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Autore Sanzioni Successione integrativa senza immobili

Gliovan

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11 Settembre 2014 alle ore 16:15

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 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2019 alle ore 09:50

Salve a tutti,

devo presentare una successione integrativa per inserire un libretto postale nell'asse ereditario.

1) La successione si è aperta il 13.09.2018

2) la prima dichiarazione è stata presentata il 08.02.2019



Volevo sapere se bisognava pagare interessi e more, in quanto non devo inserire ulteriori immobili nella dichiarazione.



Buon Lavoro.

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Autore Risposta

bertone

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 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2019 alle ore 14:29

A breve ti saprò dire: sono nello stesso caso tuo, salvo che ho da rettificare una quota di una società, senza toccare gli immobili, già correttamente inseriti nella precedente denuncia di successione, il tutto senza sforare i tetti massimi sopra i quali si pagano le imposte di successione.

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2019 alle ore 11:50

Presentata oggi, ho presentato l'F24 per i diritti di rilascio della sola copia semplice, senza null'altro aggiungere. Successione aperta 16.12.2016, denuncia presentata il 27.04.2017, denuncia modificativa presentata oggi, ho modificato solo la quota (e quindi gli importi) di una società Sas, aumentando quanto già dichiarato di euro 12.000. Di fatto l'aumento non incide in nessuna imposta di registro o catastale, ne tantomeno nelle trascrizioni (non sono immmobili) quindi anche fare un calcolo del ravvedimento operoso diventa impossibile: se ci sono sanzioni le manderanno direttamente al dichiarante.

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Gliovan

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 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2019 alle ore 16:22

"bertone" ha scritto:
Presentata oggi, ho presentato l'F24 per i diritti di rilascio della sola copia semplice, senza null'altro aggiungere. Successione aperta 16.12.2016, denuncia presentata il 27.04.2017, denuncia modificativa presentata oggi, ho modificato solo la quota (e quindi gli importi) di una società Sas, aumentando quanto già dichiarato di euro 12.000. Di fatto l'aumento non incide in nessuna imposta di registro o catastale, ne tantomeno nelle trascrizioni (non sono immmobili) quindi anche fare un calcolo del ravvedimento operoso diventa impossibile: se ci sono sanzioni le manderanno direttamente al dichiarante.



Ciao Bertone,

anche io sono stato in agenzia, e mi hanno detto di essere soggetto a 27,78 euro di sanzione per l'arco temporale che va dai 30 ai 60 giorni di ritardo, ed ulteriori 3,56 euro di sanzione sull'imposta di bollo, che tra l'altro è l'unica imposta che pago in quanto ho richiesto l'attestazione di avvenuta presentazione.



In virtù di ciò credo sia giusto, in ogni caso, recarsi presso lo sportello che riceve la dichiarazione e capire l'interpretazione degli incaricati alla registrazione per evitare problemi futuri.



Buona serata.

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2019 alle ore 20:16

Ciao,

ti aggiorno, o meglio completo, il mio precedente post di questa mattina: Mi hanno riferito che si possono anticipare i pagamenti delle imposte dovute con F24 tranne le sanzioni che verranno notificate (già ravvedute - non piene) con relativo modello per il pagamento.

Nel mio caso (denuncia modificativa a quasi due anni dalla scadenza) le sanzioni ammontano ad euro 41.67 che però, come spiegato sopra, non si può anticiparne il pagamento come si faceva una volta. Come arrivino alla cifra di 41.67 è un mistero: DEAS mi dava 250 * 1/7 = 35.71, per il resto (5.96) me lo farò spiegare.

Buona Serata.

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 08:11

E' arrivata la notifica delle sanzioni: sono 35,71 come avevo calcolato , con modello F24 elide già compilato (...che servizio ).

Buona Giornata

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carloferrario

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2025 alle ore 17:19

"bertone" ha scritto:
E' arrivata la notifica delle sanzioni: sono 35,71 come avevo calcolato , con modello F24 elide già compilato (...che servizio ).

Buona Giornata





Buongiorno Bertone, sono nuovo del forum, ho fatto la ricerca per il mio quesito ma mi sembra utile accodarmi a questa discussione...

Sto facendo anch'io una successione sostitutiva oltre l'anno dalla morte del de cuius, (di cui ho compilato la successione "principale" nei termini) perchè gli eredi hanno trovato dei conti alle poste.

Ho da poco iniziato a fare le successioni con Deas: alla fine della compilazione della sostitutiva di tipo2 mi ritrovo nel calcolo delle liquidazioni Imposte: 32 eur di Imposta di bollo e 16 eur di Tributi speciali per attestazione di avvenuta presentazione (da girare poi alle poste).

Tali imposte verranno decurtate dal conto del dichiarante in automatico.

Come si liquida invece il ravvedimento operoso per evitare al cliente la sanzione piena come riportato da EFFEGI? Si paga un F24 e poi si allega la ricevuta alla successione sostitutiva? Si apetta il calcolo dell'Agenzia? Bisogna richiedere il ravvedimento operoso allegando qualche modulo di richiesta? Non vorrei far pagare al cliente 250 eur quando il software mi calcola 35,71 eur di ravvedimento operoso.

Ho letto che per il tuo caso è arrivata una notifica di sanzioni (già ravvedute) con F24 elide di 35,71€. Questa prassi è tuttora valida?

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2025 alle ore 09:50

Ciao Carlo

con DEAS oltre al calcolo degli importi dovuti per l'attestazione, puoi fare anche il calcolo del ravvedimento operoso: prova a farlo e salva il PDF del calcolo.

Ricordati di inserire in detrazione gli importi delle imposte catastali ed ipotecarie già versati con la prima dichiarazione.

Nella mia provincia (TV) accettano che gli importi del ravvedimento vengano accorpati all'imposta ipotecaria (rigo EF20): Ieri ho spedito una successione fuori termine con questa modalità, allegando il file .pdf con il calcolo del ravvedimento (se non gli va bene scriveranno....).

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carloferrario

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2025 alle ore 14:57

"bertone" ha scritto:
Ciao Carlo

con DEAS oltre al calcolo degli importi dovuti per l'attestazione, puoi fare anche il calcolo del ravvedimento operoso: prova a farlo e salva il PDF del calcolo.

Ricordati di inserire in detrazione gli importi delle imposte catastali ed ipotecarie già versati con la prima dichiarazione.

Nella mia provincia (TV) accettano che gli importi del ravvedimento vengano accorpati all'imposta ipotecaria (rigo EF20): Ieri ho spedito una successione fuori termine con questa modalità, allegando il file .pdf con il calcolo del ravvedimento (se non gli va bene scriveranno....).



Grazie Bertone per aver risposto... però ci tengo a precisare il mio caso:

apertura successione (morte de cuius): Febbraio 2023

prima dichiarazione presentata (nei termini): Ottobre 2023

Gli eredi si accorgono nel Giugno 2025 di alcuni libretti alle poste intestati al de cuius e non inseriti (ovviamente) nella prima successione e dunque mi chiedono di fare una successione sotitutiva di tipo 2.

Da quanto ho letto in questa discussione è che è capitato anche a te una successione integrativa e che: "E' arrivata la notifica delle sanzioni: sono 35,71 come avevo calcolato, con modello F24 elide già compilato (...che servizio )."

Dunque la mia domanda è la seguente è ancora valida l'ipotesi che mandino dall'Agenzia il bollettino F24 elide per pagare il 37,51€ come è capitato a te o devo procedere preventivamente a fare il ravvedimento operoso?

Ho compilato la successione sostitutiva con DEAS e non mi fa inserire in nessun modo questi benedetti 37,51 nei righi EF20 poichè non devo pagare sanzioni per ritardi sulle imposte ipocatastali in quanti i fabbricati li ho inseriti nella prima successione (entro il termine di un anno)

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bertone

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45°51'45.4"N 12°27'19.2"E

 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2025 alle ore 07:20

Ciao Carlo,

riporto dal manuale online di DEAS:

www.geonetwork.it/docs/helpdeas/calcoli/...

attenzione, per leggere quanto sotto riportato, aprire il quadro grigio in fondo alla pagina "A seguito di presentazione di....ec."


"" E' altresì sempre possibile inserire manualmente i valori relativi a sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso all'interno del quadro "EF - Liquidazione delle Imposte" visualizzabile al momento della stampa o dell'esportazione della dichiarazione in XML. ""

clicckare su INPUT MANUALE

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3L

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Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2025 alle ore 13:49

Alla domanda:

"Come si liquida invece il ravvedimento operoso......" nel caso esposto

Sanzione individuata con il cod. A150 - (oggi pare modificato)

mi verrebbe da rispondere se è certo che si debba veramente liquidare qualcosa.

Questo perchè fino a qualche anno addietro era molto dubbia l'applicabilità della sanzione per ritadata presentazione, in assenza di importi diversi da liquidare (imposta, proporzionali ecc..) . Fatto, questo, sancito anche da Sentenze Cassazione che distinguono tra omessa e tardiva presentazione.

L'assenza di funzionalità specifiche che rendano evidenti l'avvenuto utilizzo del ravvedimento per tardiva presentazione da parte del dichiarante mi ha poi convinto che probabilmente è proprio così. E non scioglie certo questo dubbio la prassi suggerita da qualche Ufficio periferico di far confluire l'importo del ravvedimento sotto altra voce.... (rigo x, y, ecc .....), che non da evidenza del comportamento/volontà del dichiarante ma che può risultare al più un errore di calcolo.

La cosa anzi mi ha rafforzato ancor più il convincimento che non era dovuta alcuna sanzione.

Mi pare che anche la casa produttrice del software citato non abbia fatto altro che "adattarsi" alle prassi più che a disposizioni ufficiali.

Pacifico che nei casi di cui si sta discutendo, cioè della sanzione minima di importi di poco conto e/o ravvedimento operoso è molto più proficuo adattarsi alle indicazioni dell'Ufficio.

Tutto quanto detto sopra potrebbe essere stato superato da recenti disposizioni in materia dell'ultimo anno (ma da una consultazione veloce non sebrerebbe)..

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carloferrario

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 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2025 alle ore 14:31

"bertone" ha scritto:
Ciao Carlo,

riporto dal manuale online di DEAS:

www.geonetwork.it/docs/helpdeas/calcoli/...

attenzione, per leggere quanto sotto riportato, aprire il quadro grigio in fondo alla pagina "A seguito di presentazione di....ec."


"" E' altresì sempre possibile inserire manualmente i valori relativi a sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso all'interno del quadro "EF - Liquidazione delle Imposte" visualizzabile al momento della stampa o dell'esportazione della dichiarazione in XML. ""

clicckare su INPUT MANUALE



Grazie Bertone, è lo stesso testo che viene riportato nella FAQ de due giorni fa. Anche inserendo manualmente la prassi mi sembra scorretta in quanto pagherei il ravvedimento opereso in un rigo dedicato alle sanzioni o interessi inerenti l'imposta ipotecaria o catastale. E' un Agenzia diversa dal territorio in cui risiedo di cui non conoco le prassi adottate e che non riesco neanche a contattare. Dunque preferivo che Deas mi restituiva un F24 da pagare e da allegare alla Dichiarazione stessa.

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carloferrario

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 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2025 alle ore 14:42

Alla domanda:

"Come si liquida invece il ravvedimento operoso......" nel caso esposto

Sanzione individuata con il cod. A150 - (oggi pare modificato)

mi verrebbe da rispondere se è certo che si debba veramente liquidare qualcosa

No non ne sono certo perchè le imposte ipocatastali sono già state pagate tutte in tempo con la prima dichiarazione, la dimenticanza di conti correnti che non vanno minimamente ad aumentare l'attivo ereditario financo a sforare la franchigia dell'imposta di successione per me non giustificherebbero nessun tipo di sanzione o interesse

Questo perchè fino a qualche anno addietro era molto dubbia l'applicabilità della sanzione per ritadata presentazione, in assenza di importi diversi da liquidare (imposta, proporzionali ecc..) . Fatto, questo, sancito anche da Sentenze Cassazione che distinguono tra omessa e tardiva presentazione.

L'assenza di funzionalità specifiche che rendano evidenti l'avvenuto utilizzo del ravvedimento per tardiva presentazione da parte del dichiarante mi ha poi convinto che probabilmente è proprio così. E non scioglie certo questo dubbio la prassi suggerita da qualche Ufficio periferico di far confluire l'importo del ravvedimento sotto altra voce.... (rigo x, y, ecc .....), che non da evidenza del comportamento/volontà del dichiarante ma che può risultare al più un errore di calcolo.

Sottoscrivo in toto.

La cosa anzi mi ha rafforzato ancor più il convincimento che non era dovuta alcuna sanzione.

Mi pare che anche la casa produttrice del software citato non abbia fatto altro che "adattarsi" alle prassi più che a disposizioni ufficiali.[quote]

Sì e lo spiega bene a metà della prima pagina di questa FAQ:

www.geonetwork.it/faq/Scheda%20tecnica%2...

Pacifico che nei casi di cui si sta discutendo, cioè della sanzione minima di importi di poco conto e/o ravvedimento operoso è molto più proficuo adattarsi alle indicazioni dell'Ufficio.

Tutto quanto detto sopra potrebbe essere stato superato da recenti disposizioni in materia dell'ultimo anno (ma da una consultazione veloce non sebrerebbe)..

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