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Autore demolizione muro confine a seguito sentenza Tribunale Civile

stefanodiste

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29 Gennaio 2024 alle ore 09:44

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 09:50

A seguito di una causa per rideterminazione confini, il Tribunale civile mi ha condannato, quale convenuto, a demolire il muro di confine (h 50 cm. con rete metallica sovrastante) realizzato con regolare CILA sulla linea di confine preesistente e a cedere a confinante la porzione indrbitamente occupata. Chiedo se per la sola demolizione disposta dal Tribunale, senza ricostruzione muro, sia necessario titolo abilitativo edilizio. Si tratta di fatto di ripristino della situazione ex ante in cui il muro non era presente.

Grazie a chi vorrà fornirmi indicazioni utili.

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Autore Risposta

cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 1 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 10:28

Buongiorno

In teoria si perché per demolire un muro ci vuole un'altra CILA e gli aspetti Urbanistici divergono da quelli giuridici.

Anche se la sentenza di fatto assume le caratteristiche di ordinanza.

La CILA comunque non è un titolo abilitativo ma semplice comunicazione. Mi preme ribadirlo.

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stefanodiste

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29 Gennaio 2024 alle ore 09:44

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 10:50

Grazie!

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 11:18

Buongiorno Stefanodiste

fermo restanto la risposta precedente di Cassini (che confermo anche io), mi piacerebbe sapere qualche altra notizia (lo so che il quesito da te posto è un altro) del perchè la demolizione e soprattutto delle motivazioni della sentenza in particolare di quanto è la larghezza di "sconfinamento" e come il giudice abbia determinato il confine.

Dato che siamo su un social tecnico, e spesso discutiamo di riconfinazioni, mi piacerebbe avere qualche altra info.... se vuoi naturalmente.

Saluti e buon inizio settimana a tutti.

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stefanodiste

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29 Gennaio 2024 alle ore 09:44

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 11:32

Certamente...

La causa verteva su rideterminazione dei confini. Il giudice attraverso la perizia del CTU ha disposto l'arretramento del confine di circa 1,50 mt. per 11 metri di lunghezza. Preciso che quando fu realizzato il muretto, di comune accordo con il vicino, il confine era chiaramente individuato da un termine. La contestazione della linea di confine da parte del proprietario del fondo confinante è stata sollevata qualche anno dopo. Diciamo che si è trattato di uno sconfinamento fatto in assoluta buona fede (anzi con accordo della controparte).

Preciso anche che di fatto trattasi di un ripristo dello status quo ante: prima della realizzazione del muro non esisteva alcuna recinzione.

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 15:35

Scusami Stefano

Dell'accordo non v'era traccia alcuna?

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stefanodiste

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29 Gennaio 2024 alle ore 09:44

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 16:20

...accordi verbali...ma al di là di questi aspetti che sono stati definiti in sede processuale, a me interessava semplicemnte sapere se per demolizione è sufficiente sentenza Tribunale...

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 16:28

"stefanodiste" ha scritto:
...accordi verbali...ma al di là di questi aspetti che sono stati definiti in sede processuale, a me interessava semplicemnte sapere se per demolizione è sufficiente sentenza Tribunale...



Quello l'avevo capito e l'aveva capito anche EFFEGI.

Ma queste casistiche, e condivido la curiosità del collega, sono interessanti.

Non c'era nessuno al momento in cui vi eravate accordati sulla posizione del muro che poteva testimoniare?

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stefanodiste

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29 Gennaio 2024 alle ore 09:44

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 16:39

...diciamo pure che la questione dell'accordo per la costruzione del muro di confine per il Tribunale è stata poco rilevante ai fini della decisione finale inerente la ridefinizione dei confini, decisione che si è fondata praticamente sulla perizia del CTU...comunque, per la cronaca, il vecchio confine era indivuduato da un termine con tanto di documentazione fotografica mentre il nuovo dal CTU è stato determinato con le nuove strumentazioni tecnologiche (GPS)...

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 16:52

Beh.....io ho vissuto una situazione opposta e per me giusta.

Una delle parti portò la testimonianza di un tecnico che aveva eseguito la CILA per la costruzione del muro che disse come le parti fossero d'accordo anche nella posizione.

La mappa catastale diceva 1,5 metri di parallelismo.

Il Giudice, ripeto giustamente, se n'è fregato altamente della mappa catastale e ha fatto la sentenza a pro di quella testimonianza.

Osservo però che la stragrande maggioranza delle sentenze invece vanno nel corso di quella tua e di un certo catastocentrismo.

Credo allora sarebbe opportuno riscrivere l'ART. 950 del CC nel seguente modo:

Quando il confine tra due fondi è certo o incerto, ciascuno dei proprietari può sempre chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni altro mezzo di prova che non sia la mappa catastale è superfluo.

In mancanza di essa, il giudice si attiene alla palla di vetro del CTU.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 16:55

"stefanodiste" ha scritto:
A seguito di una causa per rideterminazione confini, il Tribunale Civile mi ha condannato, quale convenuto, a demolire il muro di confine (h 50 cm. con rete metallica sovrastante) realizzato con regolare CILA sulla linea di confine preesistente e a cedere a confinante la porzione indebitamente occupata.

Chiedo se per la sola demolizione disposta dal Tribunale, senza ricostruzione muro, sia necessario titolo abilitativo edilizio.

Si tratta di fatto di ripristino della situazione ex ante in cui il muro non era presente.



Condivido la risposta di Carlo, considerando anche che non sono passati nemmeno i 20 anni per vantare un possesso per usucapione, perchè venti anni fa la CILA non c'era ancora!!!

Io tenterei a verificare il rilievo del CTU !!!!!???????!!!!!

Cordialità

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 17:07

"cassini" ha scritto:
In mancanza di essa, il giudice si attiene alla palla di vetro del CTU.



Dipende molto dalla qualità degli avvocati e dei CTP.

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cassini

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 1 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 17:16

"Pippocad" ha scritto:
"cassini" ha scritto:
In mancanza di essa, il giudice si attiene alla palla di vetro del CTU.



Dipende molto dalla qualità degli avvocati e dei CTP.



La mia risposta Pippo era ironica ovviamente. Ma poi nemmeno tanto.

Osservo che ormai gran parte delle sentenze di primo grado ribaltano l'Art. 950 del CC.

E, non credere, a volte non ci si fa nemmeno con bravi Avvocati e CTP.

Tu come la pensi Gianni detto Geoalfa?

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stefanodiste

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 17:30

...io non voglio appellarmi, voglio solo ottemperare la sentenza e chiudere questa (penosa) vicenda che si trascina ormai da anni (stiamo parlando di 20 mq scarsi di terreno!)...se sufficiente la sentenza Tribunale e la perizia CTU evito di fare CILA risparmiando qualche soldino (tra mio avvocato, spese legali e CTU a mio carico quale parte soccombente già ne ho spesi tanti!!!)...

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 17:32

Carlo detto Cassini ! Dici bene!

Nella professione ho spesso fatto sia il CTU che anche il CTP.

Come CTP mi è anche successo di proporre al cliente di rivolgersi al Tribunale debitamente dimostrando le corrette ragioni del cliente, con idonei rilievi e documentazioni e attestati, per ottenere la Sentenza di Secondo Grado, con ottimi risultati.

Cordialità

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