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Argomento: Superbonus 110%

Autore Risposta

rossa

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13 Aprile 2003

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 10:24

Buongiorno.

Vedo che la tua crociata moralizzatrice non ha fornito la risposta:

Quale reato commette quel committente che installa (sia pure con materiali usati) e mette infunzione (sia pure per solo 5 minuti) un impianto di riscaldamento ???

Inoltre, in cosa consisterebbe la "complicità" del tecnico che accerta, con tanto di documentazione, l'esistenza ed il funzionamento di tale impianto ???

Forse ti disturba il fatto che quel committente (che tu consideri truffatore) eserciti la LEGITTIMA DIFESA nei confronti di burocr***** imbecilli.

Beato chi può ridere di una tale situazione.

Saluti.

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uccellino

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15 Ottobre 2008

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880

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 22:53

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Vedo che la tua crociata moralizzatrice non ha fornito la risposta:

Quale reato commette quel committente che installa (sia pure con materiali usati) e mette infunzione (sia pure per solo 5 minuti) un impianto di riscaldamento ???

Inoltre, in cosa consisterebbe la "complicità" del tecnico che accerta, con tanto di documentazione, l'esistenza ed il funzionamento di tale impianto ???

Forse ti disturba il fatto che quel committente (che tu consideri truffatore) eserciti la LEGITTIMA DIFESA nei confronti di burocr***** imbecilli.

Beato chi può ridere di una tale situazione.

Saluti.



Vuoi l'approvazione del forum? Vuoi che ti diciamo bravo? Bravo, tu e il tuo furbo cliente. Ci rivediamo quando scriverai che ti vergogni di essere italiano perché ci sono troppi truffatori in giro. Ovviamente gli altri, non voi. E lascia stare la legittima difesa, che è una cosa seria.

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uccellino

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15 Ottobre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 22:53

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Vedo che la tua crociata moralizzatrice non ha fornito la risposta:

Quale reato commette quel committente che installa (sia pure con materiali usati) e mette infunzione (sia pure per solo 5 minuti) un impianto di riscaldamento ???

Inoltre, in cosa consisterebbe la "complicità" del tecnico che accerta, con tanto di documentazione, l'esistenza ed il funzionamento di tale impianto ???

Forse ti disturba il fatto che quel committente (che tu consideri truffatore) eserciti la LEGITTIMA DIFESA nei confronti di burocr***** imbecilli.

Beato chi può ridere di una tale situazione.

Saluti.



Vuoi l'approvazione del forum? Vuoi che ti diciamo bravo? Bravo, tu e il tuo furbo cliente. Ci rivediamo quando scriverai che ti vergogni di essere italiano perché ci sono troppi truffatori in giro. Ovviamente gli altri, non voi. E lascia stare la legittima difesa, che è una cosa seria.

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macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

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1086

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2020 alle ore 00:09

"rossa" ha scritto:
Buongiorno.

Vedo che la tua crociata moralizzatrice non ha fornito la risposta:

Quale reato commette quel committente che installa (sia pure con materiali usati) e mette infunzione (sia pure per solo 5 minuti) un impianto di riscaldamento ???

Inoltre, in cosa consisterebbe la "complicità" del tecnico che accerta, con tanto di documentazione, l'esistenza ed il funzionamento di tale impianto ???

Forse ti disturba il fatto che quel committente (che tu consideri truffatore) eserciti la LEGITTIMA DIFESA nei confronti di burocr***** imbecilli.

Beato chi può ridere di una tale situazione.

Saluti.



Aldilà del discorso della caldaia a kerosene o alimentata a uranio impoverito sulla seconda parte mi trovi perfettamente d'accordo.

Qualcuno vuole farci intendere che il problema è il cittadino, il quale cerca di sopravvivere alla cervellotica burocrazia. Evidentementemente quel qualcuno ci sguazza e prospera nella burocrazia.

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uccellino

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2020 alle ore 05:48

Giustamente il grande economista della distribuzione dei soldi, un tot a testa, liberi tutti e finitela di rompere co 'sti bonus, pure qua doveva venire. Dev'essere un allievo di quello che disse "non ci sono soldi? Si stampino!". E poi si meravigliano del perché si debba prima pensare a neutralizzare furbi e truffatori e poi a fare leggi decenti.

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macius

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18 Giugno 2004

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2020 alle ore 06:38

Ed ecco l'alto pensiero della zitella acida che insieme ai suoi annoiati e attempati compagni fuoricorso, moralizzatori dietro a una tastiera, pensa di cambiare il mondo a colpi di parassitismo, superbonus e supercazzole.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2020 alle ore 18:38

[size= 22pt; font-family: 'Arial Narrow', sans-serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Permesso di costruire, la conformità alle norme
vigenti[/size]
[size= 13.5pt; font-family: 'Noto Serif',serif;
color: #3A3A3A]

Il titolo abilitativo deve rispondere alla disciplina vigente
al momento del rilascio e non solo alla presentazione Parliamo del permesso di costruire “normale”, cioè quello previsto dall’art. 20 del D.P.R. 380/01,
escludendo quindi l’omologa versione da ottenere in sanatoria previo
accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01. Il procedimento di rilascio del permesso di costruire ha due momenti rilevanti da cons[/size]iderare: - la presentazione dell’istanza al Comune, - il rilascio finale. Sono due momenti ben distinti che possono essere separati da un arco temporale che può essere significativo: -> tra questi due distinte fasi potrebbero sopravvenire cambiamenti nella disciplina urbanistico edilizia. Il rilascio di questo titolo abilitativo edilizio è regolato dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 380/01, che riporto integralmente: [size= 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Art. 12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di[/size]

[size= 13.5pt; font-family: 'Noto Serif',serif;
color: #3A3A3A]costruire [/size][size= 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial] Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso. 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici. [/size]

[size= 16pt; font-family: 'Arial Narrow', sans-serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Art. 13 (L) – Competenza al rilascio del [/size][size= 16pt; font-family: 'Arial Narrow', sans-serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]permesso di costruire [/size]

[size= 13.5pt; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]1. Il permesso di costruire è
rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. (omissis). E’ importante focalizzare soprattutto il comma 1, che dispone il principio fondamentale di conformità del permesso di costruire a presupposti essenziali:
- Strumenti urbanistici, cioè i:
---> Piani Regolatori comunali (ma anche quelli di livello superiore come P.T.C., eccetera); [/size]

[size= 13.5pt; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]---> Regolamenti edilizi Disciplina urbanistico-edilizia vigente (quindi è
ricompresa ogni legislazione nazionale, regionale e di rango inferiore avente per oggetto l’ambito edilizio, come le norme di settore); [/size]

[size= 16pt; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial] [/size]

[size= 16pt; line-height: 107%; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Permesso di Costruire da rilasciare[/size][size= 13.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]: conforme soltanto a regole vigenti al momento dell’istanza? [/size]

[size= 13.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Noto Serif', serif; color: #3a3a3a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]La domanda per ottenere il rilascio del permesso di costruire viene presentata dal soggetto legittimato: essa deve contenere una dichiarazione progettista abilitato che asseveri la
conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all’efficienza energetica (art. 20 D.P.R. 380/01). Detto questo, devo dire che la tempistica per ottenere il permesso di costruire e per svolgere l’istruttoria potrebbe dilatarsi ben oltre i sessanta giorni massimi previsti dal comma 3 dell’art. 20 del T.U.E. Infatti la richiesta di integrazioni potrebbe dilatare i tempi in base ai contenuti richiesti, e su questo influisce molto il tempo di risposta del committente; inoltre i tempi del rilascio e di istruttoria possono dilatarsi quando si è in presenza di vincoli o particolari norme di tutela che richiedono atti di assenso, nulla osta o autorizzazioni comunque denominate. Infatti il rilascio del permesso di costruire è connesso anche al rispetto e alla conformità delle altre norme di settore (pensiamo alle norme sismiche, paesaggistiche, ecc). Per questi motivi possono passare anche diversi mesi tra la presentazione
dell’istanza del P.d.C. è l’ottenimento definitivo. E in questo lasso di tempo possono anche avvenire variazioni alle norme,
regolamenti e discipline aventi valenza urbanistico edilizia.[/size][size= 13.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Noto Serif',serif;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #3a3a3a; mso-ansi-language:
IT; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA]



[/size]

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2020 alle ore 18:20

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americansniper
Chris Kyle
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Iscritto il:
09 Aprile 2020 alle ore 12:03

Messaggi:
101

Località
Odessa, Texas

 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2020 alle ore 09:57

Mi accodo al presente topic per chiedere ai forumisti un quesito:

Cosa avete desunto in relazione al pagamento della notula del tecnico?

Quando può essere effettuata? Si possono richiedere acconti?

Mi riferisco in particolare alla presenza di sconto in fattura e cessione del credito.

Chris

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2020 alle ore 12:59

SAREBBE UTILE A TUTTI DISCUTERE DI QUESTIONI STRETTAMENTE ATTINENTI AL TOPIC, QUESTO E' UN ARGOMENTO MOLTO INTERESSANTE, CHE CERTAMENTE HA LE POTENZIALITA' PER FAR AUMENTARE LE POSSIBILITA' DI LAVORO.

NON LASCIAMO CHE SIANO SOLO I GRANDI STUDI, LE GRANDI IMPRESE O ANCHE LE GRANDI SOCIETA' REAL ESTATE, CHE ADDIRITTURA NON HANNO NESSUNA COMPETENZA TECNICA, AD OCCUPARSI DI QUESTA MATERIA, QUINDI CERCHIAMO DI CONVOGLIARE SOLO DISQUISIZIONI TECNICHE, LASCIANDO DA PARTE LE LAMENTELE POLITICHE E TUTTO QUANTO SIA OT.

MAGARI PARTIAMO PROPRIO DAI QUESITI POSTI DA CHI MI HA PRECEDUTO

GRAZIE

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uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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15 Ottobre 2008

Messaggi:
880

Località
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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2020 alle ore 09:02

un forumista scrive:

"Inviato: 02 Dicembre 2020 alle ore 01:03

In sede di verifica di una vecchia unità immobiliare costruita ante 1967 IN MURATURA ... si riscontra NELLA PLANIMETRIA CATASTALE la mancanza in un ambiente di un VANO FINESTRA ...

La mancanza del vano finestra può attribuirsi O AD UN ERRORE DEL TECNICO CHE A SUO TEMPO FECE LA PLANIMETRIA oppure è stata realizzata seppur molto tempo fa MA dopo la denuncia ORIGINARIA!!!

Domanda

1) al fine della conformità CATASTALE per l'ecobonus è necessaria LA VARIAZIONE per riportare correttamente la Finestra;

2) che CAUSALE va data alla DOCFA per tale VARIAZIONE ... esatta Rappresentazione grafica ???

3) Poichè mi sembra una mancanza veniale ... MA è PROPRIO NECESSARIA tale variazione per AVERE LA CONFORMITA' CATASTALE in riferimento ad una futura pratica DI SUPERBONUS 110% ???"

Non so se si tratta di un errore del tecnico che disegnò la planimetria originaria "dimenticando" la finestra oppure se questa è stata aperta dopo l'entrata in atti catastali del documento: dovrebbe saperlo il titolare di diritti reali e chi ha in possesso l'uiu perchè il problema non è la mancanza della finestra nella planimetria ma la sua esistenza: lo stato di fatto va ragguagliato con tutti i titoli edilizi chiesti ed ottenuti dal Comune, se in questi la finestra non c'è, è stato compito un abuso edilizio e quindi manca la conformità urbanistica. Il riferimento all'edificazione prima del 1967 è importante, ma consiglio di leggere questo articolo:

www.studiotecnicopagliai.it/ante-67-legi...

Detto questo, per quanto riguarda i superbonus 110%, mi risulta che in mancanza di titolo/i edilizio/o si debba prendere in considerazione le planimerie catastali: fermiamoci un momento e parliamone perchè su questo argomento siamo padroni e non esiste posto migliore in internet di questo forum. Sappiamo che esistono diversi tipi di planimetrie catastali: quelle dell'impianto, per intenderci risalenti agli anni 40, quelle della ricostruzione post-bellica redatte negli anni 50/60, quelle del boom economico degli anni 60/70, quelle degli anni 80/90 e quelle dal '90 in poi: tutti noi sappiamo quanto l'epoca di redazione renda attendibili, dal punto di vista metrico e delle informazioni geometriche in esse contenute, le planimetrie catastali: le prime potevano essere redatte anche dal proprietario e non avere nessuna rispondenza geometrica perchè servivano a contare i vani, non a disegnare finestre ecc., non dimentichiamo che esse non sono "piante" e che non hanno valore metrico. Nel dopoguerra le cose cambiano, le planimetrie diventano più attendibili ma questo solo nei grandi centri urbani, dove nuovi i fabbricati sostituirono i vecchi comparti distrutti dai bombardamenti: nei piccoli centri, dove la guerra fece meno danni, rimasero le vecchie planimetrie. Poi vennero i i fabbricati costruiti con il piano INA-Casa: 1949-1963: entrarono in atti planimetrie identiche per alloggi diversi in quanto riprodotte in serie dagli ex IACP, "lucidate" dai progetti e quindi inattenibili nel contenuto e nelle dimensioni. Cominciano ad essere un pò più "serie" negli anni 70 ai giorni nostri. Dove voglio arrivare? A dire di non pretendere la "santità" dalle planimetrie catastali e ad attivare tutte le procedure per salvare l'accesso al contributo del cliente ma anche, e soprattutto (se permettete) il culetto nostro. Quindi, quando robertopi scrive "... la norma relativa alla conformità ha prettamente una valenza fiscale" significa che non dobbiamo pensare di risolvere tutto presentando una variazione ed inserendo una nuova planimetria (con la finestra)

buon lavoro.

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2020 alle ore 09:22

Secondo me il caso non rientra nella mancata conformità catastale, poichè fiscalmente non cambierebbe nulla e la norma relativa alla conformità ha prettamente una valenza fiscale.

Saluti

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