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Argomento: Voltura ente urbano?????
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SIMBA64
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Salve Se un notaio normale mortale prova a fare come ha fatto il tribunale, il giorno dopo viene linciato, cioè non si può vendere un fabbricato se non è accatastato. La procedura corretta doveva essere, come già detto da Robertopi, aver eseguito l'accatastamento e successivamente il decreto di trasferimento. Come ho detto nell'intervento precedente c'è stato abuso di potere del tribunale (a meno di una motivazione tecnicamente e legamente valida), ora la situazione è ingarbugliata. Il propositore del quesito penso che debba concordare la soluzione con l'Adt, onde evitare di procedere in maniera non tecnicamente valida, è tutto a suo vantaggio. Saluti cordiali
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totonno
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"SIMBA64" ha scritto: Salve Se un notaio normale mortale prova a fare come ha fatto il tribunale, il giorno dopo viene linciato, cioè non si può vendere un fabbricato se non è accatastato. La procedura corretta doveva essere, come già detto da Robertopi, aver eseguito l'accatastamento e successivamente il decreto di trasferimento. Come ho detto nell'intervento precedente c'è stato abuso di potere del tribunale (a meno di una motivazione tecnicamente e legamente valida), ora la situazione è ingarbugliata. Il propositore del quesito penso che debba concordare la soluzione con l'Adt, onde evitare di procedere in maniera non tecnicamente valida, è tutto a suo vantaggio. Saluti cordiali L'AdE non può aiutare. La voltura non la farai mai. Accatasta l'immobile all'urbano dove puoi inserire i soggetti proprietari, intestando il fabbricato all'effettivo proprietario inserendo i dati della sentenza già trascritta. La voltura non te la prenderanno mai nè al terreni nè all'urbano. Saluti.
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SIMBA64
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"totonno" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Salve Se un notaio normale mortale prova a fare come ha fatto il tribunale, il giorno dopo viene linciato, cioè non si può vendere un fabbricato se non è accatastato. La procedura corretta doveva essere, come già detto da Robertopi, aver eseguito l'accatastamento e successivamente il decreto di trasferimento. Come ho detto nell'intervento precedente c'è stato abuso di potere del tribunale (a meno di una motivazione tecnicamente e legamente valida), ora la situazione è ingarbugliata. Il propositore del quesito penso che debba concordare la soluzione con l'Adt, onde evitare di procedere in maniera non tecnicamente valida, è tutto a suo vantaggio. Saluti cordiali L'AdE non può aiutare. La voltura non la farai mai. Accatasta l'immobile all'urbano dove puoi inserire i soggetti proprietari, intestando il fabbricato all'effettivo proprietario inserendo i dati della sentenza già trascritta. La voltura non te la prenderanno mai nè al terreni nè all'urbano. Saluti. Ciao Antonio Non fraintendermi, lo so anch'io che non è possibile volturare un terreno censito solo all'urbano, il mio discorso di prima era proprio inteso a concordare una procedura di accatastamento con l'Adt. Proprio per non incorrere, al momento della presentazione, in qualche problema tecnico. Anche perchè a corredo della pratica docfa ci vorrebbe il tipo mappale, che a quanto pare riporta la ditta vecchia, per cui qualche problema di recepimento potrebbe insorgere. O sto dicendo solo castronerie Antonio?? Saluti inseparabili
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totonno
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Non dici mai castronerie, Stefano. Ho avuto a che fare con atti di questo tipo, ho chiesto a Notai se era possibile che un Giudice potesse emettere sentenze di trasferimento senza un minimo di cognizone di cosa significhi trasferire un bene immobile eppure di fronte a una sentenza di un giudice non si può osare di avere dubbi di legittimità. E' così e basta. Quindi essendo già ente urbano perchè eseguito a suo tempo il Tipo mappale, occorre completare l'accatastamento all'urbano inserendo i soggetti proprietari legittimati dal giudice. Se non ricordo male è possibile inserire i dati della sentenza nel docfa. Ciao. Moschettiere.
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teo84
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"totonno" ha scritto: Non dici mai castronerie, Stefano. Ho avuto a che fare con atti di questo tipo, ho chiesto a Notai se era possibile che un Giudice potesse emettere sentenze di trasferimento senza un minimo di cognizone di cosa significhi trasferire un bene immobile eppure di fronte a una sentenza di un giudice non si può osare di avere dubbi di legittimità. E' così e basta. Quindi essendo già ente urbano perchè eseguito a suo tempo il Tipo mappale, occorre completare l'accatastamento all'urbano inserendo i soggetti proprietari legittimati dal giudice. Se non ricordo male è possibile inserire i dati della sentenza nel docfa. Ciao. Moschettiere. Esiste una legge a cui fare riferimento per quanto riguarda e per giustificare l'inserimento dei dati della sentenza nel docfa? Grazie
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totonno
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"teo84" ha scritto: Esiste una legge a cui fare riferimento per quanto riguarda e per giustificare l'inserimento dei dati della sentenza nel docfa? Grazie Leggiti questo testo del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio esecuzioni immobiliari n. 1-2011/E di cui riporto il link dalla rete: http://www.notariato.it/en/highlights/... Ho dato una lettura veloce e debbo ammettere che l'ho trovata in rete solo in questa occasione e sono rimasto sorpreso dal contenuto interessantissimo nell'ambito della regolarità catastale nei trasferimenti di beni immobili. Se non ci fosse nell'archivio di Geolive io la inserirei immediatamente. Ciao.
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it9gvo
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trappeto
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"teo84" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Il giudice visto che avrà certamente dato l'inarico ad un ctu per la stima, avrebbe dovuto ordinarne anche l'acctastamento e poi procedere alla vendita. L'unica cosa, dato che è impensabile far riscrivere la sentenza, è accatstare il fabbricato all'urbano o direttamente all'aggiudicatario, inserendo la sentenza nel docfa, ma cos' si perde qualche passaggio per strada, oppure, e mi sembra la strada piu corretta, al vecchio intestatario, motivando in relazione, dopo di che, fare la voltura Inoltre se la sentenza non è stata ancora trascritta, farei prima l'accatastamento e poi la trascrizione. saluti La sentenza è già stata trascritta.. Anch io ho pensato di procedere all'accatastamento però poi non si tratta più del terreno con qualità ente urbano che viene trasferito ma bensì di un fabbricato con annessa corte.. cioè, ci sarebbe una contraddizione tra il DECRETO e la successiva voltura.. non troverebbe riscontro.. Il Catasto Fabbricati in sede di volturazione dell'immobile (catastato regolarmente con Docfa) apporrà la Riserva 2 (errati o omessi riferimenti catastali), ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.650/1972: """omissis Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benche' desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. """ Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo" ha scritto: Il Catasto Fabbricati in sede di volturazione dell'immobile (catastato regolarmente con Docfa) apporrà la Riserva 2 (errati o omessi riferimenti catastali), ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.650/1972: """omissis Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benche' desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. """ Buon lavoro Il docfa è un nuovo accatastamento in cui viene inserita la ditta legittima proprietaria come da disposizione di trasferimento del giudice sulla quale non ci sono riserve. La volturazione si omette in questo caso perchè non si può fare e non verrebbe inserita in atti. Non c'è niente di irregolare o che abbia carattere di urgenza e soprattutto non riguarda un normale atto di compravendita tra due parti. Se poi si decide di farla lo stesso (alcuni colleghi la fanno cartacea in modo che nel frattempo possono poi inserirla in atti in preallineamento allegato ad eventuale docfa) il catasto, a mio parere, non si prende la briga di inserirla in atti autonomamente e apporre la riserva in netto contrasto con la sentenza del giudice e sfavorendo così il proprietario. Ma tutto può essere! Se dovesse succedere io presenterei subito un istanza in autotutela. Ma questo è solo un mio parere. Saluti.
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teo84
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C'è qualche altro consiglio che potete suggerirmi?
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it9gvo
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trappeto
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La Riserva 2 che il CF annoterebbe in capo alla p.lla sta sòlo significare che nel Decreto di Tarsferimento non sono stati citati i corretti identificativi validi per una corretta "Trascrizione Immobiliare" e una corretta "Volturazione" degli immobili; tanto è vero che la p.lla citata nel Decreto non è volturabile perchè caricata a partita speciale. Queste riserve che il Catasto trascrive hanno il sòlo scopo di evidenziare dei "difetti" presenti nell'atto traslativo. Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo" ha scritto: La Riserva 2 che il CF annoterebbe in capo alla p.lla sta sòlo significare che nel Decreto di Tarsferimento non sono stati citati i corretti identificativi validi per una corretta "Trascrizione Immobiliare" e una corretta "Volturazione" degli immobili; tanto è vero che la p.lla citata nel Decreto non è volturabile perchè caricata a partita speciale. Queste riserve che il Catasto trascrive hanno il sòlo scopo di evidenziare dei "difetti" presenti nell'atto traslativo. Buon lavoro La Riserva 2 viene apposta in visura nell'immobile "Per errati riferimenti catastali riportati in atti traslativi o volture" "L’annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, fino alla sua risoluzione a mezzo di documentazione probante con domanda degli interessati." Adesso mi spieghi come faccio io a togliere la presunta riserva che l'ufficio mi inserirebbe in visura? Rifaccio un altro atto? Se dovesse succedere di avere una riserva 2 per questo caso posso solo procedere in autotutela. Saluti.
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it9gvo
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"totonno" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: La Riserva 2 che il CF annoterebbe in capo alla p.lla sta sòlo significare che nel Decreto di Tarsferimento non sono stati citati i corretti identificativi validi per una corretta "Trascrizione Immobiliare" e una corretta "Volturazione" degli immobili; tanto è vero che la p.lla citata nel Decreto non è volturabile perchè caricata a partita speciale. Queste riserve che il Catasto trascrive hanno il sòlo scopo di evidenziare dei "difetti" presenti nell'atto traslativo. Buon lavoro La Riserva 2 viene apposta in visura nell'immobile "Per errati riferimenti catastali riportati in atti traslativi o volture" "L’annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, fino alla sua risoluzione a mezzo di documentazione probante con domanda degli interessati." Adesso mi spieghi come faccio io a togliere la presunta riserva che l'ufficio mi inserirebbe in visura? Rifaccio un altro atto? Se dovesse succedere di avere una riserva 2 per questo caso posso solo procedere in autotutela. Saluti. Caro Totonno, la risposta l'hai già dato tu stesso e l'ho evidenziata in rosso. Sòlo con una rettifica per "migliore precisazione di identificativo" o che dir si voglia (questa è materia notarile) si potrà allineare Catasto e Conservatoria dei RR.II., altrimenti mancherà sempre un passaggio di collegamento. L'annotazione di riserva può essere tolta, su istanza del proprietario, decorso un ventennio dalla data dell'atto che ne ha provocato l'iscrizione in Catasto. Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo" ha scritto: Caro Totonno, la risposta l'hai già dato tu stesso e l'ho evidenziata in rosso. Sòlo con una rettifica per "migliore precisazione di identificativo" o che dir si voglia (questa è materia notarile) si potrà allineare Catasto e Conservatoria dei RR.II., altrimenti mancherà sempre un passaggio di collegamento. L'annotazione di riserva può essere tolta, su istanza del proprietario, decorso un ventennio dalla data dell'atto che ne ha provocato l'iscrizione in Catasto. Buon lavoro Sei sempre stato nei tuoi interventi per quanto possibile a favore del contribuente, in questo caso però ti vedo alquanto contrario alle ragioni legittime dell'assegnatario del bene per volere giudiziario. Il notaio non può e non deve intervenire su una sentenza del giudice a correggerla, perchè questa non è assolutamente errata e non presenta vizi catastali di alcun genere se non nella mera procedura richiesta dal catasto che nulla ha a che vedere con l'aspetto giudiziario, e non mi sembra neanche il caso di far aggravare il contribuente di costi per correzione di presunti errori dei quali egli non è assolutamente responsabile e i quali presunti errori non hanno rilevanza sulla legittimità del trasferimento. lo sfortunato soggetto potrebbe aspettare venti anni per vedersi finalmente togliere la riserva, ma se non succedesse nulla, perchè se nel frattempo avviene un trasferimento questa annotazione andrebbe sull'atto successivo. Non so come spiegarlo, ma non ci sono mancanze di passaggi di collegamento nelle intestazioni a meno che il giudice non abbia verificato l'esattezza del proprietario intestatario precedente. Ti reinvito a leggere questo studio del Consiglio nazionale notarile che poi sarebbe il Consiglio formato da quei soggetti Notai che tu indichi essere quelli qualificati per eseguire la correzione all'atto presunto errato. Ma quando mai un Notaio si mette a discutere della sentenza di un Giudice per mancata o non aggiornata indicazione catastale? http://www.notariato.it/en/highlights/... Ciao.
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it9gvo
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trappeto
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Mi rendo conto che sono stato frainteso in quanto con le mie parole "questa è materia notarile" ho voluto solamente dire "chi meglio dei notai può stabilire in quale tipologia fare rientrare l'atto di rettifica". Non ho voluto dire affatto che un notaio può rettificare un Decreto di Trasferimento redatto da un giudice! E mi rendo anche conto che la vedo difficile che un giudice emetta un Decreto Rettificativo. La legge stabilisce (ottimo il link che hai citato ( http://www.notariato.it/en/highlights/... e di cui qui riporto dei passaggi) che un atto traslativo deve sottostare a delle condizioni, pena la nullità dell'atto. E' anche chiaro che la giurisprudenza si è espressa in merito ed ha stabilito che, ad esempio, un Decreto di Trasferimento, è da considerarsi valido anche se non sono state rispettate le condizioni di cui alla legge (per capirne il motivo rimando al link http://www.notariato.it/en/highlights/...), buona lettura! E fin qui siamo tutti d'accordo, ma purtroppo il Catasto richiede che l'immobile citato nell'atto sia perfettamente corrispondente all'identificativo riportato in Catasto. In difetto, appone la Riserva appropriata che, nel nostro caso, è la RIS.2 Buon lavoro
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geoalfa
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Giovanni, ho vissuto una vicenda simile e nonostante avessi dimostrato con atti ben chiari e legittimi il giudice delle esecuzioni immobiliari non ha voluto ampliare la descrizione del bene attribuito per usucapione e quindi sto procedendo per ripresentare la nota di volura con richiesta di apposisizione di Riserva 2. comunque il resoconto dello studio n. 1 del marzo 2011 del CN Notariato, è anche qui, nel nostro sito, ma vedo che è stato poco letto.....! www.geolive.org/normativa/guide-dal-cn-n...
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