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28 Settembre 2010 - DAL NOTAIO PER DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL LIVELLO

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Leggendo
il Sole 24 ore mi è saltato all'occhio questa risposta della rubrica
"l'esperto risponde"

Il problema dell'estinzione del livello è diffusissimo in tutta
l'Italia. Molti addirittura acquistano un'immobile gravato di livello
senzae neanche rendersene conto.

I Notai a loro volta  fino al primo luglio 2010 davano poco
peso a questo tipo di diritto perchè nella maggior parte dei casi
ininfluente visto che il concedente era ormai defunto e
nell'impossibilità di esercitare qualsiasi suo diritto.

Da ora in poi sarà possibile cancellare il livello a mezzo di atto
unilaterale con testimoni.

Questo al fine di evitare un decreto di affrancazione e una sentenza di
usucapione, che ci farebbero cadere nei meandri del labirinto
burocratese.

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Commenti:

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29 Settembre 2010 alle ore 07:24 - rubino

Re: DAL NOTAIO PER DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL LIVELLO
E' bene chiarire che l'articolo non si riferisce ai livelli concessi dai Comuni ecc. ma ad una procedura "speditiva" di riconoscimento della proprietà mediante una dichiarazione di parte resa, in occasione di un atto di trasferimento, davanti al Notaio e senza alcuna verifica dell'esistenza dei requisiti di acquisizione del diritto di proprietà ammessi dal Codice Civile (gratuità, pacificità, continuità ecc.). L'esistenza di un'intestazione del tipo "Pinco Pallo, livellario - Comune di Casaresto, concedente" presuppone che vi fosse, in antico, un diritto di uso civico su quel terreno a favore della collettività di quel borgo. Il diritto di uso civico è imprescrittibile, inusucapibile ed inalienabile. L'unico istituto giuridico ammesso per estinguere un livello imposto da un soggetto di diritto pubblico è l'affrancazione: in tal modo, il soggetto privato risarcisce i cittadini per la perdita del diritto di uso civico.   
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05 Ottobre 2010 alle ore 09:01 - iviarco

Re: DAL NOTAIO PER DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL LIVELLO
@ Rubino: Non esattamente: il diritto del concedente ha origine diversa dall'Uso Civico. Il primo è nato dalla messa a coltura di parte del territorio Comunale (Patrimonio disponibile), mentre il diritto della collettività si fonda sulla possibilità della Comunità, i singoli cittadini, di fare legna, funghi, portare al pascolo eccetera, sul latifondo del Signore. In questo senso il diritto della popolazione è inalienabile: il paragone semplice lo faccio con la fontanella, che non basta che ci andava mio nonno ed il nonno di mio nonno, resta demaniale per sua natura e pertanto non usucapibile... 
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06 Ottobre 2010 alle ore 09:33 - rubino

Re: DAL NOTAIO PER DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL LIVELLO
Esattamente, ma mi spiego meglio. In Catasto troviamo due tipi di livellari: il gruppo a cui è stato concesso il diritto di livello da un privato, in tal caso non è altro che un'enfiteusi per non meno di 99 anni, con tutti gli obblighi del concedente e dell'enfiteuta (pagamento del canone, miglioramento del fondo, visita dominicale ecc.): l'articolista si riferiva a questa fattispecie, che è un vecchio patto agrario fra privati e quindi soggetto a tutte le procedure di acquisizione della proprietà, fra cui l'usucapione. Diversa è la procedura nel caso in cui il concedente sia il Comune: in tal caso, l'Amministrazione municipale rappresenta la collettività a cui favore, nillo tempore, fu istituito dal sovrano il diritto di uso civico (pascolare, seminare, raccogliere legna ecc.) che è, come detto inalienalibile, inusucapibile ed imprescrittibile. Il demanio civico, ossia la proprietà del Comune, è tutt'altra cosa. Il fondo agricolo, derivante dalla quotizzazione, venne assegnato con il gravame: per risarcire la popolazione dell'uso civico "perduto", il diritto venne liquidato, cioè trasformato in soldi mediante l'imposizione del canone di livello. L'esistenza di questi gravami venne fatta risultare nei registri catastali: dobbiamo all'incuria dei Notai e del Catasto se buona parte di questa fondamentale informazione è sparita. Chi acquista un fondo gravato del diritto di livello acquista quel diritto, non la piena proprietà. L'istituto dell'affrancazione - che è un diritto del livellario, a cui può anche rinunciare continuando a pagare il canone - non può essere superato da una dichiarazione di parte, anche se resa davanti al Notaio. La questione è complessa e la casistica vasta: occorre sempre verificare la natura del livello quando il concedente è il Comune. Va chiesta l'apposita certificazione alla Regione dalla quale si deve poter evincere la natura del diritto ed in quale stato è: se il bene è allodiale (cioè di proprietà privata ma di provenienza demaniale) se vi è stata usurpazione, se è stato proposto per la legittimazione o per il reintegro.
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