"ale81" ha scritto:
Se stralci una porzione di lotto da maggior consistenza, anche se a tutti gli effetti è un tipo mappale, devi per forza depositarlo in Comune.
Non si può fare in modesta entità perchè crei nuove dividenti, a meno che tu non ti colleghi a punti della particella, derivati da atto di aggiornamento post circ. 2/88 (mettendo le coord. in riga 8 e descrivendo il numero punto e protocollo atto come da circolare)... ciao
Il TM+stralcio è parificato al trattamento di un tipo frazionamento dall'art. 1 comma 5 del dm 701/94, per quanto concerne le firme degli aventi titolo. Costituendo, anche, frazionamento va depositato in comune, art. 30 comma 5 dpr 380/2001.
credo che ale81 si confonda col TM redatto su SR rintracciabile in loco che, secondo circ. 2/88:
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che:
-qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni
espresse nella presente circolare, il rilievo potrà essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede
del manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di frazionamento o particellare
originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da particolari topografici di certa identificazione e di corretta
corrispondenza topografica; permette di individuare, con tale metodologia in deroga, solo il fabbricato, non anche l'eventuale area pertinenziale.
Dal post, non capisco se le nuove dividenti coincidono col perimetro del fabbricato; se così fosse, ovvero se non costituiscono geometrie distinte, allora puoi adottare la modalita' semplificata: infatti, il tipo mappale con stralcio è un tipo mappale e, fatto salvo quanto sopra, è tecnicamente regolamentato dalle norme del medesimo.
ciao
PS: comunque l'argomento, purchè d'interesse, è già stato trattato nel forum