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Autore In tema di Testamenti

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Inviato: 26 Maggio 2023 alle ore 18:56

Testamento olografo
Cos’è
Il testamento olografo è una forma testamentaria disciplinata dall ’art. 602 del codice civile .
Deve essere interamente ed esclusivamente scritto a mano, datato e sottoscritto di pugno dal testatore che non è obbligato ad avvalersi di un notaio per la sua redazione e successiva conservazione.
Il testamento olografo è il testamento che rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l’intervento di altre persone o l’assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione.
Chi lo può scrivere
Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata.
E’ fondamentale per il testamento olografo, proprio perché, non essendo necessaria l’assistenza tecnica del notaio per le fasi di elaborazione e conservazione del documento, il testatore deve agire in autonomia, nel rispetto di regole e formalità necessarie, perché le sue determinazioni siano validamente espresse e successivamente eseguibili.
Quindi la sentenza d’inabilitazione non inibisce all’interessato di disporre validamente per testamento anche olografo, così come nulla è stabilito specificatamente per coloro che hanno un amministratore di sostegno.
Se il Giudice Tutelare non esclude espressamente tale possibilità (o non sia poi riconosciuta un’incapacità di intendere e di volere), il beneficiato può liberamente testare in ogni forma, quindi anche olografa.
Chi può beneficiare di un testamento olografo?
Praticamente chiunque tra persone fisiche e giuridiche (enti di pubblica assistenza, ecc.), con esclusione in particolare del tutore e protutore in relazione alle disposizioni testamentarie fatte dopo la sua nomina dalla persona sottoposta alla sua tutela (art. 596 c.c.).

Come va scritto
La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo:
• 1) l’ Autografia,
• 2) la Datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato,
• 3) la Sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore.

1) Autografia
Per autografia è la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo.
L’eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l’invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell’autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l’autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa.
Pertanto non è consentito che il testatore, ipoteticamente anziano e tremante, si lasci guidare la mano da quella di un familiare o di un caro amico, poiché, nel caso di impossibilità a scrivere, occorre per forza affidarsi ad un notaio per il testamento pubblico.
Quanto al materiale più idoneo per realizzare una scrittura manuale individuale è logico ricorrere a strumenti ed elementi sufficientemente durevoli, che di massima consentano agevolmente sia di riconoscere quell’originalità, sia la materiale conservazione del documento nel tempo.
Chi decide di scrivere un testamento olografo quindi dovrà dotarsi di un foglio di carta di qualsiasi qualità (anche più fogli da numerare, comunque discorsivamente collegati), di una penna o matita dalla traccia indelebile, principalmente per non correre il rischio che qualcuno, possa facilmente cancellarne o modificarne alcuni passaggi ad insaputa del testatore.

Per scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi.
Anche se col passare degli anni la grafia potrebbe cambiare o più semplicemente si potrà scegliere di adottare uno stile di scrittura più chiaro, consapevoli di avere abitualmente una pessima calligrafia.
Per entrambe le ipotesi una volontaria (o dettata dall’età avanzata) alterazione della scrittura non costituisce certo causa di nullità del testamento olografo, ma potrebbe sollevare tra gli eredi contestazioni sull’autenticità del documento, confermata o meno in seguito attraverso il confronto con scritture di comparazione del periodo in cui l’atto è stato redatto.

Normalmente s’intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello.
La Corte di Cassazione, ha precisato che non prevale una forma di scrittura sull’altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo.

Con la sentenza n. 31457/2018 la Cassazione ha dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell’atto da parte di chi ne contestava l’autenticità (così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15161/2010 e n. 26242/2014).

Si può scrivere il testamento olografo in forma di lettera?
In realtà capita di frequente che il testatore decida di dichiarare le proprie, ultime volontà con una lettera indirizzata ai suoi successori o ad un terzo, trattenuta per un recapito successivo da affidarsi a persona di fiducia o subito inviata.
In entrambi i casi dovrà trattarsi di una missiva che rispetti le forme previste per il testamento olografo e che esprima la chiara volontà di disporre dei propri beni, non essendo sufficiente una semplice e vaga intenzione o progetto di testamento.
La datazione
Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell’atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato.
Dovranno essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione tipo il Natale con l’anno specificato.

Perché la data è così importante
La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l’atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l’ultimo, capace di sostituire i precedenti.

La mancanza della data determina pertanto l’annullabilità del testamento olografo nei termini e nei modi che vedremo di seguito.

La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell’assenza vera e propria di una qualunque datazione dell’atto come più volte ha stabilito la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea non costituiscono di per sé causa d’invalidità del testamento, perché peraltro, se l’indicazione non è apertamente improbabile (ad esempio, il 29 febbraio riferito ad un anno non bisestile) o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità.
Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l’onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (Cass. SS.UU. n.12307/2015).
In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell’errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione (Cass. Civ., ordinanza n. 22197/2017).
Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria (Cass. Civile, n. 10613/2016).


La sottoscrizione
Infine il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco, firmandosi con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l’espressione tipica di un legame affettivo, che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l’identificazione dell’autore.

Anche la firma deve essere autografa e apposta alla fine delle ultime dichiarazioni di volontà.
Se poi abitualmente il testatore si firmava in maniera illeggibile, l’atto è comunque valido, purché sia dimostrabile in giudizio, in caso di contestazione, questa sua caratteristica con la comparazione di vari documenti autentici sempre dallo stesso sottoscritti in epoca non lontana rispetto al momento di redazione del testamento.

Cosa deve contenere un testamento olografo?
Ogni tipo di testamento, quindi anche quello olografo, può contenere a favore di soggetti ben identificati disposizioni di carattere patrimoniale e disposizioni di carattere non patrimoniale, quali ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale o la riabilitazione dell’indegno a succedere (ossia di chi abbia tentato di uccidere il testatore o un suo familiare stretto).
Una dichiarazione testamentaria è un atto che la legge definisce “illimitatamente revocabile”, perché fino all’ultimo giorno della propria vita il testatore, mentalmente lucido quindi capace d’intendere e volere, può semplicemente cambiare idea e modificare le disposizioni in precedenza rese.
Autonomia e libertà tuttavia non possono essere espresse attraverso determinazioni contrarie alle norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Quanto alle proprie sostanze la possibilità di disporne deve essere limitata ad una parte dell’intero patrimonio (cd. quota disponibile), poiché la legge riserva altra quota dell’intero agli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), ai quali viene attribuito il merito di un legame affettivo con il loro caro e il privilegio di una continuità ristretta all’ambito familiare della titolarità dei beni di famiglia.

Nel redigere un testamento quindi anche olografo occorre rispettare l’entità delle quote di legittima e delle quote disponibili in considerazione della concorrenza tra figli, coniuge ed ascendenti nei termini che seguono:
• in assenza di coniuge e in presenza di un solo figlio la quota disponibile equivale a metà del patrimonio;
• in presenza del coniuge e in assenza di figli e ascendenti la quota disponibile equivale a metà del patrimonio;
• in assenza di coniuge e in presenza di più figli la quota disponibile equivale ad un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi sono divisi in parti uguali tra i figli;
• in presenza di un figlio e coniuge la quota disponibile equivale ad 1/3 (1/3 spetta al coniuge e 1/3 spetta all’unico figlio);
• in presenza di più figli e coniuge la quota disponibile equivale ad ¼ (al coniuge spetta ¼, metà del patrimonio ai figli da dividersi in parti uguali;
• in assenza di figli e coniuge e con i soli ascendenti (1/3) la quota disponibile equivale a 2/3;
• in assenza di figli e in presenza di coniuge (metà del patrimonio) e ascendenti (1/4) la quota disponibile equivale ad ¼;
• al coniuge superstite sono riservati, anche quando concorre con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa di residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).

In considerazione del fatto che, per redigere un testamento olografo, non è necessaria l’assistenza di un notaio, è bene precisare, seppur sinteticamente, come si calcola la riserva di legittima: dal valore del patrimonio deve essere detratto il valore di eventuali debiti del defunto, aggiunte eventuali donazioni effettuate in vita, ma rivalutate al momento della morte.
Infine un testamento olografo può contenere eventuali aggiunte in momenti successivi, che, come le modifiche, devono essere anch’esse scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte, come il testamento principale.


Invalidità e sua impugnazione
Il testamento olografo è invalido, quando presenta cause di nullità o quando vengono accertate giudizialmente cause di annullabilità.
Prima di elencare i vizi che distinguono un testamento olografo nullo da quello annullabile, occorre premettere che un testamento semplicemente orale (cd. nuncupativo) è inesistente, perché la legge prevede che ogni forma testamentaria valida debba essere necessariamente espressa per iscritto.

Nemmeno volontà rese in punto di morte da un padre ai propri figli, tutti riuniti al suo capezzale, avrebbero valore, se solo a voce comunicate, ma gli eredi possono comunque scegliere concordemente di dare esecuzione a quelle decisioni.

Si tratta su un piano giuridico di casi eccezionali, anche se non infrequenti, laddove motivati da una consolidata e “incontaminata” realtà di affetti familiari.

Il testamento olografo è nullo quando risulta affetto da gravi irregolarità che ne impediscono l’efficacia al pari di un testamento inesistente; viceversa il testamento annullabile produce i suoi effetti sino a quando, sorte le contestazioni e instaurato un giudizio, non viene annullato.


Le cause di nullità
Le cause di nullità del testamento olografo sono tassative e riguardano:
a) la presenza di vizi di forma essenziali come la mancanza di sottoscrizione o di autografia;
b) l’indicazione generica dei beneficiari, senza che sia possibile identificarli;
c) i testamenti reciproci, ossia con un unico testamento due soggetti dispongono l'uno a favore dell'altro;
d) un testamento con il quale si rimette all'arbitrio del terzo l'indicazione dell'erede;
e) la presenza di disposizioni illecite.
L'azione di impugnazione di un testamento nullo può essere promossa da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo, trattandosi di azione imprescrittibile, tuttavia la nullità di una disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha confermato quella disposizione, dandole volontariamente esecuzione (art. 590 c.c.).

Si parla in proposito di “convalida” del testamento nullo, esclusa solo per i casi (propriamente riferiti al testamento annullabile), in cui difetti la volontà del testatore (sottoposto a violenza o indotto in errore) o le disposizioni rese siano contrarie all’ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume.


Le principali cause di annullabilità
Le principali cause di annullabilità riguardano invece ogni altro difetto di forma, non compreso tra quelli determinanti la nullità, quindi:
a) una datazione mancante o incompleta,
b) l’incapacità di agire del testatore,
c) l’errore in cui sia incorso o sia stato indotto il testatore, la violenza e il dolo che ne hanno condizionato la volontà.

Chiunque abbia interesse (ad esempio chiunque possa acquisire diritti dall’annullamento come l’erede legittimo escluso dalla successione grazie al testamento annullabile) può promuovere un'azione di annullamento del testamento nel termine di cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite o da quando si viene a conoscenza dell'eventuale errore, dolo o violenza a causa dei quali sono state redatte.

A partire dal 20 settembre 2013, un’azione giudiziaria che riguardi il contenzioso ereditario diventa improcedibile, se non è preventivamente attivato con l’assistenza di un avvocato un procedimento di mediazione avanti ad un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

Quando è falso?
Si può creare un testamento falso semplicemente scrivendolo e firmandolo ad insaputa del reale titolare dei beni, che magari muore in seguito senza lasciare testamento, oppure scrivendo e firmando un testamento successivo a quello redatto dal testatore, per impedire che il primo (e autentico) possa produrre effetti.
Falsificare un testamento costituisce reato, nonostante la fattispecie del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) sia stata depenalizzata dal D.lgs. n. 07/2016.

In merito difatti la Corte di Cassazione ha precisato che la falsificazione di testamento non rientra nell’elenco dei reati depenalizzati dal citato decreto (Cass. pen. n. 25948/17) e una tale condotta, espressamente prevista dall’art. 491 c.p., assume rilevanza penale, quando il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Ciò significa che la querela presentata nei confronti del soggetto ritenuto responsabile della falsificazione, richiede nel giudizio penale la prova dell’utilità economica che egli ha tratto dal compimento di tale opera.
Occorre precisare inoltre che il processo penale in materia è finalizzato ad accertare la responsabilità penale del soggetto in capo al quale presuntivamente è ricondotta la falsificazione dell’atto, diversamente dalla verifica in sede civile, diretta a riconoscere o meno il difetto di autenticità dell’atto contestato.

Si tratta di procedimenti che, se entrambi attivati, si svolgono autonomamente, ma, nei casi in cui si analizzino in essi gli stessi fatti in relazione alle stesse persone, non può sussistere un contrasto tra la sentenza penale passata in giudicato (quindi definitiva) e quella civile.

Ciò significa che, se il giudice penale riconosce la responsabilità del soggetto per aver falsificato il testamento, la sentenza così ottenuta “fa stato anche nel parallelo giudizio civile”, in esito al quale pertanto sarebbe illogico ottenere una pronuncia difforme o addirittura antitetica (Cass. Civile, ordinanza n. 4318, depositata il 22.02.2018).


Come si impugna un testamento olografo falso
La già citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12307/2015) ha recentemente chiarito i dubbi della dottrina e della giurisprudenza sulle modalità d’impugnazione di un testamento olografo presuntivamente falso, partendo dall’analisi dei due orientamenti che si erano affermati negli anni.
Un primo orientamento affermava che la falsità di un testamento olografo può essere fatta valere da chi ne abbia interesse attraverso il disconoscimento dell'atto, limitandosi l’erede che ne contesta l’autenticità a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del testatore (art. 214, comma 2, c.p.c.); conseguentemente il beneficiario del testamento impugnato – volendosene avvalere - avrebbe dovuto rivolgere al giudice un’istanza di verificazione della scrittura testamentaria disconosciuta, per accertarne la paternità in particolare attraverso la produzione in giudizio di scritture di comparazione del testatore (art. 216, comma 1, c.p.c.)
Un secondo orientamento ammetteva, sempre davanti al giudice civile, il ricorso alla querela di falso (art. 221 c.p.c.) come strumento processuale più efficace per contestare la veridicità del testamento, valutando da una parte il semplice disconoscimento dell’atto uno mezzo più adatto ad un contesto di natura contrattuale e dall’altra preferibile la querela di falso nell’ambito testamentario per consentire al giudice di non decidere erroneamente sulla base di un documento non autentico.
Con la sentenza delle Sezioni Unite in precedenza evocata il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto, ritenuti sia il disconoscimento dell’atto, sia la querela di falso, strumenti inadeguati per la delicata materia dell’impugnazione di un testamento olografo falso.
Per quanto chiarito dalle Sezioni Unite pertanto “la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l''onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.

Principio che, tradotto in termini meno tecnici, richiede alla parte che contesti come falso il testamento olografo di attivare un giudizio civile per accertarne il difetto di autenticità, a tal fine fornendo o indicando al giudice scritture di comparazione del testatore “coeve” (ossia temporalmente vicine al testamento impugnato), “omogenee” (ossia dello stesso tipo) e di numero sufficiente (Tribunale di Pescara, n. 1564/2019, pubblicata il 25.10.2019).


Revoca e modifica di un testamento olografo
La facoltà, concessa al testatore, di revocare o modificare le proprie volontà in ogni momento e fino all’ultimo giorno di vita, di ritornare insomma drasticamente sulle proprie decisioni, pure annullandole completamente con la redazione di un nuovo testamento anche in forma diversa dal precedente, visto che tutti i testamenti sono revocabili e un testamento pubblico può benissimo essere revocato con un successivo testamento olografo e viceversa.
Non sono rari i casi in cui il testatore scelga di distruggere materialmente il documento, elaborando nuove disposizioni, anche se sarebbe più che sufficiente, nei casi di revoca integrale, introdurre le nuove volontà con l’espressa indicazione: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
Si precisa che, se il testamento olografo è custodito in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto, il semplice ritiro del documento da parte del testatore non equivale automaticamente a revoca dello stesso.
Revoca o modifica parziale quindi possono essere esplicite anche con la redazione di un atto notarile apposito in presenza di due testimoni o implicite, se le disposizioni del testamento posteriore sono incompatibili con quelle del testamento anteriore.
Va infine precisato che, se il testamento successivo che revoca il precedente è invalido, anche la revoca è invalida, mentre, se è disposto un legato e successivamente venduto l’oggetto del legato stesso, la relativa disposizione si presume revocata.
Inoltre è chiaro che la distruzione materiale di un testamento olografo da parte del suo autore equivale alla revoca delle disposizioni in esso contenute e che un testamento redatto in un momento antecedente alla nascita (o al riconoscimento) di un figlio è revocato di diritto proprio per la sopravvenienza di eredi legittimi, a maggior ragione, se successivamente il testatore non aveva aggiornato in tal senso le sue ultime volontà con codicilli, ossia variazioni suggerite dalla diversa composizione familiare e sempre scritte, datate, firmate di suo pugno.


Come si conserva un testamento olografo e il deposito fiduciario
Una volta scritto, il suo autore potrà scegliere di custodire il testamento olografo presso di sé o presso una persona di fiducia, sempre che, per una maggiore garanzia di tutela circa l’integrità e la conservazione del documento, non ritenga di depositarlo volontariamente presso un notaio, il quale, come stabilito dall’art. 620, commi 4 e 5, codice civile, procederà alla sua pubblicazione all’apertura della successione, per consentirne l’esecuzione.
L’ambito strettamente riservato nel quale si realizza questa particolare forma testamentaria può anche comportare che nessuno, compresi i familiari più stretti del testatore, vengano mai a conoscenza dell’esistenza di un testamento a loro favore, se dello stesso erano all’oscuro.
In tal caso, per la verità non raro nella casistica successoria, si attivano, in presenza di eredi legittimi o necessari, le altre forme successorie con ovvia esclusione di quella testamentaria.
Il testamento olografo, proprio per queste sue caratteristiche e per i requisiti sopra esaminati, è estremamente vulnerabile e soggetto alle possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di errori, di falsificazioni, di contestazioni circa l’autenticità del documento, oppure a difficoltà interpretative circa disposizioni particolarmente complesse.
Per questo, pur in assenza di norme che impongono modalità di conservazione, una preferibile prassi, perché il documento venga poi sicuramente ritrovato e non sia modificato o addirittura distrutto ad esempio dall’erede legittimo escluso dalla volontà testamentaria, è quella del deposito volontario dell’atto presso una persona di fiducia, preferibilmente un notaio che poi provvederà alla pubblicazione del testamento stesso.
Con il deposito fiduciario non viene comunque meno l’elemento della riservatezza a tutela del testatore, poiché il notaio depositario, se ancora vivente il testatore, non può rilasciare informazioni sull’esistenza e la custodia presso il suo studio di un testamento olografo; solo la presentazione di un estratto di morte infatti indurrà il professionista a rilasciare tali informazioni alle persone interessate.


Come si accerta se esiste un testamento olografo
E’ chiaro che dovrebbe essere il testatore ancora in vita a porre i suoi successori a conoscenza dell’esistenza di un testamento e del luogo in cui è conservato, sia che il testamento olografo sia conservato presso di sé, sia che sia stato affidato in deposito fiduciario, perché l’atto originale rimane in quest’ultimo caso agli atti del notaio in attesa della pubblicazione, mentre nel primo caso addirittura potrebbe non essere mai rinvenuto.
Qualora il testatore non abbia lasciato indicato a quale notaio ha affidato l’atto in deposito fiduciario, potrà essere presentata contemporaneamente una richiesta corredata dall’estratto dell’atto di morte del de cujus sia al Consiglio Notarile Distrettuale che la estenderà a tutti i notai del distretto, sia all’Archivio Notarile, preposto alla conservazione degli atti e testamenti depositati dai notai che hanno cessato la loro attività.
E’ inoltre consultabile il Registro Generale dei Testamenti, dal quale è possibile verificare se il defunto ha redatto un testamento in Italia o all’estero, in altri termini richiedere ad organismo competente in un determinato Stato aderente alla Convenzione di Basilea (al momento Italia, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina) il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà di quella persona deceduta, la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio abbia cessato la propria attività.
Nel Registro Generale dei Testamenti infatti risultano iscritti, oltre ai testamenti pubblici, segreti e speciali, anche i testamenti olografi depositati presso un notaio e i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi non depositati presso un notaio; viceversa nemmeno consultando il Registro Generale dei Testamenti si potrà rinvenire un testamento olografo non depositato formalmente presso un notaio e non ancora pubblicato, magari ancora in deposito fiduciario presso un notaio o altra persona di fiducia.

Si ricorda l’entrata in vigore del Dec.Ministero della Giustizia 20set2019, n. 170, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel Registro Generale dei Testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’Archivio Notarile, ai sensi dell’art. 5-bis, Legge 25.05.1981, n. 307, come modificato dall’art. 12, comma 7, legge 28.11.2005, n. 246.


In mancanza di un qualsiasi testamento, anche olografo, si aprirà alla morte della persona la successione legittima, con i beni assegnati tra gli eredi secondo quanto previsto dalla legge in base alla progressione dei legami affettivi tra questi e il defunto.


Pubblicazione del testamento olografo
Anche il testamento olografo deve essere pubblicato per la sua esecuzione.
Il momento della pubblicazione pertanto non costituisce un requisito di validità dell’atto, essendo finalizzato a rendere conoscibile il contenuto del testamento ai successori, ai creditori ereditari, in modo che essi possano esercitare i propri diritti.
L’eventuale, mancata pubblicazione non impedisce al testamento olografo di essere eseguito volontariamente dagli eredi, ma limita il diritto di farlo valere in giudizio per pretenderne l’esecuzione, quando questa non avviene o sorgono contestazioni circa le disposizioni testamentarie.
Tecnicamente la pubblicazione si realizza per intervento del notaio incaricato che provvede a redigere un verbale in forma di atto pubblico alla presenza di due testimoni, in cui viene descritto lo stato del testamento, integralmente riprodotte le disposizioni di ultima volontà del testatore e allegati sia il documento testamentario originale sia un estratto dell’atto di morte.
Alla notizia della morte del testatore, la persona in possesso di un testamento olografo affidatogli dallo stesso in custodia, deve presentarlo in originale – e non in fotocopia – a un notaio per la pubblicazione.
Allo stesso modo il notaio depositario al quale gli interessati presentino un estratto dell’atto di morte del testatore provvederà alla pubblicazione del testamento olografo come sopra descritto.


I documenti necessari per la pubblicazione di un testamento olografo sono i seguenti:
• la Scheda testamentaria in originale,
• l’ Estratto per riassunto dell’atto di morte del defunto (da confondere con il certificato di morte), che si richiede o nel comune del luogo di decesso o nel comune di ultima residenza.


Costi per la pubblicazione del testamento olografo
La pubblicazione del testamento olografo richiede, in sede di registrazione dell’atto, un’imposta di bollo di € 45,00 e un’imposta di registro pari ad € 200,00. Gli oneri fiscali sono maggiorati, in caso oltre alla pubblicazione del testamento, l’adempimento riguardi anche ulteriori dichiarazioni (ad esempio, l’accettazione espressa dell’eredità).
Sono dovuti anche degli oneri minimi per l’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti, da versare a cura del notaio presso l’Archivio Notarile di competenza.

Ovviamente é dovuto l’onorario al notaio, oggetto di preventivo anticipato al cliente o comunque con il medesimo concordato.


Differenze fra il testamento olografo ed altri tipi di testamento
La legge prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:
-> il Testamento Olografo ,
-> il Testamento Pubblico per il quale è fondamentale la presenza di un notaio che, alla presenza di due testimoni, compirà tutti gli adempimenti necessari a registrare le volontà del testatore,
-> il Testamento Segreto, per la quale persino il notaio e i testimoni ignorano il contenuto, ricevuto in forma sigillata dal testatore.
Accanto a queste forme di testamenti ordinari il nostro ordinamento prevede anche
-> i Testamenti Speciali, ai quali si ricorre in casi particolari, quando non è possibile redigere le forme ordinarie.
Per questo e per le modalità di redazione semplificate la loro validità è limitata a particolari condizioni e situazioni.


Erede e Legatario: quali sono le differenze
Possono beneficiare di un testamento anche olografo:
> le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione
> le persone giuridiche (enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità, ecc.).

E’ nullo quel testamento olografo in cui non sia specificato con esattezza il nome del beneficiario per la sua individuazione, poiché una disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo non è valida.

Sono comunque valide le disposizioni testamentarie a favore “dei poveri” e le disposizioni a favore “dell’anima” e, qualora il testatore abbia previsto un lascito a favore dei poveri, senza alcun riferimento all’istituto beneficiario, il lascito sarà devoluto all’ente Comunale per l’assistenza del luogo, ove il testatore aveva il suo ultimo domicilio.

Può anche verificarsi l’ipotesi di lasciti consistenti in beni specifici o somme di denaro quantificate per la celebrazione di messe, vere e proprie disposizioni a favore dell’anima, che la legge converte in un onere a carico dell’erede o del legatario.

Identificato e istituito nel testamento dunque, il successore può essere erede o legatario.

L’art. 588 del codice civile stabilisce la differenza fondamentale tra queste due figure, prevedendo che le disposizioni testamentarie siano a titolo universale, attribuendo la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario.
L’erede subentra al de cujus in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, deve accettare l’eredità per acquisirla, può rinunciarvi e i rapporti che eredita possono essere anche di natura passiva, ossia possono essere debiti, non estinti in vita dal precedente titolare.

Al contrario il legatario è in parallelo in una condizione privilegiata, perché a suo carico non si trasmettono le passività del defunto, acquistando diritti patrimoniali specifici e nemmeno avendo bisogno di accettare il lascito ricevuto, che entra immediatamente, dall’apertura della successione, nel suo patrimonio.

Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2023 alle ore 19:15
 
 

 

 

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