Buongiorno,
ho un sassolino nella scarpa, spero qualcuno possa aiutarmi a toglierlo.
E’ noto che con la Circ. AdE n. 29/E del 19 Ottobre 2023 è stato eliminato l’istituto del coacervo successorio (e contestualmente il quadro ES dal modello di Dichiarazione) anche se è solo con la pubblicazione del D. Lgs n. 139/2024 che si è arrivati alla soppressione del comma 4 dell’art. 8 che per l’appunto prevedeva il coacervo (soppressione prevista con l’ art. 1).
Quindi dal 1 Gennaio 2025 è vigente il testo del TUS aggiornato.
Il mio dubbio è questo: a cosa si riferisce allora il comma f) dell’art. 29 del TUS tuttora vigente? L’art. 29 “ Contenuto della dichiarazione” recita: dalla dichiarazione della successione devono risultare: f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari…….. con indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione. Il già citato D. Lgs n. 139/2024 non ha previsto la soppressione di questo comma.
Qualcuno può aiutarmi a dissipare questo dubbio? Non esiste più il quadro ES ma vanno comunque indicate le donazioni magari allegando una dichiarazione sostitutiva, ad esempio?
Trovo la cosa piuttosto contraddittoria.
Un grazie anticipato a chi vorrà intervenire sul presente quesito.
Saluti.