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Autore L’azione per il Regolamento dei Confini e l’azione per l’App

geoalfa
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Inviato: 23 Febbraio 2023 alle ore 09:30

L’azione per il Regolamento dei Confini e l’azione per l’Apposizione dei Termini

Il diritto di proprietà trova una difesa mediante specifiche azioni, anche dette azioni petitorie, che sono:
- l'azione di rivendicazione,
- l'azione negatoria,
- l'azione di regolamento di confini
- l'azione per apposizione di termini

L’ azione di regolamento dei confini e l’azione per l’apposizione dei termini sono le azioni petitorie contemplate dal codice civile ( a difesa del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario ) (artt. 950 c.c. e 951 c.c.).

L’azione di regolamento dei confini presuppone una situazione d’incertezza sull’esatta delimitazione dei confini tra due fondi limitrofi ed ha natura reale e d’azione d’accertamento dichiarativa.

L’art. 950 c.c. stabilisce, infatti, che ciascuno dei proprietari possa agire con l’azione di regolamento dei confini quando il confine tra due fondi è incerto.

La situazione d’incertezza può essere:
- oggettiva che può dipendere da una situazione di obiettiva incertezza sulla collocazione del confine.

- soggettiva che può dipendere dall’incertezza soggettiva del proprietario di uno dei due fondi confinanti sull’esattezza del confine.

La legittimazione attiva ad agire con l’azione di regolamento dei confini spetta :

- al proprietario,

- al titolare di diritto d’usufrutto,

- al titolare del diritto d’uso,

- al condomino,

- al superficiario,

- all’enfiteuta.

Legittimato passivo è il possessore del fondo limitrofo.

Nell’azione di regolamento dei confini ciascun mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine desunto dalle mappe catastali.

L'azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell'art. 950 c.c. - che nulla dice in proposito - è imprescrittibile, a meno che non venga eccepita l'usucapione.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:

- laddove l’incertezza sui confini abbia carattere oggettivo, non è ammissibile leccezione di intervenuta usucapione sollevata dal convenuto con l’azione di regolamento dei confini in quanto la promiscuità dell’uso della zona di confine controversa impedisce l’acquisto per usucapione.

(Cassazione civile , sez. II, 28mag2007, n. 12481)

L'azione di regolamento di confini ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto od il diritto di proprietà.

La natura dell'azione non muta per il fatto che l'attore chieda il rilascio dell'area di sua proprietà occupata dal convenuto, giacché, essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine, tale domanda non è incompatibile con la proposizione predetta.
(Cassazione civile , sez. II, 09 ottobre 2006 , n. 21686)

L’azione per l’apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c., contrariamente all’azione per il regolamento dei confini, ha natura personale e presuppone che non sussistano incertezze in merito all’esatta collocazione del confine tra fondi limitrofi ma che siano divenuti irriconoscibili ovvero manchino i termini di delimitazione del confine.

Con l’azione per l’apposizione dei termini ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti ha il diritto di agire perché i termini siano apposti o ristabiliti a spese di entrambi.

Deve chiarirsi che il concorso nelle spese per l’apposizione dei termini previsto dall’azione per l’apposizione dei termini non sussiste nel caso in cui vi sia stata contestazione in merito all’esatta collocazione del confine in quanto in tal caso, secondo la regola della soccombenza l’onere dell’apposizione dei nuovi termini grava sulla parte soccombente nel giudizio per il regolamento dei confini.

Nell’azione per l’apposizione dei termini è:

- Legittimato attivo il proprietario e tutti coloro che vantino dei diritti reali sul fondo che sono la possibilità che attribuisce ad una persona di utilizzare totalmente un bene di proprietà di un'altra persona.

Il secondo soggetto, proprietario del bene, è quindi impossibilitato ad utilizzare pienamente la sua proprietà.

- Legittimato passivo è il possessore del fondo limitrofo.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio 2023 alle ore 09:44
 
 

 

 

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