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Autore ruralità

geoalfa
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Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 08:19

(estratti dalla circolare n. 4/2006 e 2007).
queste circolari, se non hanno rivoluzionato il catasto, certamente ne hanno scardinato alcuni principi ( ritenuti fino a ieri ) fondamentali.
... gli estratti ( non esauriscono i paragrafi )
:

3.2. I rapporti tra la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia
Fra i quesiti pervenuti, particolare rilevanza assumono quelli che richiedono chiarimenti sulle eventuali connessioni fra la disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia
Come già in precedenza rappresentato, il classamento delle unità immobiliari ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che assumono concreta evidenza nell’universo delle unità similari (in origine soltanto quelle definite “tipo”) censite in ciascuna categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede, la piena autonomia dell’ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio.
Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte incardinate nella disciplina dettata dall’art. 6 del Regolamento approvato con ,decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142,, che, in merito alla qualificazione, dispone quanto segue: “La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse”. Più in particolare l’Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al § 22, stabilisce che: “Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unità immobiliare (omissis)”.
La piena autonomia della disciplina catastale è altresì desumibile dal ,decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300,, nonché dai conseguenti modelli del programma informatico denominato “DOCFA”, utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.

3.3.1 Le abitazioni ed i fabbricati strumentali all’attività agricola
Come è noto, alle nove categorie afferenti agli immobili a destinazione speciale, originariamente previste dal quadro di qualificazione nazionale allegato alle, istruzioni II e IV, si è aggiunta, ai sensi del citato DPR n. 139 del 1998,, la categoria D/10 relativa ai “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.
In detta categoria – secondo ,l’art. 1, comma 5, del citato DPR , - devono essere classate “le costruzioni strumentali all’esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ……, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite”.

3.3.2 L’agriturismo
Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del ,D.P.R. n. 139 del 1998,, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola ( è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo ), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

****************
anonimo_padovano

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 10:51
 
 

 

 

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