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Argomento: Terreno Ente Uebano

Autore Risposta

Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 10:37

Visto che siamo a ripristinare la discussione, ripristino anche il mio messaggio, per completezza della discussione, dove ci sono pareri non convergenti. ma ritengo sbagliato non prendere in considerazione la mia opinione, al di là del fatto che l'autore sottoscritto abbia o meno ragione. Evidenzio alcuni termini in grassetto per dare più visibilità al messaggio esattamente come è stato fatto nel messaggio che mi ha preceduto.


Il terreno con qualità ente urbano e non iscritto al catasto dei fabbricati, non impedisce la compravendita di un ente urbano e la continuità delle trascrizioni non è conpromessa. In atto ci sono i soggetti contro e quelli a favore e vengono regolarmente riportati in carico a quel terreno identificato catastalmente con foglio e particella.

Non va confuso l'aspetto fiscale con quello giuridico di intestazione che sono due cose diverse e per un terreno non edificato non compromette la compravendita o la successione o comunque qualsiasi tipo di trasferiento trascrivibile.

Ovviamente in atto occorre allegare il CDU.

Teniamo conto che il venditore del terreno ente urbano potrebbe tranquillamente averlo acquisito da qualcuno con atto di compravendita oppure avuto in eredità. Non è che questo trasferimento può considerarsi nullo o essere invalidato.

Qualcuno avanza il dubbio di chi possa essere il legittimo proprietario di un ente urbano, poichè non è indicato in visura e per questo l'immobile non è trascrivibile. Ebbene, il soggetto che vanta il diritto di proprietà su quel terreno deve avere un titolo di acquisto che non va cercato in catasto, in quanto, si sa, che l'istituto del catasto non è probatorio, (ormai lo sanno anche i sassi, ma è bene sempre ricordarlo), ma nella conservatoria dei registri immobiliari, nel momento in cui l'atto di trasferimento è pubblicato viene da sè che è assicurata la continuità delle trascrizioni, anche futura e la validità del trasferimento.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 11:01

"Manero" ha scritto:
Visto che siamo a ripristinare la discussione, ripristino anche il mio messaggio, per completezza della discussione, dove ci sono pareri non convergenti. ma ritengo sbagliato non prendere in considerazione la mia opinione, al di là del fatto che l'autore sottoscritto abbia o meno ragione.

Il terreno con qualità ente urbano e non iscritto al catasto dei fabbricati, non impedisce la compravendita di un ente urbano e la continuità delle trascrizioni non è conpromessa. In atto ci sono i soggetti contro e quelli a favore e vengono regolarmente riportati in carico a quel terreno identificato catastalmente con foglio particella e subalterno.

Non va confuso l'aspetto fiscale con quello giuridico di intestazione che sono due cose diverse e per un terreno non edificato non compromette la compravendita o la successione o comunque qualsiasi tipo di trasferiento trascrivibile.

Ovviamente in atto occorre allegare il CDU.

Teniamo conto che il venditore del terreno ente urbano potrebbe tranquillamente averlo acquisito da qualcuno con atto di compravendita oppure avuto in eredità. Non è che questo trasferimento può considerarsi nullo o essere invalidato.

Qualcuno avanza il dubbio di chi possa essere il legittimo proprietario di un ente urbano, poichè non è indicato in visura e per questo l'immobile non è trascrivibile. Ebbene, il soggetto che vanta il diritto di proprietà su quel terreno deve avere un titolo di acquisto che non va cercato in catasto, in quanto, si sa, che l'istituto del catasto non è probatorio, (ormai lo sanno anche i sassi, ma è bene sempre ricordarlo), ma nella conservatoria dei registri immobiliari, nel momento in cui l'atto di trasferimento è pubblicato viene da sè che è assicurata la continuità delle trascrizioni, anche futura e la validità del trasferimento.



Non barare: un ente urbano non ha subalterno; essa è una particella spostata - non nata - alla partita (cioè alla pagina) n° 1 del Registro delle Partite, dove vengono iscritte tutte le aree di enti urbani o promiscui (cioè di terreni sottratti alla coltivazione agricola) perchè ne rimanga traccia della superficie - altrimenti questo dato non risulterebbe da nessuna parte degli archivi catastali - e dei passaggi con cui si è provveduto a "scaricarla" dalla partita (cioè dal foglio) del registro delle partite in cui era allibrata prima che arrivasse un atto d'aggiornamento (cioè un tipo mappale), con cui si è detto al Catasto che su quell'area c'è una nuova stabile costruzione (questo si dice col mod. 3SPC) e che per tanto la sua vita come terreno agricolo cessa, divenendo un cespite che dovrà trovare compiutezza catastale al catasto dei fabbricati. Questa seconda parte dell'accatastamento non è stata eseguita, quindi questo bene è rimasto appeso, non è nè carne nè pesce, quindi si deve completare il censimento catastale con o senza rendita (cioè come area urbana, se non c'è un fabbricato sopra, diviso o meno in u.i.u.) perchè, altrimenti, la conformità catastale non c'è e non manderei mai un mio cliente dal notaio con un bene in queste condizioni, quanto meno per non farmelo dire dal Notaio.

P.S.: Giancarlo Antognoni era uno scarpone come tutta la Fiorentina. Vediamo per quanto tempo riesci a tenere la botta.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 12:12

"rubino" ha scritto:

Non barare: un ente urbano non ha subalterno; essa è una particella spostata - non nata - alla partita (cioè alla pagina) n° 1 del Registro delle Partite, dove vengono iscritte tutte le aree di enti urbani o promiscui (cioè di terreni sottratti alla coltivazione agricola) perchè ne rimanga traccia della superficie - altrimenti questo dato non risulterebbe da nessuna parte degli archivi catastali - e dei passaggi con cui si è provveduto a "scaricarla" dalla partita (cioè dal foglio) del registro delle partite in cui era allibrata prima che arrivasse un atto d'aggiornamento (cioè un tipo mappale), con cui si è detto al Catasto che su quell'area c'è una nuova stabile costruzione (questo si dice col mod. 3SPC) e che per tanto la sua vita come terreno agricolo cessa, divenendo un cespite che dovrà trovare compiutezza catastale al catasto dei fabbricati. Questa seconda parte dell'accatastamento non è stata eseguita, quindi questo bene è rimasto appeso, non è nè carne nè pesce, quindi si deve completare il censimento catastale con o senza rendita (cioè come area urbana, se non c'è un fabbricato sopra, diviso o meno in u.i.u.) perchè, altrimenti, la conformità catastale non c'è e non manderei mai un mio cliente dal notaio con un bene in queste condizioni, quanto meno per non farmelo dire dal Notaio.

P.S.: Giancarlo Antognoni era uno scarpone come tutta la Fiorentina. Vediamo per quanto tempo riesci a tenere la botta.



Questa è una discussione, non una gara a chi la spara più grossa o resiste di più. Geoalfa e EFFEGI la vogliono rendere urlata per soffocare chi dissente, ma in realtà fanno così perchè hanno paura del confronto, si ergono a unici depositari della verità e non sopportano posizioni differenti e battono i pugni sul tavolo.

Tornando sul tema discusso.

Il subalterno non ci deve essere, è vero. Ho provveduto a correggere. Giusta la tua osservazione.

Altra cosa. Gli enti urbani non sono necessariamente quelli edificati, prova dimostrativa è il terreno che l'autore della domanda si accinge a comprare insieme ad una villa, ed è censito come ente urbano. Ci fosse stato un edificio costruito su quel terreno ente urbano, o ci fosse stata la villa stessa, tutto cambiava.

Caspita Rubino hai toccato tanti temi in un colpo solo. Fo fatica a considerarli tutti.

Aggiungo solo questa mia osservazione ultima ad una tua affermazione che non avevo considerato importante.

Gli immobili non edificati, quindi le aree scoperte, non sono soggette a conformità catastale.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 13:59

Mi sembra che salvo Manero, siamo tutti concordi che un EU , senza corrispondenza all'urbano non può essere compravenduto, non vorrei passasse il messaggio ai mneo esperti, nel leggere la discussione.



Aggiungo, come potrebbe il Notaio, se mai se ne trovasse uno che decidesse di procedere ad una compravendita del genere, a volturare il bene???



Saluti

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 14:24

Direi tutti concordi. Compreso Manero. E' che a lui piace cazzeggiare e trollare. Anche se probabilmente non ne ha la piena consapevolezza.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 15:31

"Manero" ha scritto:
"rubino" ha scritto:

Non barare: un ente urbano non ha subalterno; essa è una particella spostata - non nata - alla partita (cioè alla pagina) n° 1 del Registro delle Partite, dove vengono iscritte tutte le aree di enti urbani o promiscui (cioè di terreni sottratti alla coltivazione agricola) perchè ne rimanga traccia della superficie - altrimenti questo dato non risulterebbe da nessuna parte degli archivi catastali - e dei passaggi con cui si è provveduto a "scaricarla" dalla partita (cioè dal foglio) del registro delle partite in cui era allibrata prima che arrivasse un atto d'aggiornamento (cioè un tipo mappale), con cui si è detto al Catasto che su quell'area c'è una nuova stabile costruzione (questo si dice col mod. 3SPC) e che per tanto la sua vita come terreno agricolo cessa, divenendo un cespite che dovrà trovare compiutezza catastale al catasto dei fabbricati. Questa seconda parte dell'accatastamento non è stata eseguita, quindi questo bene è rimasto appeso, non è nè carne nè pesce, quindi si deve completare il censimento catastale con o senza rendita (cioè come area urbana, se non c'è un fabbricato sopra, diviso o meno in u.i.u.) perchè, altrimenti, la conformità catastale non c'è e non manderei mai un mio cliente dal notaio con un bene in queste condizioni, quanto meno per non farmelo dire dal Notaio.

P.S.: Giancarlo Antognoni era uno scarpone come tutta la Fiorentina. Vediamo per quanto tempo riesci a tenere la botta.



Questa è una discussione, non una gara a chi la spara più grossa o resiste di più. Geoalfa e EFFEGI la vogliono rendere urlata per soffocare chi dissente, ma in realtà fanno così perchè hanno paura del confronto, si ergono a unici depositari della verità e non sopportano posizioni differenti e battono i pugni sul tavolo.

Tornando sul tema discusso.

Il subalterno non ci deve essere, è vero. Ho provveduto a correggere. Giusta la tua osservazione.

Altra cosa. Gli enti urbani non sono necessariamente quelli edificati, prova dimostrativa è il terreno che l'autore della domanda si accinge a comprare insieme ad una villa, ed è censito come ente urbano. Ci fosse stato un edificio costruito su quel terreno ente urbano, o ci fosse stata la villa stessa, tutto cambiava.

Caspita Rubino hai toccato tanti temi in un colpo solo. Fo fatica a considerarli tutti.

Aggiungo solo questa mia osservazione ultima ad una tua affermazione che non avevo considerato importante.

Gli immobili non edificati, quindi le aree scoperte, non sono soggette a conformità catastale.



... ma essendo un bene censito come ente urbano lo è o vuoi mettere in discussione il dogma dell' infallibilità catastale?



P.s.: e per il fatto di Antognoni come la mettiamo?

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 16:51

"Pippocad" ha scritto:
Direi tutti concordi. Compreso Manero. E' che a lui piace cazzeggiare e trollare. Anche se probabilmente non ne ha la piena consapevolezza.





L'unico che cazzeggia è trolla sei tu e certamente non ne hai consapevolezza.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 17:22

"Manero" ha scritto:


Questa è una discussione, non una gara a chi la spara più grossa o resiste di più. Geoalfa e EFFEGI la vogliono rendere urlata per soffocare chi dissente, ma in realtà fanno così perchè hanno paura del confronto, si ergono a unici depositari della verità e non sopportano posizioni differenti e battono i pugni sul tavolo.



Chissa quando si romperà il tuo specchio a furia di arrampicarti sugli specchi Manero.

Vai a leggerti:

L'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha aggiunto all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il seguente comma 1-bis:

"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, [size=21]a pena di nullità[/size], oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
......
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".


P.S. Frase prelevata da un intervento dell'ottimo dado48 in questo interessante post in cui .... anche tu hai dato il tuo contributo.

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 19:49

"EFFEGI" ha scritto:
"Manero" ha scritto:


Questa è una discussione, non una gara a chi la spara più grossa o resiste di più. Geoalfa e EFFEGI la vogliono rendere urlata per soffocare chi dissente, ma in realtà fanno così perchè hanno paura del confronto, si ergono a unici depositari della verità e non sopportano posizioni differenti e battono i pugni sul tavolo.



Chissa quando si romperà il tuo specchio a furia di arrampicarti sugli specchi Manero.

Vai a leggerti:

L'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha aggiunto all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il seguente comma 1-bis:

"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, [size=21]a pena di nullità[/size], oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
......
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".


P.S. Frase prelevata da un intervento dell'ottimo dado48 in questo interessante post in cui .... anche tu hai dato il tuo contributo.

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...





Chi è esperto vede a occhi chiusi e orecchie tappate che non ci capisci una mazza della conformità catastale. Inutile riportarla a sproposito in questo argomento, genera solo confusione, perché i terreni e i suoli inedificati, l'ho già scritto sopra, non hanno planimetria catastale, ovviamente, e quindi sono esclusi dalla dichiarazione di conformità catastale.

L'hai capito che stiamo parlando di un terreno inedificato oppure no? È impossibile dichiarare la conformità catastale di un bene inedificato. Anche la norma lo prevede e li esclude, per forza.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 20:01

Manero ma che ci vuoi prendere in giro?



Un e.u., non presnete all'urbano è in un limbo, non è compravendibile, salvo procedre ad un atto di identificazione successivo , dopo la pratica urbana, finiamo sta discussione , siamo professionisti, dovremmo tutti conoscere almeno le basi, cose che sono chiare in trenta secondi le stai facendo diventare assurde teorie.





Saluti

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 20:05

"bioffa69" ha scritto:
Manero ma che ci vuoi prendere in giro?



Un e.u., non presnete all'urbano è in un limbo, non è compravendibile, salvo procedre ad un atto di identificazione successivo , dopo la pratica urbana, finiamo sta discussione , siamo professionisti, dovremmo tutti conoscere almeno le basi, cose che sono chiare in trenta secondi le stai facendo diventare assurde teorie.





Saluti





Bravo, le basi bisogna conoscerle. Se tu pensi di essere preso in giro è perchè non conosci approfonditamente le norme. Ti sembra strano e incredibile quello che sto dicendo, ci credo !

Leggi quali sono i beni esclusi dalla L78/2010 ! Ma sul serio, senza scherzare e prendere per i fondelli chi le norme le applica.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 20:22

"Manero" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Manero ma che ci vuoi prendere in giro?



Un e.u., non presnete all'urbano è in un limbo, non è compravendibile, salvo procedre ad un atto di identificazione successivo , dopo la pratica urbana, finiamo sta discussione , siamo professionisti, dovremmo tutti conoscere almeno le basi, cose che sono chiare in trenta secondi le stai facendo diventare assurde teorie.





Saluti





Bravo, le basi bisogna conoscerle. Se tu pensi di essere preso in giro è perchè non conosci approfonditamente le norme. Ti sembra strano e incredibile quello che sto dicendo, ci credo !

Leggi quali sono i beni esclusi dalla L78/2010 ! Ma sul serio, senza scherzare e prendere per i fondelli chi le norme le applica.







Non confondere le acque come al solito, non ho fatto alcun riferimento alla 78/2010, o confondi anche le risposte di colleghi.



NON si poteva nemmeno prima procedere alla vendita di EU, non dichiarati all'urbano, salvo successivo atto di identificazione, che significa, aver denunciato il bene all'urbano, sembra davvero tu scenda dalle nuvole.



E si confermo penso ti piaccia creare scompiglo con assurdità, prendendo in giro tutti, questo è quello che sembri.



Tu hai sempore ragione, nonostante 7 o 8 professionisti ti dicano il contrario, scendi dal tuo piedistallo ed informati.



Ma se sei davvero quello che dicono, non lo farai mai, su altro forum, colui che forse sei tu, si è permesso di modificare le mie risposte, perchè affermavo che era sbagliato non aggiornare ep, nel caso di divisione di unità in due unità, per cui se sei davvero colui, mi ritiro, perchè ho capito il soggetto.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2024 alle ore 21:09

"bioffa69" ha scritto:


Non confondere le acque come al solito, non ho fatto alcun riferimento alla 78/2010, o confondi anche le risposte di colleghi.



NON si poteva nemmeno prima procedere alla vendita di EU, non dichiarati all'urbano, salvo successivo atto di identificazione, che significa, aver denunciato il bene all'urbano, sembra davvero tu scenda dalle nuvole.



E si confermo penso ti piaccia creare scompiglo con assurdità, prendendo in giro tutti, questo è quello che sembri.



Tu hai sempore ragione, nonostante 7 o 8 professionisti ti dicano il contrario, scendi dal tuo piedistallo ed informati.



Ma se sei davvero quello che dicono, non lo farai mai, su altro forum, colui che forse sei tu, si è permesso di modificare le mie risposte, perchè affermavo che era sbagliato non aggiornare ep, nel caso di divisione di unità in due unità, per cui se sei davvero colui, mi ritiro, perchè ho capito il soggetto.



Ti stai prendendo per i fondelli da solo.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2024 alle ore 08:35

Salve



prima dell'avvento della legge 122/2010 ne ho visto alcuni di atti pubblici dove veniva trasferita una particella E.U. (inedificata) ai terreni e non censita all'urbano, e mai ho visto l'atto dichiarato nullo.

Dopo la legge 122/2010 non ho più visto atti pubblici stipulati come sopra, consultatomi varie volte con notai hanno sempre detto che per trasferire una particella censita E.U. ai terreni deve trovare riscontro anche ai fabricati.

Ovviamente concordo con i notai anch'io.

buona giornata

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2024 alle ore 09:33

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve



prima dell'avvento della legge 122/2010 ne ho visto alcuni di atti pubblici dove veniva trasferita una particella E.U. (inedificata) ai terreni e non censita all'urbano, e mai ho visto l'atto dichiarato nullo.

Dopo la legge 122/2010 non ho più visto atti pubblici stipulati come sopra, consultatomi varie volte con notai hanno sempre detto che per trasferire una particella censita E.U. ai terreni deve trovare riscontro anche ai fabricati.

Ovviamente concordo con i notai anch'io.

buona giornata



Buongiorno.

Riporto di seguito la parte che più interessa della legge citata da Simba6464 per chi vuole approfondire la tematica discussa.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

Anche se uno ritenesse che sia obbligatorio che il terreno censito solo come ente urbano al CT debba essere censito all'urbano come area urbana in categoria F1, per il rischio di vedersi annullato l'atto di compravendita, questa area è esclusa dalle disposizioni della legge sulla conformità catastale, perchè non è edificata.

Per quanto riguarda il notaio, l'amico che ha intenzione di acquistare la villa con l'ente urbano, si sceglierà quello che riterrà il migliore in circolazione il quale gli darà tutte le informazioni utili e necessarie affinchè il trasferimento possa effettuarsi nel completo rispetto delle norme civilistiche, catastali e urbanistiche. Se il Notaio scelto (credo che ad oggi sia stato firmato il compromesso, quindi il notaio dovrebbe essere stato già nominato) riterrà opportuno che l'ente urbano sia censito anche al catasto dei fabbricati come area urbana, oppure graffata alla villa come accessorio (ancora meglio) imporrà al venditore di effettuare le idonee pratiche catastali che dovrà eseguire a sua propria cura e spese, prima dell'atto definitivo di compravendita.

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