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Cassa Geometri - Contributi previdenziali - Prescrizione |

amal
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09 Febbraio 2003
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Anch'io, come tanti colleghi, ho ricevuto il bel regalino di Natale da parte della nostra Cassa di Previdenza e, se posso anche essere d'accordo sul versare i contributi non pagati all'epoca, mi ha fatto assolutamente incavolare il fatto che un mancato versamento di 4 euro generi una sanzione di oltre 270 euro. Visto che la Cassa mi aveva chiesto contributi relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, mi sono chiesto: ma sono veramente dovuti? E la risposta è no. No, perchè così prevede una legge dello stato e precisamente l'art 3 comma 9 della L. n. 335/95, che stabilisce che tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni. Allora non ho aderito alla loro richiesta ed alla ricevuta che occorre mandare ho allegato la seguente lettera: -------------- Spett.le Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Lungotevere A. da Brescia, 4 00196 ROMA Oggetto: Verifica Finanze 1998-2006 - Matricola n. ........ In relazione alla verifica da voi predisposta circa l’uniformità dei dati dichiarati alla Cassa con quelli fiscali di tipo professionale per l’arco d’imposta 1998-2006, vi comunico che, come da ricevuta allegata, non ho ritenuto di aderire alla vostra richiesta di pagamento per gli anni 1999, 2000 e 2001 in quanto il credito da voi vantato, ancorchè dovuto, non risulta più esigibile per intervenuta prescrizione. Infatti l'art 3 comma 9 della L. n. 335/95 stabilisce che tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni. Inoltre con la sentenza n. 20343/2006, depositata il 27 giugno 2006, la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità ha ribadito l’applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/95, agli enti previdenziali privatizzati. In tal senso ha richiamato le precedenti decisioni nn. 5522/2203 e 6340/2005 riferite a Cassa Forense, la prima e a Cassa Geometri la seconda. In effetti la Suprema Corte di Cassazione, in questa materia, non ha mostrato mai alcun genere di tentennamento avendo costantemente affermato l’applicabilità dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati, sia sotto il profilo del termine di prescrizione applicabile (si veda in tal senso la già richiamata Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5522/2003 nonchè Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20343/2006 oggetto del presente commento), sia sotto il profilo dell’irricevibilità dei contributi prescritti (si vedano, sul punto Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 2760/06, 24863/2005, 6340/2005, 23116/2004, 9408/2002, 9525/2002, 330/2002, 11140/2001). Per maggiore precisione si specifica che la sentenza n. 5522/2003, formatasi in relazione ad una controversia che ha visto contrapposta la Cassa Forense ad una propria associata, censura la diversa tesi secondo cui le normative delle singole Casse sarebbero speciali e non potrebbero essere modificate e/o integrate da norme generali dello Stato quali sarebbero quelle di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95; tesi che alcuni enti di previdenza dei liberi professionisti (Cassa Forense ed Inarcassa, tra i maggiori) anche con il sostegno di autorevoli studiosi, hanno tentato di portare avanti e, tuttora, portano avanti, nonostante il reiterato contrario avviso della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, sulla scorta delle pronunzie giurisprudenziali richiamate, si ribadisce il fatto che i contributi e le relative sanzioni si prescrivono con il decorso di un quinquennio e non possono, una volta prescritti, essere versati né accettati dall'Ente di previdenza, avvisando che ogni ulteriore vostra richiesta sarà impugnata nelle sedi opportune. --------------- Sicuramente la Cassa contesterà quanto da me asserito, ma io sono pronto a fare ricorso quando mi iscriveranno a ruolo per le somme non versate. Ribadisco che sono pronto a versare i contributi evasi, ma non sono d'accordo a far si che la Cassa ripiani i suoi debiti (vedi post www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... sulle nostre spalle. Saluti. Alberto "amal"
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(GURU)
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30 Gennaio 2004
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prato
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Concordo pienamente. Anch' io ho fatto opposizione all'accertamento per le medesime ragioni. Vedremo in seguito. saluti
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macius
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mah, mi pare che si sta raschiando il fondo del barile...
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GILLES
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Ciao Amal. Sono nella tua stessa situazione. Ho fatto anch'io le ricerche sulle sentenze e ho trovato anche quella che tu riporti, (mi sembra inoltre che anche il sito della Cassa parli di cinque anni per la prescrizione) e sono arrivato alla tua stessa conclusione. Ho provato a chiamare sia in Collegio che alla Cassa, (per chiarimenti) e loro asseriscono che i cinque anni vengono computati dalla comunicazione sui nostri redditi avuta dalla Agenzia delle Entrate (pare del 2005) e non dalla data di comunicazione da parte nostra del mod. 17. La cosa mi lascia alquanto perplesso. La legge che tu citi dovrebbe essere la famosa "legge Dini" la quale impedirebbe inoltre alla Cassa stessa di incamerare quei soldi caduti in prescrizione. Vorrò vedere come si comporteranno se incasseranno soldi "prescritti" e qualcuno farà ricorso. Inoltre se ti controlli la tua storia contributiva sul sito della Cassa stessa troverai probabilmente, come capitato a me, anni irregolari non validi ai fini pensionistici. Allucinante. Per un paio di centinaia di euro dovuti (il grosso che mi è arrivato sono sanzioni da "usura") quegli anni non vengono ritenuti validi per la pensione. Incredibile. C'è pure il caso di chi ha versato in più e viene sanzionato per infedele dichiarazione. Oltre il danno la beffa. Spero che qualche collega che frequenta questo sito e sia in orbita Cassa abbia la bontà di spiegarci questo arcano della "prescrizione quinquennale Legge Dini". Magari ci stiamo sbagliando? Cordiali saluti
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uli
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09 Luglio 2006
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.... accidenti io ho aderito e pagato. Ma fatemi capire i mod.17 contestati relativi agli anni contributivi non verranno conteggiati ai fini pensionistici? spero di aver capito male!! Da sempre, ma ad oggi sono straconvinto, sul fatto che è assurdo che l'iscrizione all'albo pesuppone l'iscrizione "obbligatoria" alla cassa. Per che cosa? per essere sanzionati? Sarebbe stato meglio se ognuno avesse avuto la libertà di scegliere la forma pensionistica privata.
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GILLES
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"Inoltre se ti controlli la tua storia contributiva sul sito della Cassa stessa troverai probabilmente, come capitato a me, anni irregolari non validi ai fini pensionistici." Ciao Uli. Ho detto "probabilmente". Comunque è una verifica che puoi fare tu stesso. Collegati al sito della Cassa e controlla la tua situazione contributiva dopo aver digitato pin e password varie e poi facci sapere. Per dipanare questo dubbio aspetto, come detto prima, l'intervento di qualcuno più in alto ed esperto in materia che chiarisca: 1 - i 5 anni di prescrizione da quando vengono conteggiati 2 - la veridicità del fatto che se uno non aderisce, gli anni in questione, non valgono ai fini pensionistici. Grazie e cordiali saluti.
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geoalfa
(GURU)
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Accidenti!.... concordo con Amal, anche se ho pagato poco fa il balzello! PERO'... propongo di mandare, ciascuno, una lettera simile nel contenuto e con raccomandata con ricevuta di ritorno e per conoscenza al collegio di competenza ed al delegato alla cassa! dovranno pure risponderci e se non lo fanno ne trarremo le conseguenze! non abbiamo timore pur di ottenere cose corrette da chi si arroga il diritto di rappresentarci! cordialità
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amal
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09 Febbraio 2003
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Il "REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA GEOMETRI, nell'edizione aggiornata al 23/01/2008, all'art. 33 (Prescrizione dei contributi), comma 1, recita: "Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ..... Però al comma 2 dice: "Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 6 (ndr: il 15 settembre di ogni anno) o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall’articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all’interessato". E qui la cosa si fa strana, perchè o ha valore il primo capoverso o ha valore il secondo. Non si capisce come le due cose possano andare d'accordo. Ovviamente la Cassa dirà che ha valore (per la decorrenza della prescrizione) il secondo capoverso, però a questo riguardo ci può venire in aiuto la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con la sentenza del 17 aprile 2007 n. 9113, dalla quale si evince tra l'altro che "il contenuto delle dichiarazioni inviate non impediva alla Cassa (ndr: in questo caso Forense) di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari .... e che indipendentemente dalla attribuzione all'ente previdenziale di autonomi poteri ispettivi - consente una verifica delle dichiarazioni dei professionisti nell'ambito di normali controlli: controlli che si estendono anche alla possibilità di esigere dagli iscritti documenti per verificare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari". Anche perchè, se avesse valore assoluto quanto riportato nel secondo capoverso del secondo comma dell'articolo citato, bisognerebbe vedere non solo quando l'amministrazione finanziaria ha inviato i dati per il controllo, ma anche quando questi sono stati richiesti e quando sono stati ricevuti. E se per assurdo arrivavano nel 2020 ? Comunque vedrò di seguire il consiglio di Geoalfa, anche se dovrò rivedere il tenore della lettera da inviare alla Cassa. Saluti. Alberto "amal"
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amal
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Rileggendo bene il regolamento della Cassa, penso di interpretare che il primo capoverso del secondo comma dell'art. 33 sia valido per l'omessa dichiarazione, mentre il secondo sia valido per l'infedele dichiarazione. Resta comunque valido quanto da me espresso in chiusura. Anche perchè che potere abbiamo noi di controllare se la prescrizione è intervenuta o meno? Alberto "amal"
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amal
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09 Febbraio 2003
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Ancora una considerazione. Ma se il periodo di controllo va dal 1998 al 2008, vuol dire che i dati li hanno appena richiesti (e ricevuti) e se questo può essere giusto per gli ultimi anni, perchè ci hanno messo così tanto tempo a chiedere (e ricevere) quelli del 1998? Alberto "amal"
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luca
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Torino
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Io fortunatamente non ho ricevuto alcun "regalo" natalizio da parte della Cassa ma sono ugualmente solidale con voi; dopo tutta la discussione sorta nel post mi sono domandato: un regolamento può superare una legge nazionale? Non ancora pienamente soddisfatto ho provato a chiedere al mio commercialista e al mio avvocato e tutti e due mi hanno risposto di no: vale la legge. Tale situazione me l'ero già posta quando ero consigliere comunale: un regolamento non può essere più ampio di una legge nazionale, ma più restrittivo. Faccio un esempio: se per l'ICI la prescrizione è di 5 anni il Comune con apposito regolamento puà dire: "da noi si prescrive in 3 anni (quando mai!)" e non "si prescrive in 10 anni" perchè deve comunque essere rispettata la legge nazionale. Quindi giusto il consiglio di amal anche a chi ha già pagato di contestare e costituire in mora la cassa alla restituzione di quanto indebitamente richiesto oppure di opposizione a quanto richiesto. Spero di aver contribuito e evitare il "raschiamento del barile" Un saluto
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anton42
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Concordo con il fatto che la prescrizione è di 5 anni, ma quale sarebbe l'organo competente a ricevere un eventuale ricorso? Il Tribunale ordinario? Il giudice del lavoro? La commissione tributaria provinciale? E di quale luogo, di Roma o quella dove risiede il geometra? Sulla lettera, infatti, che pure è un avviso di accertamento bello e buono, per un principio generale, dovrebbe essere indicato l'organo al quale presentare una eventuale opposizione, ma, al contrario, non c'è scritto nulla ... Qualcuno mi può aiutare? Grazie!
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jema
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in giro in giro creek
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">[img]http://i17.servimg.com/u/f17/12/8...
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fabio2586
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"jema" ha scritto: "GILLES" ha scritto: ... C'è pure il caso di chi ha versato in più e viene sanzionato per infedele dichiarazione. Oltre il danno la beffa. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i17.servimg.com/u/f17/12/8...
Cos'è una infrazione di tipo dichiarativo? E' cosa dalla quale il dichiarante trae vantaggio in termini di minori contributi pagati? Da dove l'hai tirata fuori questa copia? --Ciao
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GILLES
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"jema" ha scritto: "GILLES" ha scritto: ... C'è pure il caso di chi ha versato in più e viene sanzionato per infedele dichiarazione. Oltre il danno la beffa. Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i17.servimg.com/u/f17/12/8...
Ciao jema. Avevo già trovato e letto questo caso prima di postare. Tant'è vero che ho parlato non a caso di "infedele dichiarazione". Il discorso voleva essere tutt'altro. Facendo un esempio terra terra se paghi erroneamente tasse in più del dovuto il trimestre dopo puoi " compensare" con l'F24 senza sanzione. Invece la "nostra Cassa" ti sanziona. Ed anche in maniera salata. Tutto qui. cordiali saluti. P.S. aspetto ancora delucidazioni sulla decorrenza dei termini di prescrizione da qualcuno in grado di poter spiegare
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