ELABORATO PLANIMETRICO L'elaborato va compilato solo per le dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione totale e costituisce la chiave di lettura della subalternazione delle u.i.u. eseguita dal professionista.
Esso non è necessario e quindi non richiesto, quando l'immobile è costituito da una sola unità immobiliare, anche se articolata in più corpi di fabbrica.
La regola da osservare nella subalternazione è quella di utilizzare sequenzialmente i numeri, coprendo con detti indicativi sia la parte edificata che le aree scoperte e, nel caso di più fabbricati, di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbrica, facendo procedere o seguire quella delle aree scoperte.
Pertanto l'elaborato deve contenere:
a) l'indicazione del Comune ed eventualmente della sezione censuaria e del foglio di mappa;
b) la rappresentazione della mappa di Catasto terreni da lucidarsi direttamente dal tipo mappale;
c) l'orientamento e la scala prescelta per la rappresentazione dell'elaborato, che comunque non può essere inferiore a 1:500;
d) le strade ed i confinanti;
e) di ogni piano, la rappresentazione delle parti coperte e di quelle scoperte, con l'avvertenza di rappresentare integralmente la delimitazione delle aree scoperte, solo il contorno dell'edificato e l'indicazione dell'accesso delle u.i.u.
Non sono richieste misure per la definizione delle pertinenze esclusive o comuni, ma qualora il professionista lo ritenga opportuno, possono essere indicate;
f) per ogni porzione rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di posizione (interno). Per le porzioni di pertinenze esclusive (in generale i giardini) può essere, a scelta del professionista, utilizzato lo stesso indicativo dell' appartamento, come già stabilito per cantine e simili; Per le parti comuni non censibili (vedi _ 1.3.3.2 della
circolare n. 2/1984), godute da uno stesso insieme di unità immobiliari (scale, androne, viale di accesso, ecc.) è opportuno utilizzare un solo subalterno;
g) una legenda che, per ogni subalterno assegnato, indichi la destinazione e i riferimenti di posizione (interno, piano, numero del box, ecc.);
h) firma e timbro del professionista.
Per facilitare le riproduzioni con mezzi ottico-meccanici è consigliabile utilizzare i formati A/3 o A/4 e, quando occorre, fogli disgiunti di essi.
Riguardo alla
circolare 9/2001 l'obbligatorietà della presentazione dell'EP è rimandata esclusivamente solo a queste 3 casistiche:
-1 denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari
aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- 2 denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i.
anche se non sono presenti parti comuni;
- 3 denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio
ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
Non si accenna minimamente
all'obbligo di presentazione di EP per gli F1; perchè è vero che la circolare fa distinzione tra planimetria ed ep ma parla di obbligo di presentazione solo nel caso in cui l'area urbana stessa nasca come sub di una particella urbana come di seguito riportato:
Indicazioni:
-> aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento;
-> l'area stessa è già definita da una nuova particella; (pertanto essendo costituita da una sola u.i.u. ai sensi della 15/85 non è necessario EP;
-> qualora, viceversa, essa nasca come
subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna.
Circolare 9/2001 ..omissis..
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7. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE Elaborato planimetrico Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione.
La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200. Inoltre, si precisa quanto segue:
l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
-> denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
-> denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
-> denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
-> l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola UI, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
-> le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’EP, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
-> le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
-> le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
-> qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
-> i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili ( garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
- l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente.
In entrambi i casi
non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;
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Unità da ascrivere a CATEGORIE FITTIZIE Sono indicate come categorie fittizie :
F1 = area urbana,
F2 = unità collabenti,
F3 = unità in corso di costruzione,
F4 = unità in corso di definizione
F5 = lastrico solare)
Che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc...) con la procedura informatica di aggiornamento DocFa.
La presentazione delle planimetrie
non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie.
Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni censibili (BCC, ex partita speciale 0).
Indicazioni:
- aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale, qualora:
-> l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento,
-> l'area stessa è già definita da una nuova particella;
-> qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana,
-> l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna;
La Circolare 9/2001 sia da seguire integralmente : - 1 Per frazionare le corti urbane a scopo di cessione di diritti è prescritto il tipo di frazionamento al CT, e poi fare le pratiche DocFa con i relativi EP!
- 2 Dopodichè, se del caso, si potrà trasferire al catasto terreni, una volta stipulato l'atto di compravendita.