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INSERIMENTO IN QUADRO EA1 DI FIGLIO NON NOMINATO IN TESTAMENTO |

ARTUROFERRARI
ARTURO FERRARI
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SCALEA
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INSERIMENTO DI FIGLIO NON NOMINATO IN TESTAMENTO Buongiorno a tutti,pongo il presente quesito: Madre vedova con due figli maggiorenni La madre fa testamento pubblico indicando SOLO uno dei figli nel testamento quale suo erede universale, riferendo che solo questo lo ha amorevolmente assistito. Il notaio, deceduta la signora, pubblica il testamento ed unitamente redige una dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale riporta: “che il figlio non nominato nel testamento presta piena acquiescenza a detto testamento rinunciando ad ogni e qualsiasi azione a lui spettante in relazione a detta successione ed in particolare ad ogni azione di riduzione.” DOMANDA: Nella denunzia di successione telematica QUADRO EA (eredi,chiamati,ecc.) va indicato il FIGLIO ESCLUSO? Premetto che in tutti i documenti allegati ho indicato la presenza del figlio escluso ed ho allegato la dichiarazione autenticata dal notaio. Resto in attesa di Vs. riscontri e ringrazio anticipatamente.
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Pachino
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EFFEGI
f.g.
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"Pachino" ha scritto: Si, come rinunciatario. Ti sbagli Pachino Il figlio non nominato nel testamento NON E' un rinunciatario e quindi NON VA RIPORTATO nel quadro EA della successione. Nel quadro EA vanno riportati solo coloro a cui VIENE DEVOLUTA l'eredità. Il figlio che ha prestato aquiescenza va riportato solo nell'albero genealogico al solo fine di riportare lo stato di famiglia originario. Saluti
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Pachino
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Nel quadro EA vanno riportati gli eredi (codice 1), i legatari (codice 2), i chiamati (codice 3), ecc.. Il figlio non citato in testamento è un chiamato all'eredita in quanto legittimario e titolare per legge di una quota di eredità. La sua dichiarazione scritta ricevuta dal notaio è una modalità di rinuncia all'eredità (e ad ogni qualsivoglia azione di rivalsa nulla escluso). Il notaio ha senz'altro registrato la dichiarazione resa se non altro con l'allegazione al verbale di pubblicazione del testamento. Ne consegue che nella Dichiarazione di successione esso va indicato nel quadro EA riportando nel riquadro 2 (tipo di soggetto) il codice 3, e nel riquadro 3 (Rinuncia) il segno di spunta.
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EFFEGI
f.g.
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"Pachino" ha scritto: Nel quadro EA vanno riportati gli eredi (codice 1), i legatari (codice 2), i chiamati (codice 3), ecc.. Il figlio non citato in testamento è un chiamato all'eredita in quanto legittimario e titolare per legge di una quota di eredità. La sua dichiarazione scritta ricevuta dal notaio è una modalità di rinuncia all'eredità (e ad ogni qualsivoglia azione di rivalsa nulla escluso). Il notaio ha senz'altro registrato la dichiarazione resa se non altro con l'allegazione al verbale di pubblicazione del testamento. Ne consegue che nella Dichiarazione di successione esso va indicato nel quadro EA riportando nel riquadro 2 (tipo di soggetto) il codice 3, e nel riquadro 3 (Rinuncia) il segno di spunta. Non sono abituato ad insistere, ne tanto meno devo convincere nessuno, dato che siamo un sociale. L'acquiescenza è cosa diversa dalla rinuncia. Se fosse una rinuncia scatta il diritto di rappresentazione a favore di discendenti (ove ci siano). Ti allego un link in cui viene chiarito la differenza tra acquiescenza e rinuncia, così faccio prima a spiegartelo.... www.notaiofabiocosenza.it/2023/06/03/acq... Saluti
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Pachino
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Ti saluto anche io Effegi e, condividendo la tua premessa, osservo. E' proprio la rappresentazione il punto debole del tuo ragionamento. E cioé, se fosse vero quanto dici, con la dichiarazione di acquiescenza i discendenti del rappresentato sarebbero privati di un loro diritto che gli deriva dalla legge ed in quanto rappresentanti dell'acquiescente. Cioe, con una dichiarazione di acquiescenza ho privato i miei discendenti di accettare o meno, in base alla loro volontà, l'eredità da me rifiutata !. In tal modo, per essere ancora più chiaro, ho aggirato l'istituto della rappresentazione previsto dall'art.467 del Codice Civile e impedito il subingresso legale dei discendenti del rappresentato/acquiescente all'acquisto dell'eredità. Tralascio commenti sull'art. della giovane collaboratrice del notaio cosenza.
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EFFEGI
f.g.
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"Pachino" ha scritto: Ti saluto anche io Effegi e, condividendo la tua premessa, osservo. E' proprio la rappresentazione il punto debole del tuo ragionamento. E cioé, se fosse vero quanto dici, con la dichiarazione di acquiescenza i discendenti del rappresentato sarebbero privati di un loro diritto che gli deriva dalla legge ed in quanto rappresentanti dell'acquiescente. Cioe, con una dichiarazione di acquiescenza ho privato i miei discendenti di accettare o meno, in base alla loro volontà, l'eredità da me rifiutata !. In tal modo, per essere ancora più chiaro, ho aggirato l'istituto della rappresentazione previsto dall'art.467 del Codice Civile e impedito il subingresso legale dei discendenti del rappresentato/acquiescente all'acquisto dell'eredità. Tralascio commenti sull'art. della giovane collaboratrice del notaio cosenza. Leggo che continui ad insistere allora ti allego altri link, basta approfondire: www.giuridicamente.com/l/acquiescenza-te... https://www.btstudiolegale.it/l-acquiescenza-al-testamento/ etc, etc, mi fermo qui perchè internet è piena di articoli che dicono tutti la stessa cosa... tranne te P.S. questa volta sono avvocati e non collaboratori Saluti
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