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Dichiarazione sostitutiva TIPO 2, chiarimenti sulle Imposte |

aristide
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Buongiorno, mi sto occupando solo da un paio di anni di Successioni e sono alla mia prima Sostitutiva con procedura telematica. Ho letto le circolari dell’Agenzia e trovato alcune discussioni ricercate in rete sull’argomento, ma non vorrei fare errori banali per cui chiedo un parere sul mio caso. Il mio caso riguarda una Successione legittima. Nella Prima Dichiarazione redatta da diverso professionista è stato fatto unicamente questo errore: si è inserito un saldo del libretto postale errato, ossia sulla quota di ¼ intestata al de cuius è stata riportata una cifra di 9 euro in più. A quanto pare le Poste “pretendono” sia riportato la cifra esatta per cui il dover stendere la dichiarazione sostitutiva. 1)Secondo voi in questo specifico caso, in cui si è dichiarato una somma maggiore del reale, considerato che non vi sarà l’applicazione dell’Imposta di Successione per nessun erede, ci sarebbe reale necessità di presentare una dichiarazione sostitutiva? Vi potrebbero essere altre vie per far fronte all’esigenza espressa dalle Poste? 2)Ovviamente parliamo di Sostitutiva di tipo 2. Nel quadro EF vado a riportare le imposte ipocatastali già versate che coincidono con gli importi calcolati nella Dichiarazione sostitutiva. Di fatto, richiedendo una nuova attestazione (senza ovviamente dar luogo alle volture) le uniche due voci di spesa sono il rigo EF16 Imposta di bollo” di 32 euro per l’attestazione e il rigo EF18 “Attestazione di avvenuta presentazione num. 10 pag”, 18 euro. Insomma, per farla breve la spesa totale addebitata al soggetto dichiarante sarà di circa 50 euro…. E’ corretto il mio calcolo? 3) Nel mio caso, sono passati 15 mesi dalla morte del de cuius. La prima Dichiarazione è stata presentata entro l’anno. Per il tipo di correzione che vado ad apportare, è corretto che non si debba calcolare né applicare alcun interesse? Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
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barabba
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Quando ci si imbatte con dei pignoli (PosteItaliane) ottusi io mi incazzo sempre; è vero che la cifra è diversa ma sono 9 € non 9.000 € e non cambia niente dal punto fiscale; faccio veramente fatica a capire come non si possa sistemare il tutto senza dover fare una sostitutiva. Tutto quello che hai riportato è corretto, ad eccezione dell'ultimo punto (3). E' vero che è una sostitutiva che non comporta maggiori tributi, ma visto che sono passati i 12 mesi dal decesso, si paga ugualmente una sanzione per ritardata presentazione. Ne ho presentata una del tutto simile 30 giorni fa e proprio ieri è arrivata la sanzione da pagare, che calcolata preventivamente da me con il ravvedimento e comunicato per chiarezza al cliente prima della presentazione, è pari a € 31,25 (1/8 di 250 €) + 10 € di spese = € 41,25. Il tuo cliente paga 41,25 € di sanzioni + circa 50 € per la copia conforme + il tuo compenso di professionista perchè ha dichiarato 9 € in più sul c/c. Robe da matti!!!
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aristide
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Grazie barabba per la gentile e precisa risposta, mi scuso se rispondo solo ora. Rispetto al tuo caso e da quanto da te riportato ho ancora qualche dubbio: "barabba" ha scritto: Tutto quello che hai riportato è corretto, ad eccezione dell'ultimo punto (3). E' vero che è una sostitutiva che non comporta maggiori tributi, ma visto che sono passati i 12 mesi dal decesso, si paga ugualmente una sanzione per ritardata presentazione. Ne ho presentata una del tutto simile 30 giorni fa e proprio ieri è arrivata la sanzione da pagare, che calcolata preventivamente da me con il ravvedimento e comunicato per chiarezza al cliente prima della presentazione, è pari a € 31,25 (1/8 di 250 €) + 10 € di spese = € 41,25. Il tuo cliente paga 41,25 € di sanzioni + circa 50 € per la copia conforme + il tuo compenso di professionista perchè ha dichiarato 9 € in più sul c/c. Robe da matti!!! 1) Tu dici: proprio ieri mi è arrivata la sanzione da pagare...Cosa intendi? Con il ravvedimento non si anticipa e inibisce una successiva comunicazione da parte dell'Agenzia? Non si inseriscono gli importi delle sanzioni sul Quadro EF del file telematico? e quindi, in sede di registrazione della Dichiaraz. sostitutiva, verranno direttamente addebitati sul conto corrente del soggetto dichiarante le sanzioni dovute oltre i 50 euro dell'attestazione? 2) Abbi pazienza, uso il software ministeriale e non un programma ad hoc che presuppongo, in questa eventualità, calcoli in automatico sanzioni e interessi. Nel tuo caso leggo che tu applichi la riduzione di 1/8 calcolata su 250 euro, ossia sulla sanzione minima. Quindi vorrei capire, qualora con la dichiarazione sostitutiva non si pagasse un centesimo in più delle imposte ipocatastali già pagate con la Prima dichiarazione, NON si deve applicare nessuna sanzione sugli importi delle imposte stesse? Nel mio caso, la dichiarazione sostitutiva rimarrebbe entro i 90 giorni dopo l'anno, quindi la riduzione sarebbe di 1/9. Ipotizzando che con la prima dichiarazione siano state pagate 1500 € di imposte ipocatastali più 90 € di tassa ipotecaria e 117 € di imposta di bollo, nel fare la sostitutiva applico solo la sanzione minima di 250 € ridotta ad 1/9, ossia sono 27,78 € + calcolo interessi? Non sarebbe però da applicarsi la sanzione anche sulla "nuova imposta" di bollo di 32 € che vado a pagare con la dichiarazione sostitutiva? 3) Infine ti chiederei...l'importo della sanzione calcolata + gli interessi, nel mio caso li posso inserire nei righi da EF20 a EF24 oppure vanno versati con F24 ELIDE codice tributo T94T? Infatti i righi EF20 e EF21 si riferiscono alle sanzioni e interessi dell'imposta ipotecarie e catastale ma nel mio non avrei questa distinzione in quanto applicherei l'imposta minima. 4) Quindi riassumendo: sugli importi delle imposte ipocatastali, tassa ipotecaria e imposta di bollo versate con la prima dichiarazione essendo che le imposte non variano, non si applica alcuna sanzione? Sulla dichiarazione sostitutiva applico la sanzione sulla "nuova" imposta di bollo di 32 €? (sui tributi speciali ho appurato che non si applica la sanzione). Nel mio caso devo compilare la sezione IV Sanzioni e interessi del Quadro EF oppure effettuo il pagamento con F24 ed allego copia dello stesso nel quadro EG? Sono stato lungo...ma è la prima volta che calcolo le sanzioni di una Successione... Ti ringrazio se vorrai aggiungere un ulteriore commento. Buona giornata Aristide
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barabba
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Con il ravvedimento paghi gli eventuali interessi sulle maggiori imposte ipotecarie e catastali, nel mio caso (Tipo 1) anche sulla tassa ipotecaria e imposta di bollo; paghi la sanzione sulle maggiori imposte ... e sul bollo.., cose che non dovrebbero riguardare il tuo caso. Ma la sanzione per la ritardata presentazione riguarda l'imposta di successione, anche se non dovuta. E questa sanzione non è autoliquidabile, ma la calcola l'ufficio. Nel tuo caso, dovrebbe essere 1/10 di 250 € non 1/9; così ha simulato il programma che uso (DEAS) da oltre 10 anni e che consiglio, senza alcun interesse da parte mia. Buon lavoro
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aristide
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Buongiorno barabba, credo di aver compreso. In effetti ho ricercato e trovato in rete delle schede/faq operative prodotte proprio dalla società che vende il software DEAS. Ho trovato alcune schede che trattano il ravvedimento e trovato conferma a quanto tu affermi. Effettivamente si dice che la sanzione non è autoliquidabile e che comunque l'Ufficio provvederà ad applicarla alla luce del ravvedimento operoso....che se vogliamo è un pò quello il problema...mi preoccupavo che il fatto di non "pagare prima o contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva" comportasse fare un autogol e vedersi applicare dall'ufficio la sanzione piena. Hai ragione, DEAS applica la riduzione di 1/10....però è strano perché sulla guide ministeriali il ritardo entro i 90 giorni ha la riduzione di 1/9...boh... Quindi, arrivando alla conclusione di questo Post... non devo riportare nulla nel quadro EF relativamente alle sanzioni, il soggetto dichiarante si vedrà addebitati in fase di registrazione i 50 € e poi successivamente l'Agenzia autoliquiderà la sanzione ridotta... Grazie per l'aiuto, l'ho apprezzato. Buon lavoro. Aristide
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barabba
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aristide
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"barabba" ha scritto: grazie a te Marco Mi rimane un'ultima curiosità, riflessione che mi sovviene adesso: l'applicazione della sanzione fissa per ritardata presentazione, verrà sempre autoliquidata dall'Agenzia anche nei casi di dichiaraz. sostitutiva di tipo 1? In quei casi, alle sanzioni calcolate sulla maggiorazione delle imposte (e quindi in quei casi sarà davvero necessario inserire tali sanzioni calcolate nei rispettivi righi del quadro EF), si dovrà aggiungere anche questa sanzione fissa, sempre e comunque. Anche se, per effetto della riduzione, verosimilmente non sarà la voce più consistente tra tutte le spese. Grazie ancora. Aristide
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barabba
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Il ritardato invio di sostitutive 1 e 2 (per la tipologia 3 non ho esperienza) comporta sempre la sanzione che varia a seconda del ritardo rispetto ai 12 mesi dall'apertura, salvo poi la decadenza per prescrizione.
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giumar
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Buongiorno Devo occuparmi di una dichiarazione di successione redatta da altro professionista. L'errore da correggere riguarda il grado di parentela dell'unico erede (che comporta una liquidazione dell'imposta di successione maggiore). In questo caso posso procedere con una dichiarazione sostitutiva di tipo 2? Ci sono altre vie percorribili in alternativa?
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barabba
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"giumar" ha scritto: Buongiorno Devo occuparmi di una dichiarazione di successione redatta da altro professionista. L'errore da correggere riguarda il grado di parentela dell'unico erede (che comporta una liquidazione dell'imposta di successione maggiore). In questo caso posso procedere con una dichiarazione sostitutiva di tipo 2? Ci sono altre vie percorribili in alternativa? Premesso che non ho mai avuto un caso simile, la sostitutiva di Tipo 2 è l'unica soluzione possibile. Quando presento una sostitutiva, aggiungo all'albero genealogico (io lo faccio con il mio programma sopracitato) il motivo della nuova presentazione in modo da facilitare chi la tratta.
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Brillante
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Buongiorno, non sono un porfessionsita, mi sono imbattuto nel forum cercando una soluzione al mio caso. Ho ritrovato dopo 15 anni dalla sucessione un libretto postale cointestato a me e mia mamma, deceduta nel 2008, vi sono circa 500 euro, ho tentato ad andare in posta. ma risulta bloccato, ho visto che e' possibile riaprire la successione col modulo di tipo 2. ora 2 domande. Le spese dei bolli per l'ade sono esigui, (circa 50 euro) sapreste indicarmi a quanto potrebbero essere eventuali sanzioni e interessi? La pratica potrei farla autonomamente o e' meglio rivolgermi ad un professionista? Grazie per le risposte
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barabba
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Considerato che la prima dichiarazione è di 15 anni fa e quindi cartacea, va presentata un'integrativa cartacea al medesimo ufficio, mettendo solo il libretto postale e pagando solo l'importo per la copia conforme, oggi attestazione. Marco
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EFFEGI
f.g.
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"aristide" ha scritto: Buongiorno barabba, credo di aver compreso. In effetti ho ricercato e trovato in rete delle schede/faq operative prodotte proprio dalla società che vende il software DEAS. Ho trovato alcune schede che trattano il ravvedimento e trovato conferma a quanto tu affermi. Effettivamente si dice che la sanzione non è autoliquidabile e che comunque l'Ufficio provvederà ad applicarla alla luce del ravvedimento operoso....che se vogliamo è un pò quello il problema...mi preoccupavo che il fatto di non "pagare prima o contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva" comportasse fare un autogol e vedersi applicare dall'ufficio la sanzione piena. Hai ragione, DEAS applica la riduzione di 1/10....però è strano perché sulla guide ministeriali il ritardo entro i 90 giorni ha la riduzione di 1/9...boh... Buongiorno D.Lgs 472 del 1997 art. 13 comma "c": "c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questaviene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni" Per cui: Per le successione si applica 1/10 entro i 90 gg Per la dichiarazione periodica IVA 1/10 se entro i 30 gg Saluti
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Brillante
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30 Maggio 2024 alle ore 09:05
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"barabba" ha scritto: Considerato che .... Marco Grazie mille, mi rivolgero' ad un professionista. Grazie ancora
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