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Visto Comunale??? |

obermade
Iscritto il:
02 Luglio 2005
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Con la vecchia procedura se in un frazionamento doveva essere variata una parte che non fosse rilevante a livello urbanistico (ad esempio la relazione tecnica), si poteva correggere il Tipo e lo si ripresentava senza doverlo riportare in Comune per il visto (mi sembra anche ci sia una circolare in merito). Con Pregeo 9 ogni minima variazione comporta la ristampa dell'intero documento e la ripresentazione in Comune per il visto comunale. Qualcuno si è già posto il problema?
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Risposta |

stefanog
Iscritto il:
13 Maggio 2005
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sarei interessato anch'io al problema! :lol:
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obermade
Iscritto il:
02 Luglio 2005
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Ultime novità Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema. In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale. Saluti
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utente
(GURU)
Iscritto il:
01 Settembre 2006
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"obermade" ha scritto: Ultime novità Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema. In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale. Saluti  questo provvedimento mi manca riesci a postarlo? grazie saluti
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geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
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"utente" ha scritto: "obermade" ha scritto: Ultime novità Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema. In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale. Saluti  questo provvedimento mi manca riesci a postarlo? grazie saluti postami su un MP la tua indirzzo email, che provvedo ad inviartelo. questa sera provo ad inviarlo anche ad ezio per inserirlo nella "normativa e circolari" cordialità
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robeci
Iscritto il:
09 Gennaio 2005
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Toscana
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"obermade" ha scritto: Ultime novità Con la nuova circolare 34902/06 è stato affrontato il problema. In definitiva se la variazione non è sostanziale, si può apportare senza dover ripresentare per il visto comunale, basta apporre nelle informazioni generali la frase "Deposito presso il Comune di ..... avvenuto il .... attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ....." ed allegare la copia vistata in originale. Saluti  si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco
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geppo67
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30 Novembre 2005
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Robeci ha scritto si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco credo di no, perchè nella circolare suddetta è scritto omissis...Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale,errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sol geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il comune. Quindi io personalmente intendo che fino a quando non si varia la geometria del rilievo, ossia le nuove dividenti, non sono obbligato a rinotificare l'atto in Comune
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robeci
Iscritto il:
09 Gennaio 2005
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1173
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Toscana
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"geppo67" ha scritto: Robeci ha scritto si ma non devi toccare ne proposta, ne superfici, quindi l'unica cosa che si può correggere è la relazione .... proprio poco credo di no, perchè nella circolare suddetta è scritto omissis...Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale,errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sol geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il comune. Quindi io personalmente intendo che fino a quando non si varia la geometria del rilievo, ossia le nuove dividenti, non sono obbligato a rinotificare l'atto in Comune allora prova a cambiare una di queste cose e poi vedi cosa succede alla proposta ..... va fatta ex-novo e quindi il tutto va ri-vistato. l'unica cosa che non fa cambiare la proposta è la modifica del censuario e della realzione e sinceramente mi sembra limitativo
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