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Argomento: CASI PARTICOLARI DI ACCATASTAMENT
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Valerio77
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29 Aprile 2024 alle ore 12:54
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Mi spiace non essere stato chiaro. Il condono edilizio rilasciato per tutto l'immobile, contiene una planimetria catastale che corrisponde al titolo abilitativo rilasciato rappresentando tutto il magazzino ed il manufatto tergale. Ora, in un angolo, in una piccola porzione per circa 10 mq, questo (il manufatto) ricade sul terreno a fianco, di proprietà di terzi. Tornando alla questione iniziale quindi, vorrei frazionare la planimetria esistente, se il confinante mi da il consenso, creandone una ulteriore per la sola parte sconfinata ed il terreno su cui è stata edificata, cosi ognuno avrà la sua planimetria dei fabbricati edificati. Poi si potrà parlare di accessione, accesisone invertita usucapione etc...ma almeno sono individuabili. Spero di aver chiarito e non complicato ulteriormente
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geoalfa
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"geoalfa" ha scritto: Questa è una delle tante sentenze che potrebbero intgeressarti: < < Variazioni catastali conformi ai titoli Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso. Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui adesione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio. Consiglio di Stato sez. V, 29/03/2004, n.1631 > > Aggiungo alcune sentenze: Dati catastali: possono ritenersi fonte di prova certa? I dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia. Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n.631 Valutazione del contenuto dell’atto Anche in materia di concessione di costruzione, deve essere applicato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso. Consiglio di Stato sez. IV, 04/04/2012, n.1990 Che valore hanno i dati catastali? In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che – in un giudizio di rivendicazione di un immobile nel quale il convenuto aveva eccepito, fin dalla comparsa di risposta, una situazione possessoria fondata sul principio possideo quia possideo – aveva rigettato la domanda nella convinzione che, gravando sugli attori la probatio diabolica, questa non fosse stata in concreto conseguita). Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131 Spero possano essere utili
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st-topos
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Non devi frazionare niente lascia tutto come è adesso. Se vari la mappa inneschi un casino che non ti immagini
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Valerio77
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29 Aprile 2024 alle ore 12:54
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E come vendo il solo terreno visto che ha un fabbricato sopra?
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3L
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Lecce S
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Se ho ben compreso quanto esposto da Valerio77 dal punto di vista tecnico/catastale direi che è corretto. Caso piuttosto simile a quello esposto, trattato nel 2015, con una porzione di fabbricato su terreno del confinante ma di fatto posseduta da tempo dal venditore (come da planimetria catastale del 1940). Contattando notaio, interessato al successivo rogito di compravendita, si è operato dichiarando sia in TM che in successivo Docfa: a)ditta proprietaria per l'area; b)ditta superficiaria. Suggerirei sempre un consulto con notaio prima della presentazione pratica in catasto.
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Valerio77
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29 Aprile 2024 alle ore 12:54
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Grazie a tutti sia per le varie risposte ed i confonti ricevuti da tutti sia per l'ultima, che mi rincuora sul da farsi, parlo con il Notaio e magari scrivo qui a quale decisione siamo arrivati, cosi magari può essere utile ad altri.
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geoalfa
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st-topos
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Buongiorno Considerato quello che è capitato in altra discussione, da oggi, ogni mio intervento verrà preceduto da una richiesta di autorizzazione ai notabili del forum per non rischiare di essere bannato. Fatta la premessa ribadisco quanto già richiesto precedentemente nella discussione, per due volte, "...... come fai a dire .......nonchè regolare urbanisticamente...... la parte che ha sconfinato....". Su come hai accertato che il fabbricato sconfina di 10 mq. lo affronteremo in un secondo momento se la discussione continua in maniera civile.
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Manero
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"3L" ha scritto: Se ho ben compreso quanto esposto da Valerio77 dal punto di vista tecnico/catastale direi che è corretto. Caso piuttosto simile a quello esposto, trattato nel 2015, con una porzione di fabbricato su terreno del confinante ma di fatto posseduta da tempo dal venditore (come da planimetria catastale del 1940). Contattando notaio, interessato al successivo rogito di compravendita, si è operato dichiarando sia in TM che in successivo Docfa: a)ditta proprietaria per l'area; b)ditta superficiaria. Suggerirei sempre un consulto con notaio prima della presentazione pratica in catasto. E' sbagliato ed è grave che il Notaio abbia consigliato una pratica così errata nella continuità delle trascrizioni che lui stesso deve tutelare per rispettare i diritti acquisiti dalle parti interessate dal trasferimento del bene. Nel caso specifico il diritto di superficie non è acquisito da alcun titolo giuridico. Il fatto di costruirci sopra il terreno altrui non costituisce tale diritto. Il diritto di superficie è un diritto reale che deve essere istituito da contratto di acquisto appunto di diritto reale, registrato e trascritto in conservatoria con soggetto contro (il venditore del diritto) e soggetto a favore (parte acquirente del diritto).
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st-topos
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Se autorizzato intervengo Il notaio non ha sbagliato un tubo, è 3L che ha "dimenticato" il particolare "molto importante" la riserva apposta dall'ufficio: In definitiva l'intestazione della sola parte fabbricato deve essere la seguente: ditta (nome cognome CF ecc) con la dicitura proprietà superficiaria con l'inserimento della riserva "ditta priva di titolo legale reso pubblico". In questo modo il trasferimento è legittimo
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Manero
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Si sta confondendo l'aspetto fiscale da quello giuridico. Fiscalmente non c'è nessun motivo ostativo ad intestare il diritto di superficie. Il problema è che questo diritto non può essere trasferito in compravendita perchè mai acquisito con atto pubblico. Ecco perchè nella registrazione in banca dati il catasto appone la riserva.
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st-topos
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Vediamo se una volta tanto riusciamo a portare a termine una discussione. Secondo Manero (se non ho capito male) se un fabbricato sconfina su una particella adiacente di altra ditta, la parte dell'immobile che ha sconfinato non può essere trasferita. Il trasferimento può avvenire solo dopo aver ottenuto la proprietà dell'area???? E' così??????
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"st-topos" ha scritto: Vediamo se una volta tanto riusciamo a portare a termine una discussione. Secondo Manero (se non ho capito male) se un fabbricato sconfina su una particella adiacente di altra ditta, la parte dell'immobile che ha sconfinato non può essere trasferita. Il trasferimento può avvenire solo dopo aver ottenuto la proprietà dell'area???? E' così?????? Esattamente. Dell'area e di ciò che ci sta sopra.
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st-topos
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E' non è così........... stai sbagliando (immagino che si può ancora dire -vediamo i capi se lo permettono-).......tanto è vero che il notaio a 3L l'atto lo ha fatto. Ovviamente, ma non fa testo, aggiungo che di atti simili ne ho contezza diretta. Quindi non è che "....... Si sta confondendo l'aspetto fiscale da quello giuridico......." ma...........
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geoalfa
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Penso che Valerio ha espresso una domanda corretta, alla quale ho risposto allegando la GUIDA sulle costruzioni unite di fatto, dove si citano le procedure necessarie e la normativa in vigore per risolvere l'annoso inconveniente e poter addivenire al regolare passaggio di proprietà. "Valerio77" ha scritto: Il mio caso penso possa essere assimilato, e spero possa utile a qualcun'altro ottenere la risposta. Due magazzini affiancati sul lato lungo, uno dei due amplia la costruzione sul resede tergale e "sconfina" per circa 10 mq nel resede adiacente, di altra proprietà, il tutto utilizzato pacificamente da oltre vent'anni, nonchè regolare urbanisticamente. Il problema nasce perchè la porzione di terreno occupata senza titolo deve essere oggetto di decreto di trasferimento, ho chiesto quindi di modificare la planimetria del fabbricato che ha sconfinato creando due sub, uno per l'area di sconfinamento ed uno per la porzione residuale. Intendo, e qui la domanda, se la procedura è corretta, creare una planimetria del solo sconfinaemnto intestato ai soggetti falliti della "nuova costruzione" sul terreno, e la parte residuale rimane invece intestata agli sconfinatori, meno la porzione in questione. Questo perchè cosi nel decreto di trasferimento potrò avere la conformità catastale necessaria alla planimetria seppur di porzione di manufatto, se poi vorrà la parte che ha sconfinato potrà fare richiesta di accessione invertita, art. 938 c.c. E' corretto? Ci sono altre strade? Grazie in anticipo. Inoltre fo notare che lo sconfinamento avvenuto in buona fede ( ? ) anche con la non consapevolezza dell'effettivo intestatario, da oltre venti anni si può ovviare con l'usucapione . Non credete? Cordialità
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