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Argomento: T.M.-Decorrenza 30 giorni per DOCFA

Autore Risposta

SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 11:49

Salve adesso divento parte attiva, in linea generale sono esattamente concorde con quanto afferma samsug, per me la data valida di decorrenza dei trenta gg. è quella di presentazione.

Tale interpretazione è stata data anche dal collegio di mia appartenenza con la scadenza dei fabbricati rurali, in una nota del collegio veniva scritto che l'ultimo giorno utile di presentazione dei Fr era il trenta novembre, se poi la registrazione avveniva dopo tale data, non contava niente agli effetti della sanzione.

Poi spiegatemi, che colpa ne ho io se presento una pratica il giorno 10 e me la registrano il 20 o 30,

-che colpa ne ho io se l'ufficio ha problemi ad evadere le pratiche docfa telematiche in al max due o tre giorni,

-che colpa ne ho io se presento il mio docfa e poi si blocca il sistema per nn giorni.

Non continuo più perchè ci sarebbero forse decime di non mie colpe.

Saluti non colpevoli

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 12:58

"samsung" ha scritto:


Al tempo, l'impiegato perplesso dalla mia richiesta, mi condusse dall'ingegnere a capo del reparto. Questo, senza nessuna esitazione, nessun se, nessun ma, nessun sorrisetto, nessun sentimento pietoso nei miei confronti, dispose rapidamente la cancellazione della sanzione, quasi scusandosi per la farraginosità della procedura: " chi controlla i Docfa telematici vede solo la data di registrazione e non quella di presentazione, di conseguenza (visti i dati in suo possesso) emette "correttamente" sanzione." -Bisognerebbe che gli impiegati preposti potessero vedere anche la data di presentazione per evitare questi problemi" ha aggiunto a commento.

Per carità, rimane sempre la possibilità che l'ingegnere abbia preso un granchio. Se dovessi ancora, per altri problemi, tornare ad una sua consulenza chiederò spiegazioni dettagliate sul sistema sanzioni, per chiarire ciò che fino a ieri ritenevo chiarissimo.



Samsung, ma stai scherzando oppure fai sul serio ????

L'ingegnere Ti ha detto che l'ufficio EMETTE CORRETTAMENTE SANZIONE !! E poi da un suggerimento. Il commento e il pensiero che egli da, per te è la legge, ma quello che sostiene in merito alla regola non lo prendi in considerazione ?? Bah, non ho parole !

Comunque prendo atto della qualità del Dirigente dell'Agenzia, che ha accolto la tua protesta ritenendola meritevole di accoglimento, ma non perchè lo dice la norma la quale ti ha già detto che emette CORRETTAMENTE la sanzione. Peccato che la disponibilità dell'Agenzia venga poi male interpretata andando poi te a giro dicendo che l'ufficio ha sbagliato a emettere la sanzione! Ma vai a dire che l'ufficio ha ritenuto la norma non giusta e che si è reso disponibile ad accogliere la tua domanda!

Mi chiedo poi nel caso in cui la pratica presentata per via telematica, l'ultimo giorno disponibile sia respinta e l'atto non venga registrato in atti che tipo di validità gli volete dare alla data di invio di un documento non registrabile???
E non mi venite a sostenere che hanno validità solo le pratiche poi registrate, perchè al momento della trasmissione tutte le pratiche sono uguali in quanto non hanno goduto ancora dell'esito della registrazione. E quelle non registrate una volta corrette di una modifica non sostanziale le devo sanzionare oppure no una volta ripresentate fuori tempo massimo? Posso andare a presentarmi dal brutto Dirigente e sollevare la questione che comunque io la presentazione l'ho fatta comunque nei termini, se poi al funzionario non è piaciuta, che è colpa mia???


Saluti.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 14:45

"totonno" ha scritto:
"samsung" ha scritto:


Al tempo, l'impiegato perplesso dalla mia richiesta, mi condusse dall'ingegnere a capo del reparto. Questo, senza nessuna esitazione, nessun se, nessun ma, nessun sorrisetto, nessun sentimento pietoso nei miei confronti, dispose rapidamente la cancellazione della sanzione, quasi scusandosi per la farraginosità della procedura: " chi controlla i Docfa telematici vede solo la data di registrazione e non quella di presentazione, di conseguenza (visti i dati in suo possesso) emette "correttamente" sanzione." -Bisognerebbe che gli impiegati preposti potessero vedere anche la data di presentazione per evitare questi problemi" ha aggiunto a commento.

Per carità, rimane sempre la possibilità che l'ingegnere abbia preso un granchio. Se dovessi ancora, per altri problemi, tornare ad una sua consulenza chiederò spiegazioni dettagliate sul sistema sanzioni, per chiarire ciò che fino a ieri ritenevo chiarissimo.



Samsung, ma stai scherzando oppure fai sul serio ????

L'ingegnere Ti ha detto che l'ufficio EMETTE CORRETTAMENTE SANZIONE !! E poi da un suggerimento. Il commento e il pensiero che egli da, per te è la legge, ma quello che sostiene in merito alla regola non lo prendi in considerazione ?? Bah, non ho parole !

Comunque prendo atto della qualità del Dirigente dell'Agenzia, che ha accolto la tua protesta ritenendola meritevole di accoglimento, ma non perchè lo dice la norma la quale ti ha già detto che emette CORRETTAMENTE la sanzione. Peccato che la disponibilità dell'Agenzia venga poi male interpretata andando poi te a giro dicendo che l'ufficio ha sbagliato a emettere la sanzione! Ma vai a dire che l'ufficio ha ritenuto la norma non giusta e che si è reso disponibile ad accogliere la tua domanda!

Mi chiedo poi nel caso in cui la pratica presentata per via telematica, l'ultimo giorno disponibile sia respinta e l'atto non venga registrato in atti che tipo di validità gli volete dare alla data di invio di un documento non registrabile???
E non mi venite a sostenere che hanno validità solo le pratiche poi registrate, perchè al momento della trasmissione tutte le pratiche sono uguali in quanto non hanno goduto ancora dell'esito della registrazione. E quelle non registrate una volta corrette di una modifica non sostanziale le devo sanzionare oppure no una volta ripresentate fuori tempo massimo? Posso andare a presentarmi dal brutto Dirigente e sollevare la questione che comunque io la presentazione l'ho fatta comunque nei termini, se poi al funzionario non è piaciuta, che è colpa mia???


Saluti.



Bravo Antonio hai detto giusto "registrabilità della pratica", infatti in un eventuale ricorso contro l'agenzia del territorio, per una sanzione, il valore di questo termine diventa quasi l'elemento essenziale per stabilire l'esito del ricorso, in mancanza di altri elementi.

Se l'intento, di chi presenta il docfa, era quello di evitare la sanzione, senza preoccuparsi della registrabilità, probabilmente in questo caso il ricorso avrà esito negativo.

Nel caso contrario, il ricorso, è molto probabile che abbia esito positivo, cioè viene valutata l'intenzionalità del proponente il ricorso.

Spero di non aver usato troppi termini da avvocati.

Saluti registrabili

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:13

"SIMBA64" ha scritto:
Bravo Antonio hai detto giusto "registrabilità della pratica", infatti in un eventuale ricorso contro l'agenzia del territorio, per una sanzione, il valore di questo termine diventa quasi l'elemento essenziale per stabilire l'esito del ricorso, in mancanza di altri elementi.

Se l'intento, di chi presenta il docfa, era quello di evitare la sanzione, senza preoccuparsi della registrabilità, probabilmente in questo caso il ricorso avrà esito negativo.

Nel caso contrario, il ricorso, è molto probabile che abbia esito positivo, cioè viene valutata l'intenzionalità del proponente il ricorso.

Spero di non aver usato troppi termini da avvocati.

Saluti registrabili



Stefano, non si sta parlando dell'eventualità di un ricorso se si vince o meno, il problema è che la sanzione arriva, poi il ricorso lo puoi pure vincere (magari, chissà se a qualcuno che ci legge gli è accaduto e ci informi...io credo che non ci siano casi positivi), ma intanto la corretta sanzione è arrivata! Inoltre come fai a essere così sicuro che il presidente della commissione tributaria valuti l'intenzionalità del proponente ? Questi è una Tua ipotesi che non ha fondamento giuridico. Come si fa a sostenere che la norma è questa perchè il Presidente della Commissione valuta l'intenzionalità del proponente in un eventuale ricorso? Mah.

Saluti presenziati.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:28

Temo che questa discussione non frutti nulla.

Intravvedo lo stile retorico di chi vuole ottenere una ragione dialettica a tutti i costi.

Caro Totonno, il virgolettato non è un virgolettato giornalistico, ma solo un modo di far capire quali concetti sono stati espressi. Non sono quelle le parole letteralmente pronunciate.

Il "correttamente" scritto in corsivo vuol solo tradurre il concetto che il povero geometra che a video vede che sono trascorsi più di trenta giorni tra la fine lavori e la registrazione non può che emettere sanzione, non ha strumenti per fare nulla di diverso. Non volevo assolutamente dire che il dirigente riteneva corretta la sanzione, anzi tutt'altro altrimenti non l'avrebbe tolta.

L'ultimo periodo è un po' fuori centro: non stiamo parlando di pratiche respinte, ma approvate.

Credo comunque non possiamo più aggiungere altro a quanto ci siamo scritti senza cadere nel ripetitivo.

Un abbraccio

Samsung

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EFFEGI
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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:33

"bioffa69" ha scritto:
..scusami ma invece che pretendere d'aver ragione con noi, informati all'Agenzia, mi sembra evidente che chi ti ha risposto non ipotizza niente, non so' ma presso la tua Agenzia non si e' lamentato nessuno del fatto che le pratica debbano essere approvate e non solo presentate entro i termini, non e' stato ultra chiarito che la presentazione non interrompe gli obblighi?



..da noi la cosa e' chiarissima, cerca di chiarirti.

INCREDIBILE!!



Questa mattina, sono stato nell'agenzia del territorio (ops agenzia delle entrate) della mia zona, e parlando con un collega in attesa davanti alla porta dell'ufficio del dirigente, in merito ad una sanzione che l'ufficio gli aveva affibbiato per "presentazione oltre i trenta giorni", mi ha fatto leggere la richiesta di pagamento della sanzione, ebbene devo premettere che questo mio (nostro) collega aveva regolarmete "presentato" e ripeto PRESENTATO telematicamente la pratica docfa entro il termine dei trenta giorni (circa 28/29 non ricordo esattamente, ma comunque entro i termini) ebbene l'ufficio gli la "respinse" dopo alcuni giorni (forse c'erano di mezzo i giorni festivi) con la seguente causale "file immagine non leggibile dal sistema", ebbene il suddetto collega ripresento in giornata (e quindi dopo i trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori) e successivamente andata a buon fine.

Dopo qualche tempo però gli è arrivata la innanzi citata sanzione.

Ebbene il dirigente, dopo aver ascoltato i motivi giustificativi, del ritardo della ripresentazione della pratica, non imputabili alla "parte interessata", gli ha REVOCATO LA SANZIONE.

Questo dovrebbe farci riflettere un pò a tutti, non credo che anche lui come "samsung" sia stato solo fortunato... forse è l'orientamento dell'agenzia laddove di dimostri la bontà dell'operato del tecnico... almeno credo.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:49

"EFFEGI" ha scritto:

Questa mattina, sono stato nell'agenzia del territorio (ops agenzia delle entrate) della mia zona, e parlando con un collega in attesa davanti alla porta dell'ufficio del dirigente, in merito ad una sanzione che l'ufficio gli aveva affibbiato per "presentazione oltre i trenta giorni", mi ha fatto leggere la richiesta di pagamento della sanzione, ebbene devo premettere che questo mio (nostro) collega aveva regolarmete "presentato" e ripeto PRESENTATO telematicamente la pratica docfa entro il termine dei trenta giorni (circa 28/29 non ricordo esattamente, ma comunque entro i termini) ebbene l'ufficio gli la "respinse" dopo alcuni giorni (forse c'erano di mezzo i giorni festivi) con la seguente causale "file immagine non leggibile dal sistema", ebbene il suddetto collega ripresento in giornata (e quindi dopo i trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori) e successivamente andata a buon fine.

Dopo qualche tempo però gli è arrivata la innanzi citata sanzione.

Ebbene il dirigente, dopo aver ascoltato i motivi giustificativi, del ritardo della ripresentazione della pratica, non imputabili alla "parte interessata", gli ha REVOCATO LA SANZIONE.

Questo dovrebbe farci riflettere un pò a tutti.

Saluti



Premesso il fatto che dovremo capire di chi siano le responsabilità della illeggibilità del file.

Possiamo girrci intorno quanto vuoi ma quanto racconti non fa altro che confermare che la sanzione arriva e viene regolarmente comminata, e sta alla disponibilità del dirigente revocarla o meno!

Saluti.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:50

"totonno" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Bravo Antonio hai detto giusto "registrabilità della pratica", infatti in un eventuale ricorso contro l'agenzia del territorio, per una sanzione, il valore di questo termine diventa quasi l'elemento essenziale per stabilire l'esito del ricorso, in mancanza di altri elementi.

Se l'intento, di chi presenta il docfa, era quello di evitare la sanzione, senza preoccuparsi della registrabilità, probabilmente in questo caso il ricorso avrà esito negativo.

Nel caso contrario, il ricorso, è molto probabile che abbia esito positivo, cioè viene valutata l'intenzionalità del proponente il ricorso.

Spero di non aver usato troppi termini da avvocati.

Saluti registrabili



Stefano, non si sta parlando dell'eventualità di un ricorso se si vince o meno, il problema è che la sanzione arriva, poi il ricorso lo puoi pure vincere (magari, chissà se a qualcuno che ci legge gli è accaduto e ci informi...io credo che non ci siano casi positivi), ma intanto la corretta sanzione è arrivata! Inoltre come fai a essere così sicuro che il presidente della commissione tributaria valuti l'intenzionalità del proponente ? Questi è una Tua ipotesi che non ha fondamento giuridico. Come si fa a sostenere che la norma è questa perchè il Presidente della Commissione valuta l'intenzionalità del proponente in un eventuale ricorso? Mah.

Saluti presenziati.



Antonio, sul fatto della intenzionalità del proponente il ricorso non è una mia invenzione, stanne tranquillo, è un discorso in collegamento nell'altro intervento che avevo scritto prima. Con comunicato dell'Adt di Rovigo si parlava proprio, in merito ai fr, che chi presentava il dcofa il 30 di novembre e non con scopo di evitare la sanzione, anche se non registrata la pratica dcofa entro tale data, non gli veniva commisurata nessuna sanzione.

E' per quello che io ribadisco e confermo il concetto sull'intenzionalità del proponente, ovviamente tutto e riferito all'Adt di Rovigo, ma potrebbe essere che anche altre Adt siano di questa idea.

Guarda io non molto tempo fa ho vinto un ricorso in autotutela, avevo sbagliato a digitare una data di un anno secco, poi con elementi validi ho dimostrato l'errore di battitura e tutto è andato a buon fine.

Tutto questo che dico è per sostenere che secondo me la data di decorrenza dei 30 giorni, è dalla data di presentazione del docfa e non dalla sua registrazione, inoltre parlo di ricorso pechè se mi accadesse a me una situazione del genere non avrei altra strada che quella del ricorso stesso.

Saluti ricorribili

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:54

"EFFEGI" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
..scusami ma invece che pretendere d'aver ragione con noi, informati all'Agenzia, mi sembra evidente che chi ti ha risposto non ipotizza niente, non so' ma presso la tua Agenzia non si e' lamentato nessuno del fatto che le pratica debbano essere approvate e non solo presentate entro i termini, non e' stato ultra chiarito che la presentazione non interrompe gli obblighi?



..da noi la cosa e' chiarissima, cerca di chiarirti.

INCREDIBILE!!



Questa mattina, sono stato nell'agenzia del territorio (ops agenzia delle entrate) della mia zona, e parlando con un collega in attesa davanti alla porta dell'ufficio del dirigente, in merito ad una sanzione che l'ufficio gli aveva affibbiato per "presentazione oltre i trenta giorni", mi ha fatto leggere la richiesta di pagamento della sanzione, ebbene devo premettere che questo mio (nostro) collega aveva regolarmete "presentato" e ripeto PRESENTATO telematicamente la pratica docfa entro il termine dei trenta giorni (circa 28/29 non ricordo esattamente, ma comunque entro i termini) ebbene l'ufficio gli la "respinse" dopo alcuni giorni (forse c'erano di mezzo i giorni festivi) con la seguente causale "file immagine non leggibile dal sistema", ebbene il suddetto collega ripresento in giornata (e quindi dopo i trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori) e successivamente andata a buon fine.

Dopo qualche tempo però gli è arrivata la innanzi citata sanzione.

Ebbene il dirigente, dopo aver ascoltato i motivi giustificativi, del ritardo della ripresentazione della pratica, non imputabili alla "parte interessata", gli ha REVOCATO LA SANZIONE.

Questo dovrebbe farci riflettere un pò a tutti.

Saluti





..scusami tanto ma e' quello che stiamo dicendo da un po' io e totonno, la data di prsentazione NON ha interrotto i termini, tanto che la sanzione e' arrivata, non giriamoci intorno, se fosse come voi dite non sarebbe mai arrivata.

...che poi a logica e per fortuna il dirigente del tuo ufficio l'ha ritenuta non dovuta, meglio per voi, come detto da totonno, visto che si parla con delle persone e' auspicabile che ci si possa capire.

...cio' non toglie che senza l'intervento del dirigente del tuo ufficio la sanzione avrebbe dovuto essere pagata.....ti asicuro che il mio ufficio non ragiona come il tuo.....e aggiungo che per circa 10 giorni prima della scadenza degli fr, l'ufficio e' stato sommerso da tecnici che presentavano in front office, perche' come noto la pratica viene immediatamente approvata o sospesa, l'ufficio stesso ha raddopiato i tecnici al pubblico ed ha evaso tutte le pratiche della mattina (da noi ha significato dire che il pubblico e' rimasto presso l'ufficio fino oltre le ore 14)...

...questo da noi e' successo perche' ci e' stato spiegato che la data di presentazione non ferma i termini....

...poi ben vengano dirigente comprensivi ed "intelligenti", ma si tratta di un'eccezione NON di una regola...



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 15:57

"SIMBA64" ha scritto:
Antonio, sul fatto della intenzionalità del proponente il ricorso non è una mia invenzione, stanne tranquillo, è un discorso in collegamento nell'altro intervento che avevo scritto prima. Con comunicato dell'Adt di Rovigo si parlava proprio, in merito ai fr, che chi presentava il dcofa il 30 di novembre e non con scopo di evitare la sanzione, anche se non registrata la pratica dcofa entro tale data, non gli veniva commisurata nessuna sanzione.

E' per quello che io ribadisco e confermo il concetto sull'intenzionalità del proponente, ovviamente tutto e riferito all'Adt di Rovigo, ma potrebbe essere che anche altre Adt siano di questa idea.

Guarda io non molto tempo fa ho vinto un ricorso in autotutela, avevo sbagliato a digitare una data di un anno secco, poi con elementi validi ho dimostrato l'errore di battitura e tutto è andato a buon fine.

Tutto questo che dico è per sostenere che secondo me la data di decorrenza dei 30 giorni, è dalla data di presentazione del docfa e non dalla sua registrazione, inoltre parlo di ricorso pechè se mi accadesse a me una situazione del genere non avrei altra strada che quella del ricorso stesso.

Saluti ricorribili



Stefano se la norma è chiara e la data è quella della presentazione come te sostieni non vedo per quale motivo l'AdT di Rovigo ha ritenuto per quanto di sua competenza, di adottare di non commisurare nessuna sanzione! Evidentemente la norma dice una cosa diversa e l'AdT di Rovigo ha deciso, come è credo nei suoi poteri, di venire incontro all'utenza derogando i disposti della norma.

Sullo sbaglio di una data di ultimazione dei lavori, non vedo cosa c'entri, hai dimostrato l'errore, hai vinto il ricorso, ma la sanzione ti è arrivata comunque perchè il sistema mica rcapisce che te hai erroneamente indicato una data diversa da quella reale!


Saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 16:29

Fin dall'inizio ho condiviso la risposta di Totonno ed ora quoto l'ulteriore chiarimento di Bioffa69!

Invece a Stefano chiedo se mi invia la copia del ricorso, (ovviamente depennando i dati sensibili) perchè sta succedendo anche a me la stessa cosa ed è un anno che fra tire e molla, non riesco a risolvere, ed appunto sto pensando di fare un ricorso in autotule, la sua esperienza potrebbe far como a me come a tanti altri, visto che ora l'attuale Agenzia sta rovistando in fondo ai cassetti!!!...

soprattutto quali elementi validi hai addotto e/o prodotto! ......

"SIMBA64" ha scritto:
..... avevo sbagliato a digitare una data di un anno secco, poi con elementi validi ho dimostrato l'errore di battitura e tutto è andato a buon fine.
.......

Saluti ricorribili

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 16:35

"totonno" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Antonio, sul fatto della intenzionalità del proponente il ricorso non è una mia invenzione, stanne tranquillo, è un discorso in collegamento nell'altro intervento che avevo scritto prima. Con comunicato dell'Adt di Rovigo si parlava proprio, in merito ai fr, che chi presentava il dcofa il 30 di novembre e non con scopo di evitare la sanzione, anche se non registrata la pratica dcofa entro tale data, non gli veniva commisurata nessuna sanzione.

E' per quello che io ribadisco e confermo il concetto sull'intenzionalità del proponente, ovviamente tutto e riferito all'Adt di Rovigo, ma potrebbe essere che anche altre Adt siano di questa idea.

Guarda io non molto tempo fa ho vinto un ricorso in autotutela, avevo sbagliato a digitare una data di un anno secco, poi con elementi validi ho dimostrato l'errore di battitura e tutto è andato a buon fine.

Tutto questo che dico è per sostenere che secondo me la data di decorrenza dei 30 giorni, è dalla data di presentazione del docfa e non dalla sua registrazione, inoltre parlo di ricorso pechè se mi accadesse a me una situazione del genere non avrei altra strada che quella del ricorso stesso.

Saluti ricorribili



Stefano se la norma è chiara e la data è quella della presentazione come te sostieni non vedo per quale motivo l'AdT di Rovigo ha ritenuto per quanto di sua competenza, di adottare di non commisurare nessuna sanzione! Evidentemente la norma dice una cosa diversa e l'AdT di Rovigo ha deciso, come è credo nei suoi poteri, di venire incontro all'utenza derogando i disposti della norma.

Sullo sbaglio di una data di ultimazione dei lavori, non vedo cosa c'entri, hai dimostrato l'errore, hai vinto il ricorso, ma la sanzione ti è arrivata comunque perchè il sistema mica rcapisce che te hai erroneamente indicato una data diversa da quella reale!


Saluti.



Evidentemente l'Adt di Rovigo ha ritenuto che la corretta applicazione della norma è quella che anch'io sostengo.

Vedo che ognuno resta sulla sua posizione, magari andiamo in commissione tributaria a risolvere la questione. Che ne dici tu?

Ciao collega un po logorroico

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 17:07

"geoalfa" ha scritto:
Fin dall'inizio ho condiviso la risposta di Totonno ed ora quoto l'ulteriore chiarimento di Bioffa69!

Invece a Stefano chiedo se mi invia la copia del ricorso, (ovviamente depennando i dati sensibili) perchè sta succedendo anche a me la stessa cosa ed è un anno che fra tire e molla, non riesco a risolvere, ed appunto sto pensando di fare un ricorso in autotule, la sua esperienza potrebbe far como a me come a tanti altri, visto che ora l'attuale Agenzia sta rovistando in fondo ai cassetti!!!...

soprattutto quali elementi validi hai addotto e/o prodotto! ......

"SIMBA64" ha scritto:
..... avevo sbagliato a digitare una data di un anno secco, poi con elementi validi ho dimostrato l'errore di battitura e tutto è andato a buon fine.
.......

Saluti ricorribili




Ciao Gianni mandami la tua e-mail a questo mio indirizzo di posta elettronica:

ostist01@ostistoppa.191.it

poi armati di un po di pazienza e vedrai che ti invierò copia del ricorso con le valide motivazioni.

Saluti rispettabili

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 17:47

"samsung" ha scritto:
Temo che questa discussione non frutti nulla.

Intravvedo lo stile retorico di chi vuole ottenere una ragione dialettica a tutti i costi.

Caro Totonno, il virgolettato non è un virgolettato giornalistico, ma solo un modo di far capire quali concetti sono stati espressi. Non sono quelle le parole letteralmente pronunciate.

Il "correttamente" scritto in corsivo vuol solo tradurre il concetto che il povero geometra che a video vede che sono trascorsi più di trenta giorni tra la fine lavori e la registrazione non può che emettere sanzione, non ha strumenti per fare nulla di diverso. Non volevo assolutamente dire che il dirigente riteneva corretta la sanzione, anzi tutt'altro altrimenti non l'avrebbe tolta.

L'ultimo periodo è un po' fuori centro: non stiamo parlando di pratiche respinte, ma approvate.

Credo comunque non possiamo più aggiungere altro a quanto ci siamo scritti senza cadere nel ripetitivo.

Un abbraccio

Samsung



Grazie, Samsung di aver raccontato la tua esperienza. Quello che è evidenziato in rosso a me basta per confermare quello che vado sostenendo, virgolette o meno, corsivo o meno, il concetto credo sia chiaro.

Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 18:14

"geoalfa" ha scritto:
Fin dall'inizio ho condiviso la risposta di Totonno ed ora quoto l'ulteriore chiarimento di Bioffa69!

Invece a Stefano chiedo se mi invia la copia del ricorso, (ovviamente depennando i dati sensibili) perchè sta succedendo anche a me la stessa cosa ed è un anno che fra tire e molla, non riesco a risolvere, ed appunto sto pensando di fare un ricorso in autotule, la sua esperienza potrebbe far como a me come a tanti altri, visto che ora l'attuale Agenzia sta rovistando in fondo ai cassetti!!!...

soprattutto quali elementi validi hai addotto e/o prodotto! ......



Mi permetto di riportare una pagina della Agenzia delle Entrate in cui si informa il contribuente che vuole richiedere la correzione di un atto nel regime dell'autotutela, che tra l'altro non può essere un ricorso ma una richiesta che deve essere accolta dall'Agenzia a sua discrezionalità una volta che viene dimostrato l'evidente errore di cui se ne chiede la correzione.

Autotutela


Se l’Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:


  • l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:


  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:


  • il giudizio è ancora pendente;
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

Occorre, nel caso di Geoalfa tenere conto del fatto che è passato un anno dal fatto e che presumibilmente è terminato il periodo per poter effettuare ricorso. Se invece è stato utilizzato, dovrebbe essere già stata emessa sentenza, che mi par di capire, con esito negativo. Difficilmente l'Agenzia utilizza la propria discrezionalità ribaltando una sentenza del giudice peraltro favorevole se respinto non per motivi formali . Riaprire i termini per un altro ricorso il giudice in genere quando sono decorsi i termini non entra mai nel merito, quindi l'unica strada da percorrere è quella della richiesta di agire per autotutela.


Saluti.

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