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Autore Visto Comunale???

obermade

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 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2006 alle ore 19:46

Con la vecchia procedura se in un frazionamento doveva essere variata una parte che non fosse rilevante a livello urbanistico (ad esempio la relazione tecnica), si poteva correggere il Tipo e lo si ripresentava senza doverlo riportare in Comune per il visto (mi sembra anche ci sia una circolare in merito).
Con Pregeo 9 ogni minima variazione comporta la ristampa dell'intero documento e la ripresentazione in Comune per il visto comunale.

Qualcuno si è già posto il problema?

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Autore Risposta

stefanog

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13 Maggio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2006 alle ore 10:49

sarei interessato anch'io al problema! :lol:

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obermade

Iscritto il:
02 Luglio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 12:48

Ultime novità
Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema.
In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale.

Saluti

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utente

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01 Settembre 2006

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642

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 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 02:20

"obermade" ha scritto:
Ultime novità
Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema.
In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale.

Saluti



questo provvedimento mi manca riesci a postarlo? grazie

saluti

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

Messaggi:
12183

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-

 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 17:56

"utente" ha scritto:
"obermade" ha scritto:
Ultime novità
Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema.
In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale.

Saluti



questo provvedimento mi manca riesci a postarlo? grazie

saluti



postami su un MP la tua indirzzo email, che provvedo ad inviartelo.
questa sera provo ad inviarlo anche ad ezio per inserirlo nella "normativa e circolari"

cordialità

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robeci

Iscritto il:
09 Gennaio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 15:33

"obermade" ha scritto:
Ultime novità
Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema.
In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale.

Saluti



si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco

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geppo67

Iscritto il:
30 Novembre 2005

Messaggi:
77

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 17:04

Robeci ha scritto si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco credo di no, perchè nella circolare suddetta è scritto omissis...Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale,errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sol geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il comune.
Quindi io personalmente intendo che fino a quando non si varia la geometria del rilievo, ossia le nuove dividenti, non sono obbligato a rinotificare l'atto in Comune

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robeci

Iscritto il:
09 Gennaio 2005

Messaggi:
1173

Località
Toscana

 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 19:19

"geppo67" ha scritto:
Robeci ha scritto si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco credo di no, perchè nella circolare suddetta è scritto omissis...Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale,errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sol geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il comune.
Quindi io personalmente intendo che fino a quando non si varia la geometria del rilievo, ossia le nuove dividenti, non sono obbligato a rinotificare l'atto in Comune



allora prova a cambiare una di queste cose e poi vedi cosa succede alla proposta ..... va fatta ex-novo e quindi il tutto va ri-vistato.
l'unica cosa che non fa cambiare la proposta è la modifica del censuario e della realzione e sinceramente mi sembra limitativo

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