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richiesta suggerimento su immobile collabente |

MARTELLONE
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09 Luglio 2024 alle ore 19:39
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Buonasera, sono nuovo nel sito Perdonerete se non so dove porre la mia richiesta di un vs suggerimento, lo faccio qui. Possiedo, ricevuto per successione, una quota di un'immobile collabente, del tutto crollato, no tetto, no allacci, no IMU, nel comune di Sorano (Gr) Immobile frazionato tra 38 comproprietari, di cui molti defunti, e defunti anche i loro figli: al punto tale che sono state omesse anche 3 successioni, da inizio scorso secolo, da parte di molti eredi. L'immobile di cui parlo, all'epoca di 2 stanze, "era" al secondo piano del palazzetto di due piani che ospitava almeno 6 famiglie, fu abbandonato a fine anni 960. Ho chiesto a notaio di "spossessarmi" della quota, risposta negativa, non procede. Mi viene accennato da immobiliarista del posto, di cercare informazioni sulla....dice lui.... "cancellazione dal catasto", questa mi giunge nuova. Qualsiasi vs suggerimento sarà gradito. Grazie e saluti LC
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geoalfa
(GURU)
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MARTELLONE
Iscritto il:
09 Luglio 2024 alle ore 19:39
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Grazie di quanto hai postato. Ho letto, molto chiaro e comprensibile. Ma non mi pare dica nulla sulla "ventilata" possibilità di cancellazione dal catasto. Grazie comunque a te. Cordiali saluti.
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Nella GUIDA, c'è scritto testualmente : ""Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito.Il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato. La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o dell'atto relativo all’immobile (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122). Non è più possibile, dunque, vendere un fabbricato, se non è regolarmente dichiarato in catasto, ma neppure se l’intestazione catastale non corrisponde alla realtà, se la planimetria depositata in catasto non raffigura esattamente lo stato di fatto dell’immobile, o se gli altri dati caratteristici dell’immobile ( consistenza, categoria, classe e rendita catastale ) non sono aggiornati. Si tratta di situazioni che si verificano con una certa frequenza. Basta pensare all’ipotesi in cui il precedente passaggio di proprietà del fabbricato non è stato correttamente volturato in catasto, per “dimenticanza” del proprietario ma anche a causa di un errore del catasto stesso, che non ha evaso la pratica di voltura, pur se diligentemente presentata ( come accadeva spesso negli anni ’70 e ’80, prima dell’informatizzazione della banca dati catastale)."" Nel tuo caso sarebbe da: 1) Regolarizzare tutto quello che non è stato fatto nel tempo. 2) Ma risultando pressochè impossibile oltre che o rinunciare a tutto. 3) Ci si potrebbe rivolversi ad un tecnico abilitato, il quale contatterà gli uffici preposti per trovare la più corretta soluzione. Cordialità
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MARTELLONE
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09 Luglio 2024 alle ore 19:39
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....la seconda che hai detto! 2) Ma risultando pressochè impossibile oltre che o rinunciare a tutto. Vorrei rinunciare a tutto ma non so come procedere, ammesso che sia possibile. Grazie ancora Saluti
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