Buongiorno,
un unico subalterno di partenza, bene comune a partita ordinaria: alloggio del portiere con guardiola non comunicante intestato fittiziamente, come si usava un tempo, ai
“CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA MILANI, 7 (FG. XXX MAPP. YYY) PER LE PARTI COMUNI E PER ESSI L`AMMINISTRATO”. Dismesso il servizio di portierato, ai fini della vendita frazionata ad uno dei condomini dell’alloggio del portiere, ho diviso l’unità originaria scorporando la guardiola che rimarrà parte comune.
Relativamente al nuovo subalterno derivato dell’alloggio del portiere, rimasto a partita ordinaria, come già fatto in altre situazioni simili (e come previsto dal Vademecum), ho successivamente presentato istanza di correzione dell’intestazione fittizia, di cui sopra, a favore dei comproprietari di diritto secondo le quote di proprietà millesimale ai fini dell’atto notarile.
In Banca Dati (visure), tra i condomini, Maria e Ennio risultano proprietari (non in regime di comunione!), in ragione di 1/2 ciascuno, di una unità immobiliare avente 3 millesimi, questa la “risoluzione” delle quote elaborata dall’Ufficio Provinciale:
- Maria (1) proprietà 3/20 in comunione con Ennio
- Ennio (1) proprietà 3/20
comunione de residuo Non riesco a capacitarmi del motivo per cui una unità posseduta al 50% ciascuno da due soggetti, che peraltro non risultavano in regime di comunione legale, sia diventata una comunione nella quale uno partecipanti è in “comunione de residuo”.
Mi sembra una svista e/o un errore madornale.
Veramente grato a chi vorrà aiutarmi a capire eventuali motivi sottostanti che mi sfuggo e, nel caso come rimediare all’errore dell’Ufficio.
Saluti