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Autore PERMUTA DI BENI PERSONALI E COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI

Albertino-Ancona

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15 Novembre 2010

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3

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 11:49

Buongiorno a tutti,chiedo il vostro aiuto per una questione che ha ricevuto tre risposte diverse da parte dei tre “esperti” a cui gli interessati si sono rivolti e che ha fatto venire dubbi anche a me.


In breve i fatti: nel 1986 Caio, sposato in comunione dei beni, stipula un contrato di permuta dove scambia con altri terreni alcuni terreni che erano suoi beni personali in quanto ricevuti per successione.

Il coniuge di Caio non partecipa alla stipula dell’atto di permuta e nell’atto non viene resa la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile (“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”).

In visura il bene viene assegnato al 100 percento a Caio e non in comunione con la moglie.

Caio muore e viene fatta la sua successione: alla moglie si attribuisce la quota di 1/3 di quei terreni.

Dopo alcuni anni muore anche la moglie ed al momento di predisporne la successione, il professionista incaricato fa notare che, mancando nell’atto di permuta del 1986 la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile, in realtà i terreni permutati erano entrati a far parte della comunione tra i coniugi e quindi la quota corretta spettante alla moglie è pari a 4/6.

Invece il professionista che aveva redatto la prima successione (nello specifico il collega che ho sostituito di recente) cita la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la dichiarazione di cui alla lettera f) è necessaria solamente quando ci possono essere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Quando invece si è assolutamente certi della natura personale del bene la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) è del tutto superflua. Per cui i terreni acquistati nel 1986 con la permuta sono esclusi dalla comunione dei beni tra coniugi.

E veniamo al terzo professionista interpellato dagli eredi che sposa la tesi della Cassazione ma al tempo stesso richiama il secondo comma dell’articolo 179 del codice civile secondo cui “l'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Non avendo quindi l’altro coniuge partecipato all’atto di permuta del 1986 automaticamente i terreni sono entrati a far parte della comunione tra i coniugi.

Spero di essere stato chiaro nell’esposizione e vi chiedo se cortesemente potete farmi sapere la vostra opinione in merito.

Un grazie a chi vorrà darmi una mano.

Alberto

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

Messaggi:
2023

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 12:03

"Albertino-Ancona" ha scritto:
Buongiorno a tutti,

chiedo il vostro aiuto per una questione che ha ricevuto tre risposte diverse da parte dei tre “esperti” a cui gli interessati si sono rivolti e che ha fatto venire dubbi anche a me.

In breve i fatti: nel 1986 Caio, sposato in comunione dei beni, stipula un contrato di permuta dove scambia con altri terreni alcuni terreni che erano suoi beni personali in quanto ricevuti per successione.

Il coniuge di Caio non partecipa alla stipula dell’atto di permuta e nell’atto non viene resa la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile (“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”).

In visura il bene viene assegnato al 100 percento a Caio e non in comunione con la moglie.

Caio muore e viene fatta la sua successione: alla moglie si attribuisce la quota di 1/3 di quei terreni.

Dopo alcuni anni muore anche la moglie ed al momento di predisporne la successione, il professionista incaricato fa notare che, mancando nell’atto di permuta del 1986 la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile, in realtà i terreni permutati erano entrati a far parte della comunione tra i coniugi e quindi la quota corretta spettante alla moglie è pari a 4/6.


Invece il professionista che aveva redatto la prima successione (nello specifico il collega che ho sostituito di recente) cita la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la dichiarazione di cui alla lettera f) è necessaria solamente quando ci possono essere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Quando invece si è assolutamente certi della natura personale del bene la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) è del tutto superflua. Per cui i terreni acquistati nel 1986 con la permuta sono esclusi dalla comunione dei beni tra coniugi.

E veniamo al terzo professionista interpellato dagli eredi che sposa la tesi della Cassazione ma al tempo stesso richiama il secondo comma dell’articolo 179 del codice civile secondo cui “l'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Non avendo quindi l’altro coniuge partecipato all’atto di permuta del 1986 automaticamente i terreni sono entrati a far parte della comunione tra i coniugi.

Spero di essere stato chiaro nell’esposizione e vi chiedo se cortesemente potete farmi sapere la vostra opinione in merito.

Un grazie a chi vorrà darmi una mano.

Alberto



Ho ripulito il testo della formattazione in quanto era poco leggibile.

Veniamo al quesito.

La permuta è un "doppio" atto di vendita per cui si applica il regime patrimoniale della comunione laddove le parti acquirenti (non quelle venditrici) si trovano nel regime della comunione legale dei beni.

Se all'atto non ha partecipato il coniuge di Caio allora i beni "acquistati" da Caio con la permuta ricadono nel regime patrimoniale della comunione.

Le sentenze lasciamole ai tribunali. C'è poco da fare, va rettificata la successione di Caio indicato la quota di 1/2 e non l'intero.... e poi si fa la successione della moglie.

Per ulteriore scrupolo (ma che serve a poco) fai anche una ispezione ipotecaria relativa all'atto di permuta e vedi alla SEZIONE C - SOGGETTI, cosa viene riportato sotto il nome dei soggetti dove sta scritto "In regime di", sicuramente troverai "comunione legale".

Purtroppo il primo "professionista" sicuramente avrà fatto la successione sulla base delle risultanze delle visure catastali, ha trovato "proprietà per 1/1" e ha indicato in successione l'intero.

Ora è normale che il primo professionista si vorrà attaccare alla giurisprudenza, ma ha poche ragioni da far valere.

Saluti

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Albertino-Ancona

Iscritto il:
15 Novembre 2010

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 12:43

Grazie per la cortese e sollecita risposta e anche per aver sistemato la formattazione.

Concordo quando affermi "le sentenze lasciamole ai tribunali".

Un cordiale saluto

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Manero

Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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645

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 13:33

"Albertino-Ancona" ha scritto:
Buongiorno a tutti,chiedo il vostro aiuto per una questione che ha ricevuto tre risposte diverse da parte dei tre “esperti” a cui gli interessati si sono rivolti e che ha fatto venire dubbi anche a me.


In breve i fatti: nel 1986 Caio, sposato in comunione dei beni, stipula un contrato di permuta dove scambia con altri terreni alcuni terreni che erano suoi beni personali in quanto ricevuti per successione.

Il coniuge di Caio non partecipa alla stipula dell’atto di permuta e nell’atto non viene resa la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile (“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”).

In visura il bene viene assegnato al 100 percento a Caio e non in comunione con la moglie.

Caio muore e viene fatta la sua successione: alla moglie si attribuisce la quota di 1/3 di quei terreni.

Dopo alcuni anni muore anche la moglie ed al momento di predisporne la successione, il professionista incaricato fa notare che, mancando nell’atto di permuta del 1986 la dichiarazione prevista dall’ art. 179 lettera f) del Codice Civile, in realtà i terreni permutati erano entrati a far parte della comunione tra i coniugi e quindi la quota corretta spettante alla moglie è pari a 4/6.

Invece il professionista che aveva redatto la prima successione (nello specifico il collega che ho sostituito di recente) cita la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la dichiarazione di cui alla lettera f) è necessaria solamente quando ci possono essere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Quando invece si è assolutamente certi della natura personale del bene la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) è del tutto superflua. Per cui i terreni acquistati nel 1986 con la permuta sono esclusi dalla comunione dei beni tra coniugi.

E veniamo al terzo professionista interpellato dagli eredi che sposa la tesi della Cassazione ma al tempo stesso richiama il secondo comma dell’articolo 179 del codice civile secondo cui “l'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Non avendo quindi l’altro coniuge partecipato all’atto di permuta del 1986 automaticamente i terreni sono entrati a far parte della comunione tra i coniugi.

Spero di essere stato chiaro nell’esposizione e vi chiedo se cortesemente potete farmi sapere la vostra opinione in merito.

Un grazie a chi vorrà darmi una mano.

Alberto





Sono d'accordo con la tesi del primo professionista. Anche perchè è il secondo professionista che la contesta e non ne vedo assolutamente la necessità di farlo se non a scapito degli assistiti, visto che c'è il collega che ha ampiamente giustificato la procedura.

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Albertino-Ancona

Iscritto il:
15 Novembre 2010

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 1 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 14:39

Anche a te dico grazie per la risposta

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Manero

Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2024 alle ore 15:15

Anche perchè alla morte dell'altro coniuge superstite, la proprietà ritorna giuridicamente esatta ed attuale, qualsiasi processo precedente si sia attuato.

Le volture catastali sono state correttamente registrate ed inserite, non c'è neanche evasione fiscale perchè la sommatoria dei tributi pagati con entrambe le successioni è congruente.

Considerato oltretutto la giurisprudenza a favore, direi che è fortemente consigliabile fare la successione della moglie con la quota di diritto di 1/3.

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