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Argomento: Successione e voltura sbagliata?

Autore Risposta

Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

Messaggi:
488

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 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 10:58

"EFFEGI" ha scritto:


Dato che non ho avuto la "fortuna" di leggere il post che Jarod ti ha oscurato, ti consiglio prima rispondere, di riflettere, e NON insistere SEMPRE in OGNI POST, con le tue assurdità, anche quando è PALESEMENTE CHIARO che la tua posizione è volutamente contraria allo spirito di COMMUNITY di GEOLIVE ed ha un chiaro intendo di creare confusione.

Se non sei d'accordo con delle risposte riportate nei post NON SEI MICA UN GIUDICE che deve emettere la sua SENTENZA?

Domandare è sempre lecito, rispondere DEVE ESSERE UNA CORTESIA, ma per te ormai sembra un professione, forse legata anche al tuo tempo libero a disposizione.

Ti consiglio di comportarti come se geolive fosse il tuo sito, nel quale NON PENSO che ti comporti così (o sbaglio?).

Saluti.

P.S. comunque sono contento che finalmente sono riuscito a farti capire che sbagliavi.



Questo è un messaggio OFF-TOPIC di TOTTONNO/EFFEGI che sicuramente rimarrà negli annali del forum al contrario del mio messaggio di risposta, giustamente occultato.

Ho deciso, a questo punto, della discussione di evitare di rispondere al soggetto su un argomento da lui sollevato fuori completamente dalla discussione e quindi lo ignoro.

Quello però che penso sia utile e, spero, non venga cancellato e non sia altresì anche oggetto di offese e ingiurie nei miei confronti dai soliti soggetti che si ritengono intoccabili presunti padroni di questo sito su cui IO sono semplice ospite, è il fatto che ci tengo a precisare alcune mie affermazioni sull'argomento non propriamente esatte o quantomeno non complete. Per questo mi sento in dovere di riportare un articolo che riguarda proprio il caso in questione, articolo di cui alla fine indicherò correttamente la fonte anche per rispetto all'autore che l'ha scritto e per consentirne la lettura completa per chi fosse maggiormente interessato al tema.

Le agevolazioni vengono concesse a patto che l'erede nel caso di successione della prima casa resti in possesso dell'immobile per almeno cinque anni; passati i quali non dovrà procedere all'acquisizione di un nuovo appartamento prima casa nei primi 365 giorni successivi alla vendita della abitazione ricevuta per eredità.


Nel caso in cui l'erede viola questa regola, ovvero qualora voglia vendere casa prima dei 5 anni, egli perderà immediatamente il diritto alle agevolazioni ottenute. Cosa accade a questo punto? Dovrà rimborsare lo Stato per aver usufruito di un diritto che nel frattempo ha perso.


Vale a dire che l'erede venditore nei cinque anni della abitazione prima casa ricevuta in eredità dovrà corrispondere le imposte (maggiorate del 30%) che non sono state versate all'erario al momento della acquisizione dell'abitazione ereditata dichiarata prima casa in sede di denuncia di successione.

Dal 2012 anno in cui è stato istituito il ravvedimento operoso, è possibile evitare di pagare la maggiorazione sanzionatoria del 30%.

Tuttavia, ci sono due casi in cui non si perdono le agevolazioni acquisite in successione, anche violando la regola dei cinque anni. La prima abitazione acquisita con le agevolazioni prima casa, può essere venduta senza perdere il diritto all'agevolazione fiscale se:

_il soggetto proprietario, oltre al caso in cui acquisti una nuova prima casa che sostituisca quella alienata, la riceva come donazione e la utilizzi come abitazione principale;

_il soggetto in questione compri un terreno sul quale, entro 12 mesi dalla cessione della prima casa, provveda a edificare la sua nuova prima casa e la dichiari ufficialmente sua dimora abituale.

FONTE www.facile.it/mutui/guida/vendita-prima-...


E' vero anche che l'Agenzia delle entrate sulla decadenza dell'agevolazione per vendita entro i cinque anni di abitazione dichiarata prima casa in caso di acquisto della prima casa quando si è in possesso di una altra abitazione acquisita con le agevolazioni prima casa si è espressa così:

"l’istante può usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, purché venda l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale."

FONTE https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-chi-vende-limmobile-ereditato-entro


Ringrazio l'amministrazione del fatto che mi consente di pubblicare questo mio intervento e per far sì che non venga occultato, sono anche pronto a sostenere (ciò che penso sia una sciocchezza enorme) che EFFEGI/TOTTONNO ha ragione quando suggerisce di depositare la dichiarazione integrativa per sistemare la successione giudicata erroneamente compilata dal CAF.

ps Secondo me EFFEGGI è totonno. Mi potrei anche sbagliare... ma il dubbio ce l'ho !

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 11:39

"Manero" ha scritto:


ps Secondo me EFFEGGI è totonno. Mi potrei anche sbagliare... ma il dubbio ce l'ho !



Bellissima, questa volta ti sei superato Manero /TOTONNO

Scusami Jarod ma questa volta non mi son potuto trattenere dallo scompiscarmi dal ridere.

Ad maiora, Manero/Totonno ... come sempre d'altronde.

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Manero

Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24

Messaggi:
488

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 11:42

"EFFEGI" ha scritto:
"Manero" ha scritto:


ps Secondo me EFFEGGI è totonno. Mi potrei anche sbagliare... ma il dubbio ce l'ho !



Bellissima, questa volta ti sei superato Manero /TONNO

Scusami Jarod ma questa volta non mi son potuto trattenere dallo scompiscarmi dal ridere.

Ad maiora, Manero/Totonno ... come sempre d'altronde.



Altro messaggio OT che rimarrà ovviamente e giustamente impunito.

Poichè il mio messaggio precedente è venuto a essere offuscato dai soliti messaggi OT del solito impunito, ritengo opportuno ripristinarlo.

.....riporto un articolo che riguarda proprio il caso in questione, articolo di cui alla fine indicherò correttamente la fonte anche per rispetto all'autore che l'ha scritto e per consentirne la lettura completa per chi fosse maggiormente interessato al tema.

Le agevolazioni vengono concesse a patto che l'erede nel caso di successione della prima casa resti in possesso dell'immobile per almeno cinque anni; passati i quali non dovrà procedere all'acquisizione di un nuovo appartamento prima casa nei primi 365 giorni successivi alla vendita della abitazione ricevuta per eredità.


Nel caso in cui l'erede viola questa regola, ovvero qualora voglia vendere casa prima dei 5 anni, egli perderà immediatamente il diritto alle agevolazioni ottenute. Cosa accade a questo punto? Dovrà rimborsare lo Stato per aver usufruito di un diritto che nel frattempo ha perso.


Vale a dire che l'erede venditore nei cinque anni della abitazione prima casa ricevuta in eredità dovrà corrispondere le imposte (maggiorate del 30%) che non sono state versate all'erario al momento della acquisizione dell'abitazione ereditata dichiarata prima casa in sede di denuncia di successione.

Dal 2012 anno in cui è stato istituito il ravvedimento operoso, è possibile evitare di pagare la maggiorazione sanzionatoria del 30%.

Tuttavia, ci sono due casi in cui non si perdono le agevolazioni acquisite in successione, anche violando la regola dei cinque anni. La prima abitazione acquisita con le agevolazioni prima casa, può essere venduta senza perdere il diritto all'agevolazione fiscale se:

_il soggetto proprietario, oltre al caso in cui acquisti una nuova prima casa che sostituisca quella alienata, la riceva come donazione e la utilizzi come abitazione principale;

_il soggetto in questione compri un terreno sul quale, entro 12 mesi dalla cessione della prima casa, provveda a edificare la sua nuova prima casa e la dichiari ufficialmente sua dimora abituale.

FONTE www.facile.it/mutui/guida/vendita-prima-...


E' vero anche che l'Agenzia delle entrate sulla decadenza dell'agevolazione per vendita entro i cinque anni di abitazione dichiarata prima casa in caso di acquisto della prima casa quando si è in possesso di una altra abitazione acquisita con le agevolazioni prima casa si è espressa così:

"l’istante può usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, purché venda l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale."

FONTE https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-chi-vende-limmobile-ereditato-entro

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