Punti fiduciali …… Istituzione, variazione dei
*************************************
CIRCOLARE n. 5 del 30 Ottobre 1989 Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
Disposizioni e chiarimenti integrativi alla
"Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento» e alle circolari n. 2/'87, n. 2/'88 e n. 11/'88. Scopo della presente circolare é quello di fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alle disposizioni fin qui impartite sull'argomento in oggetto, al fine di coordinare ed ottimizzare l'attività operativa tecnica degli Uffici dipendenti e dell' utenza esterna.
……………omissis
Istituzione variazione dei Punti fiduciali In merito alla utilizzazione dei punti fiduciali si dispone quanto segue.
Qualora i particolari topocartografici rappresentativi dei punti fiduciali non risultino esistenti o la loro rappresentazione in mappa non sia coerente con lo stato di fatto, il tecnico professionista può proporre la loro sostituzione, concordando con l'Ufficio Tecnico Erariale idonei particolari da utilizzare.
Detta metodologia operativa dovrà essere seguita anche per quelle zone ove l'Ufficio non abbia ancora provveduto alla istituzione dei punti fiduciali.
I punti fiduciali di nuova istituzione o sostitutivi di precedenti devono essere proposti con apposito modello (allegato A).
Tale modello, vidimato dall'Ufficio in fase di concordato, costituisce documento probante per la successiva utilizzazione dei punti fiduciali.
L' Ufficio, in fase di concordato dei punti fiduciali, dovrà verificare la congruenza degli stessi con la maglia dei punti fiduciali nell'ambito del foglio interessato e, se necessario, dei fogli di mappa adiacenti.
L'Ufficio, a seguito dell'accettazione in qualità di punti fiduciali, in toto o in parte, dei particolari proposti provvederà alla loro segnalizzazione sui campioni di visura secondo le modalità descritte nella circ. 11/'88.
L'Ufficio, prima del trattamento dell'atto di aggiornamento, dovrà inserire/variare nell'archivio su personal computer le informazioni statistiche e metriche dei punti fiduciali.
Si ritiene utile, ma non indispensabile il rilascio immediato, da parte dell' Ufficio, delle coordinate dei punti fiduciali concordati.
Qualora i particolari topocartografici esistenti sul terreno non consentano l' individuazione di una maglia di appoggio con lati di 250-300 m é possibile operare come segue:
- utilizzare, in armonia con quanto disposto nella «Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento", un
punto ausiliario (rappresentato da un particolare topocartogafico) che, in quanto raffittimento della maglia di appoggio non può essere considerato punto fiduciale per i motivi già definiti nella Istruzione appena citata;
- utilizzare punti fiduciali posti a mutue distanze superiori a quelle previste per la maglia di impianto, nel caso in cui le metodologie di rilievo e la strumentazione garantiscono la precisione richiesta;
- proporre ed utilizzare, in qualità di punti fiduciali,
elementi stabilmente materializzati ed accessibili pur se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti o non denunciati, pali o tralicci di elettrodotti, manufatti su strade o in prossimità di corsi d'acqua).
In questo caso é obbligatorio collegare i punti scelti agli eventuali punti fiduciali presenti facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni.
La indicazione sul copione di visura di tali punti fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie proposte e riportate sul modello ( allegato A ) in fase di concordato.
I punti fiduciali concordati svolgono, nella mappa catastale, la loro funzione di reale maglia di appoggio e la loro scelta dovrà
privilegiare particolari che abbiano una rappresentazione catastale (fabbricati, confini di possesso materializzati, ecc.);
in mancanza di questi ultimi, la scelta potrà ricadere su
particolari topografici che non sono rappresentati in mappa (manufatti, tralicci, pali luce, ecc.) oppure potranno essere costituiti da
elementi di sufficiente stabilità apposti direttamente dall'utenza esterna quali ad esempio pilastrini, riferimenti lapidei, pali o picchetti in ferro affogati in c.a.
- richiedere la determinazione di punti fiduciali, istituiti direttamente dall'ufficio Tecnico Erariale.
Il ricorso a tale soluzione dovrà essere motivato dalla assoluta carenza particolari materializzati e dalla mancanza di idonea strumentazione che garantisca le precisioni previste per lo specifico atto di aggiornamento.
L'Ufficio competente evaderà tali richieste, compatibilmente con gli altri compiti di istituto, dando priorità a tale attività nell'ambito degli interventi che investono il rilievo topografico.
I punti apposti (materializzati attraverso elementi che ne garantiscano una certa nel tempo) dovranno essere collegati alla rete locale di appoggio di migliore attendibilità, realizzando una maglia di primo impianto che ne consenta la più ampia utilizzazione e, per tale motivo, la stessa deve essere utilizzata con lati di 500-600 m, per coprire una più significativa porzione di territorio.
Per quanto concerne il trattamento elaborativo dei punti fiduciali si specifica quanto segue:
- se i punti fiduciali utilizzati ricadono in un comune diverso da quello cui l'atto di aggiornamento si riferisce, gli stessi, nella redazione del libretto delle misure, devono essere codificati nella seguente forma:
Pfxx / yyyw / zzzz dove i simboli Pfxx e yyyw sono quelli descritti nella circ. 2/88 mentre il termine zzzz rappresenta il codice nazionale catastale del Comune ove il punto fiduciale ricade.
- se alcuni punti fiduciali utilizzati ricadono in una
provincia diversa da quella cui l'atto di aggiornamento si riferisce, si utilizzerà, con le modalità espresse al punto precedente, il codice di un punto fittizio la cui definizione verrà eseguita direttamente dall'Ufficio Tecnico Erariale competente.
L'Ufficio Tecnico Erariale dovrà predisporre il codice del comune fittizio e renderlo noto all'utenza esterna.
….. omissis
Ultimo aggiornamento: 05 Dicembre 2014 alle ore 08:54