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Si può annullare un TF? |

save80
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05 Giugno 2006
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Salve a tutti, qualcuno di voi sa se è possibile annullare un Frazionamento approvato? Mi spiego, devo frazionare delle particelle per una lottizzazione, ho fatto le visure e scopro che c'e già stato a riguardo un frazionamento a luglio 2006. A prima vista il grafico rispettava la lottizzazione, guardando meglio tutte le particelle derivate differiscono dalla superficie di lottizzazione. Posso chiedere l'annullamento del TF precedente e ripresentarne uno esatto? sarebbe molto meglio che mettere mano in questo casino, dato che ho una certa fretta. qualcuno sa rispondere? Grazie a tutti. Ciao
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niko83
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24 Ottobre 2005
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Se non sono stati redatti atti il T.F. si può annullare.
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calisalvatore
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18 Maggio 2003
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p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
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"save80" ha scritto: Salve a tutti, qualcuno di voi sa se è possibile annullare un Frazionamento approvato? Mi spiego, devo frazionare delle particelle per una lottizzazione, ho fatto le visure e scopro che c'e già stato a riguardo un frazionamento a luglio 2006. A prima vista il grafico rispettava la lottizzazione, guardando meglio tutte le particelle derivate differiscono dalla superficie di lottizzazione. Posso chiedere l'annullamento del TF precedente e ripresentarne uno esatto? sarebbe molto meglio che mettere mano in questo casino, dato che ho una certa fretta. qualcuno sa rispondere? Grazie a tutti. Ciao Io penso che il tipo non si puo annulare ma puoi sempre ripresentare nuovo tipo esatto in cui accorpi le particelle superflue in nuovi lotto omogenei per qualita e proprietà.
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save80
Iscritto il:
05 Giugno 2006
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preglino
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08 Maggio 2005
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Un tipo Mappale o Frazionamento approvato non può essere annullato, anche se non sono stati fatti rogiti con le sue particelle derivate. Nel caso in questione la regola è che devi eseguire nuovo Tipo di Frazionamento avente ad oggetto le particelle generate da quello precedente. Ovviamento nella relazione del nuovo Tipo andrà evidenziata la motivazione per la quale si esegue il nuovo Frazionamento. ciao
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geometra75
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30 Novembre 2005
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Riprendo questo intervento. Ho la necessità di annullare un T.F. regolarmente approvato 8 anni fà per riportare le particelle alla condizione "pre-trattamento" sia come numeri sia come superfici. Cè chi dice che si può, chi nò, anche il collega Cinelli afferma che si può www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... ma io sono molto confuso. Premetto che non è stato redatto nessun Atto successivo (ne successione nè compravendita ecc.) delle particelle derivate. Esiste una circolare in merito da poter citare nell'istanza di annullamento e cosa eventualmente bisognerebbe allegare alla stessa. Grazie a tutti.
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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la risposta sta nel mezzo. Per legge si può. il D.P.R. 650/72 art. 5 diceva che il frazionamento è sempre finalizzato alla vendita di una porzione e che il frazionamento va sempre allegato all'atto. il dpr 650/72 art. 5 non è stato modificato. Se l'atto non è stato fatto viene a mancare la condizione che mi permetteva di fare il frazionamento, quindi posso annullarlo. Il problema è però che le procedure attuali non lo consentono perchè, tra e tante, non conservano alcuna storia grafica. L'unica è rifare la linea che hai tolto. Sogei batte legge 1 a 0 ciao paolo
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geometra75
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30 Novembre 2005
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"pzero" ha scritto: la risposta sta nel mezzo. Per legge si può. il D.P.R. 650/72 art. 5 diceva che il frazionamento è sempre finalizzato alla vendita di una porzione e che il frazionamento va sempre allegato all'atto. il dpr 650/72 art. 5 non è stato modificato. Se l'atto non è stato fatto viene a mancare la condizione che mi permetteva di fare il frazionamento, quindi posso annullarlo. Il problema è però che le procedure attuali non lo consentono perchè, tra e tante, non conservano alcuna storia grafica. L'unica è rifare la linea che hai tolto. Sogei batte legge 1 a 0 ciao paolo Bene. Vediamo di riuscire ad impostare quest'istanza indicando quel D.P.R.. Sicuramente dovrò allegare il tipo originale e sicuramente una dichiarazione personale del proprietario ove dichiara l'inesistenza di alcun atto. Poi non capisco perchè le procedure attuali (anzi con l'informatizzazione dovrebbe essere il contrario) non dovrebbero consentire l'annullamento di un tipo cancellandone persino la storia di tale tipo. D'altronde si tratta di un riconfinamento di pochi mq. che stà creando non pochi problemi tra vicini. In poche parole il frazionamento è stato commissionato solo da uno senza interpellare l'altra parte la quale non riteneva opportuno tale riconfinamento in quanto già presente in loco un confine ben definito. Per completezza di ragionamento, non capisco per quale motivo, mi è capitato, in un'agenzia provinciale, senza problemi presentando un'istanza risolvono la questione, mentre in un'altra assolutamente non sà dà fare nulla!!! Non per essere polemico.....a volte non si capisce che pesci pigliare. Cmq grazie per la risposta. P.S.= è un frazionamento che non ho redatto io.
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zenith
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Padova
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Mi ricollego al post Ho presentato un tipo mappale per conferma di linee di mappa con accorpamento delle particelle regolarmente approvato. Se nonchè il notaio mi dice che non potevo fare quell'atto di aggiornamento in quanto le due particelle avevano intestazioni diverse, e mi chiede di fare l'annullamento. Sentendo un tecnico del catasto (padova), mi hanno detto che l'atto non si può annullare, ma bensì devo rifare il frazionamento creando le vecchie particelle in quanto loro non hanno nessun dato per tornare alla situazione ante tipo mappale!
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it9gvo
(GURU)
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trappeto
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La normativa catastale vigente stabilisce che un Tipo di Frazionamento è annullabile su semplice istanza in carta bollata, solamente se, relativamente ad esso, l'Ufficio non ha ancora aggiornato le banche dati informatiche, censuaria e/o cartografica. Appare subito evidente che se il TF è stato redatto con le nuove procedure (PF) non è mai annullabile perchè ha già aggiornato (quasi sempre) le banche dati. In tali casi occorre redigere un nuovo atto di aggiornamento proponendo la fusione preventiva delle p.lle derivate ripristinando le consistenze iniziali e subito dopo proporre il nuovo frazionamento (con lo stesso atto...). In alternativa si può anche proporre prima le nuove geometrie assegnando tutte le conseguenti derivate, e poi procedere alle fusioni per lotto eliminando così le p.lle superflue. Buon lavoro
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zenith
Iscritto il:
27 Agosto 2006
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Padova
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"it9gvo" ha scritto: La normativa catastale vigente stabilisce che un Tipo di Frazionamento è annullabile su semplice istanza in carta bollata, solamente se, relativamente ad esso, l'Ufficio non ha ancora aggiornato le banche dati informatiche, censuaria e/o cartografica. Appare subito evidente che se il TF è stato redatto con le nuove procedure (PF) non è mai annullabile perchè ha già aggiornato (quasi sempre) le banche dati. In tali casi occorre redigere un nuovo atto di aggiornamento proponendo la fusione preventiva delle p.lle derivate ripristinando le consistenze iniziali e subito dopo proporre il nuovo frazionamento (con lo stesso atto...). In alternativa si può anche proporre prima le nuove geometrie assegnando tutte le conseguenti derivate, e poi procedere alle fusioni per lotto eliminando così le p.lle superflue. Buon lavoro grazie 1000!
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lnacefd
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07 Marzo 2013 alle ore 09:31
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Mantova
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Mi collego al post.... Ho redatto un unico Frazionamento tra due terreni agricoli confinanti con due intestati diversi, che di comune accordo erano intenzionati ad eseguire un atto di "permuta" per riquadrare il proprio appezzamento. Il frazionamento viene eseguito, firmato dalle parti e approvato all'AdT Si era stabilito che prima del rogito, una parte era obbligata a livellare il terreno, ma questo non accade, perche' la spesa diveniva accessiva (cosa scoperta poi). A questo punto il rogito salta.. cosi' come l'accordo Chiedo: sono obbligato ad eseguire una nuova pratica catastale per riportare la situazione antecedente al TF? Grazie delle eventuali risposte, e buon lavoro a tutti (spero che le vancanze abbiamo portato consiglio...)
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SIMBA64
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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09 Dicembre 2011
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Salve Eventualmente dovrai essere incaricato per riportare la situazione ante frazionamento, non obbligato. Saluti cordiali
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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Concordo con Stefano, che saluto. Secondo me non sei obbligato. Un frazionamento approvato e inserito in atti è già legittimato di suo, non ha bisogno dell'atto di trasferimento per essere tale a tutti gli effetti. Salutisssssimi.
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