News
20 Maggio 2011 - Ultima norma sugli immobili fantasma
Si riporta la norma che regola la proroga della data di decorrenza dei nuovi importi delle sanzioni (da 1.032,00 € a 8.264,00 €).Nel frattempo tutti gli Uffici sono mobilitati al censimento con rendite presunte di tutti quegli immobili che non sono stati registrati in tempo utile.L'Agenzia sta cercando di rendere probatoria la sua banca dati del Territorio, avranno vita difficile coloro che cercheranno di restare nascosti nell'ombra.Questa dettagliata fotografia del Territorio potrebbe essere il preludio di una regolarizzazione definitiva.....ai posteri l'ardua sentenza.Ezio Milazzo
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Art. 5. Costruzioni private Comma 15. All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011". *Art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data č devoluto al comune ove č ubicato l'immobile interessato.
Commenti:
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime recensioni
Amici:
Le nostre guide:
|
|