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Autore Rinuncia ad una eredità di un proprietario ancora vivo

eraldogarrafa

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23 Luglio 2009

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2

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 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2009 alle ore 15:31

Dopo la morte di mio padre ho fatto presso un notaio un atto di rinuncia ai beni, che avrei dovuto ereditare, in favore dei miei fratelli.
Domanda secondo la legge vigente era possibile rinunciare, mediante lo stesso atto, anche ai beni che dovrebbero spettarmi un domani dopo la morte di mia madre?
Vi sarò grato se mi fornirete una risposta convincente citandomi gli articoli di legge in materia. Grazie
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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

Messaggi:
8730

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2009 alle ore 17:08

L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".
2.3 L'accettazione dell'eredità
Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.
L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati.
Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria, attive e passive

L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.
L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.
In caso di dubbio quindi è consigliabile, se non si vuole rinunciare all'eredità, quanto meno accettarla con beneficio d'inventario; in tal caso il patrimonio del de cuius non si confonde con quello personale dell'erede.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.
Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un'altra.
L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

Accettazione espressa
Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Accettazione tacita
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede).
Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile).
Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:

* pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
* atti dispositivi di beni ereditari
* protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
* esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
* conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
* conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
* esercizio dell'azione di riduzione
* impugnazione di disposizioni testamentarie
* ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
* proposta di contratto relativa ai beni ereditari
* domanda giudiziale di divisione ereditaria
* riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.

Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:

* pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
* consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
* continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all'eredità
* comportamenti relativi a cose di minima importanza
* possesso di beni ereditari
* compimento di atti di amministrazione temporanea
* richiesta di sequestro
* proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario
* registrazione e trascrizione del testamento del de cuius
* presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.

2.4 Impugnazione dell'accettazione
L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivo.
I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario. In mancanza l'accettazione è nulla.
Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.
Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3: interessa il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.
NON CREDO CHE LA COSA SIA FATTIBILE PRIMA DELLA MORTE di tua madre
infatti

sono nulli, i patti di disposizione o rinuncia ai diritti di successione non ancora aperta.
Tali accordi sono denominati patti successori e possono essere istitutivi (quando con contratto si istituisce l’erede o il legatario o ci si obbliga a farlo con successivo testamento) dispositivi (quando una persona dispone di diritti non ancora acquistati per successione ma che acquisterà quando un altro soggetto sarà deceduto) o rinunciativi (quando un soggetto rinuncia ai diritti che gli dovrebbero pervenire da una successione quando questa non si è ancora aperta perché l’interessato non è deceduto).

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2009 alle ore 17:15

Quindi in sintesi.......se tu vuoi rinunciare all'eredità prima dell'apertura della successione di tua madre.....lei dovra scrivere di suo pugno un Testamento olografo e/o in alternativo Pubblico davanti ad un notaio, dove tu verrai escluso totalmente.

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eraldogarrafa

Iscritto il:
23 Luglio 2009

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 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2009 alle ore 17:21

Grazie per la esauriente risposta

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technograph

Iscritto il:
29 Giugno 2005

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Soresina (CR)

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 09:32

non è proprio così CESKO perchè mi pare di ricordare che esista ancora la quota di legittima e per escludere totalmente una persona con un testamento la persona in questione può essere diseredata (forse sto per dire una bestialità) solo nel caso in cui sia incapace di intendere e comunque se la persona che rinuncia all'eredità ha dei figli minori la rinuncia non può venire fatta in favore dei fratelli e/o genitori perchè la quota spettante andrebbe in favore dei figli che alla maggiore età possono decidere a loro volta se rinunciarvi o meno

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 09:44

"technograph" ha scritto:
non è proprio così CESKO perchè mi pare di ricordare che esista ancora la quota di legittima e per escludere totalmente una persona con un testamento la persona in questione può essere diseredata (forse sto per dire una bestialità) solo nel caso in cui sia incapace di intendere e comunque se la persona che rinuncia all'eredità ha dei figli minori la rinuncia non può venire fatta in favore dei fratelli e/o genitori perchè la quota spettante andrebbe in favore dei figli che alla maggiore età possono decidere a loro volta se rinunciarvi o meno


concordo.......
ma nel caso specifico, mi sembra di capire che la persona in questione non abbia figli........
bisognerebbe chiederlo a lui

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dioptra

(GURU)

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 09:52

"eraldogarrafa" ha scritto:
Dopo la morte di mio padre ho fatto presso un notaio un atto di rinuncia ai beni, che avrei dovuto ereditare, in favore dei miei fratelli.
Domanda: secondo la legge vigente era possibile rinunciare, mediante lo stesso atto, anche ai beni che dovrebbero spettarmi un domani dopo la morte di mia madre?
Vi sarò grato se mi fornirete una risposta convincente citandomi gli articoli di legge in materia. Grazie
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Salve

A domanda risponde:
NO.
Non è possibile rinunciare ad una eredità ancora da configurarsi come tale.
SOLO alla morte della mamma sarà possibile rinunciare all'eredità.

Precisazione:
NON si può rinunciare in favore di qualcuno ma SOLO rinunciare.
Di conseguenza la quota sarà ripartita come se l'erede non ci fosse.

Tutte le altre soluzioni si possono definire in pratica ESCAMOTAGE.

Cordialmente

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 10:00

"dioptra" ha scritto:
"eraldogarrafa" ha scritto:
Dopo la morte di mio padre ho fatto presso un notaio un atto di rinuncia ai beni, che avrei dovuto ereditare, in favore dei miei fratelli.
Domanda: secondo la legge vigente era possibile rinunciare, mediante lo stesso atto, anche ai beni che dovrebbero spettarmi un domani dopo la morte di mia madre?
Vi sarò grato se mi fornirete una risposta convincente citandomi gli articoli di legge in materia. Grazie
[size=18][/size]



Salve

A domanda risponde:
NO.
Non è possibile rinunciare ad una eredità ancora da configurarsi come tale.
SOLO alla morte della mamma sarà possibile rinunciare all'eredità.

Precisazione:
NON si può rinunciare in favore di qualcuno ma SOLO rinunciare.
Di conseguenza la quota sarà ripartita come se l'erede non ci fosse.

Tutte le altre soluzioni si possono definire in pratica ESCAMOTAGE.

Cordialmente


Quindi in effetti il testamento è solo un "escamotage"?
ma da come la vedo io è l'unica soluzione e/o strada prima che si apri la dichiarazione di successione........
altre non ne conosco
Cordialità

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dioptra

(GURU)

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10 Aprile 2003

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 10:40

"CESKO" ha scritto:
"dioptra" ha scritto:
"eraldogarrafa" ha scritto:
Dopo la morte di mio padre ho fatto presso un notaio un atto di rinuncia ai beni, che avrei dovuto ereditare, in favore dei miei fratelli.
Domanda: secondo la legge vigente era possibile rinunciare, mediante lo stesso atto, anche ai beni che dovrebbero spettarmi un domani dopo la morte di mia madre?
Vi sarò grato se mi fornirete una risposta convincente citandomi gli articoli di legge in materia. Grazie
[size=18][/size]



Salve

A domanda risponde:
NO.
Non è possibile rinunciare ad una eredità ancora da configurarsi come tale.
SOLO alla morte della mamma sarà possibile rinunciare all'eredità.

Precisazione:
NON si può rinunciare in favore di qualcuno ma SOLO rinunciare.
Di conseguenza la quota sarà ripartita come se l'erede non ci fosse.

Tutte le altre soluzioni si possono definire in pratica ESCAMOTAGE.

Cordialmente


Quindi in effetti il testamento è solo un "escamotage"?
ma da come la vedo io è l'unica soluzione e/o strada prima che si apri la dichiarazione di successione........
altre non ne conosco
Cordialità



Salve

Il testamento è un Atto Pubblico che esprime la volontà del De Cuius.
Non è un escamotage.
Io penso che sia ora di utilizzare un linguaggio tecnico.
Il testamento lo fa il De Cuius prima di morire ed esprime la sua volontà.
L'eredità si conforma dopo la morte.
Gli eredi possono rinunciare, accettare in toto o accettare con beneficio di inventario.
Su questi pilastri del nostro diritto, checcè se ne dica, si fonda la nostra società.

Il nostro amico eraldogarrafa NON può rinunciare a priori ad una eredità: NON PUO'.

Se ciò fosse possibile saremmo in presenza di una volontà che potrebbe anche essere cambiata, vuoi perchè ha preso una pacca sulle p..e, vuoi perchè ha preso una botta in testa, vuoi perchè io ho litigato con Geoalfa, per tutti questi motivi NON si può rinunciare ad una eredità a priori.
Solo DOPO che questa eredità si è materializzata si può accettarla o meno, poichè prima di ciò essa non esiste.

Non c'è altro da dire.

Deve aspettare.

La donazione è una volontà del de cuius che non può in alcun caso Ledere la Legittima.


cordialmente

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