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28 Gennaio 2008 - Mod. 3/SPC Rettifica ditta catastale
Con una circolare interna datata 8/1/2008 prot. 1528 l' Ing. Carlo Cannafoglia Direttore Centrale Cartografia , Catasto e Pubblicità immobiliare, ha risposto ad un quesito posto dalla Direzione Regionale Calabria in cui si chiedeva le modalità da seguire in caso di una rettifica di errata intestazione.
Riportiamo integralmente quanto citato nella lettera.
Oggetto: Mod. 3/SPC Rettifica ditta catastale
E' pervenuto un quesito da parte della Direzione Regionale Calabria con
la quale si chiede un parere sulle modalità da seguire per la rettifica
di una errata intestazione del mod .3/SPC relativo ad una
dichiarazione, di cui alcuni anni indietro, anche in relazione a quanto
richiamato nella nota C/2/402/95 del 20/3/1995 della Direzione Centrale
del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei
Registri Immobiliari dell'ex dipartimento del Territorio (che si allega
in copia).
Con tale nota, inviata anche a tutte le Direzioni Compartimentali, si
fornivano indicazioni in merito all'oggetto per un Ufficio provinciale,
indicando che la correzione della titolarità (intestazioni, diritti e
quote) impropriamente riportate nella denuncia di cambiamento nello
stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani,
può essere eseguita con instanza delle parti con riproposizione del
documento di aggiornamento corretto, anche senza la redazione di atti
legali che convalidino la nuova intestazione.
Tale modalità di intervento appare corretta nel caso in cui la denuncia
di cambiamento, ritenuta errata nell'indicazione di uno o più
soggetti dichiaranti, non abbia prodotto gli effetti della costituzione
al catasto edilizio urbano di una nuova ditta su semplice dichiarazione
di parte; in tal caso il nuovo documento di aggiornamento conterrà la
ditta da costituire al catasto edilizio urbano in sostituzione di
quella precedentemente indicata.
L'istanza deve essere prodotta in bollo, trattandosi di richiesta
nell'esclusivo interesse della parte, sottoscritta da tutti gli
intestatari in catasto e di eventuali altri richiedenti la rettifica
corredata di atto sostitutivo di notorietà prodotto da ciascuno di essi
nel quale sia indicato il diritto reale (o l'assenza di diritti)
sull'immobile.
Quando invece la nuova costruzione sia già stata iscritta negli atti
del catasto urbano, lo strumento più opportuno per dare corso alla
richiesta appare una correzione con voltura d'ufficio, eseguita su
istanza di parte, a rettifica della precedente intestazione.
E' ovvio che la citata rettifica può essere compiuta esclusivamente nel
caso in cui la mutazione generi una nuova ditta che assicuri il
collegamento storico degli intestati fra il catasto terreni e il
catasto fabbricati, per la particella sulla quale insiste l'immobile.
Dovranno essere,pertanto, cancellati i soggetti che nell'originario
mod. 3SPC erano stati indicati come dichiaranti, nella qualità di
possessori del fabbricato, in discontinuità storica rispetto all'ultima
ditta inscritta nel catasto terreni.
Ogni altro intervento correttivo sull'intestazione, può eseguirsi
soltanto in presenza di un'atto legittimante.
Con tale operatività è chiaramente conservata la cronistoria delle
intestazioni sull'immobile.
E' appena il caso di richiamanre che il mancato accoglimento
dell'istanza, così come l'opposizione di riserva, dovrà essere
notificato alle parti nel modo previsto per gli atti di accertamento
catastale al fine di garantire la tutela degli interessi dei soggetti
richiedenti anche presso la Commissione tributaria provinciale.
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