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SANZIONI PER FABBIRCATI NON DICHIARATI |

Angela_PZ
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04 Luglio 2007
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Salve a tutti, spero possiate essermi di aiuto, una delucidazione, sapreste dirmi anche grossolanemente a quanto annontano le sanzioni per i fabbricati non dichiarati, e se le sanzioni riguardano sia il Pregeo che il Docfa, se si parte da un minimo, non sò se ci sono delle circolari a riguardo, ed in base a cosa vengono calcolate le suddette sanzioni... Grazie infinitamente.
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ciccio_lp
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25 Novembre 2004
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E' un argomento trattato molte volte e su cui non si riesce a venirne a capo in maniera univoca. Secondo la mia interpretazione della Legge ero scuro che per i fabbricati ex rurali che avevano perso i requisiti da più di 5 anni non si applicava nessuna sanzione. Ma venerdì recandomi nella mia Adt ho scoperto che stanno applicando le sanzioni per i docfa degli ex f.r. presentati dopo il 30/11. In particolare è richiesto che prima di presentare il docfa sia presentata istanza per pagamento del ravvedimento operoso (1/8 di € 258,00). Successivamnete versata la sanzione e solo dopo presentato il docfa. Se si presenta il docfa telematicamente, senza ravvedimento in quanto non è possibile farlo ancora, i proprietari si vedranno arrivare la notifica della sanzione da parte dell'Adt (1/4 di € 258,00) da versare entro 60 gg. Bella storia........
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ciccio_lp
Iscritto il:
25 Novembre 2004
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Sud
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Vorrei che qualcuno esprimesse il suo parere in merito....sarebbe interessante sapere come le altre AdT si stanno comportando
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lombard79
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08 Agosto 2006
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Paravati (VV)
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Salve a tutti a Vibo V. non mi hanno accettato il docfa telematico per una n.c. di ex fabb. rurale, e sono dovuto andare allo sportello con una sanzione di 1/8 di 258€ a sub creato. ciao a tutti
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Mava70
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17 Agosto 2004
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Allora, per quel che riguarda la adt di belluno applicano la sanzione se la perdita di ruralità è antecedente non più di 5 anni, altrimenti non applicano niente. Nel caso di immobile mai accatastato, in pratica le sanzioni loro le applicano se il titolare dell'immobile ha ricevuto la comunicazione di obbligo di accatastamento dal comune o chi per esso e nel caso detto titolare non ottemperi alla richiesta entro i giorni specificati nella stessa. Comunque oggi ho cercato di presentare 3 Docfa, ma non sono riuscito a consegnarli in quanto ho problemi col programma; è lentissimo nel salvare i file sul dischetto con la conseguenza che quando lo presento impalla i computer dell'adt. Saluti a tutti. Vi allego interpretazione di Italia Oggi. Per tutti gli altri fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità, per motivi diversi da quelli riconducibili al predetto comma 37 dell'art. 2 del dl n. 262/2006, l'accatastamento comporterà, in ogni caso, l'applicazione della sanzione da 258 a 2.066 euro. E ciò a prescindere dalla circostanza che il modello Docfa (con il quale il soggetto interessato provvede all'accatastamento dell'unità immobiliare) venga presentato prima o dopo la data del 30 novembre 2007. Infatti, per tali fabbricati il legislatore non ha previsto alcuna sanatoria. Conseguentemente se l'accatastamento risulterà effettuato oltre i 30 giorni da quando è venuta meno la ruralità, l'Agenzia del territorio irrogherà la sanzione, salvo l'eventuale decorso della prescrizione quinquennale. Risulta così chiaro che accatastare prima o dopo il 30 novembre, sotto il profilo sanzionatorio, applicabile in materia catastale, risulterà indifferente. E anche qualora, in caso di mancato accatastamento, si dovesse attivare il comune (art. 1, comma 336, legge n. 311/2004) o l'Agenzia del territorio (art. 2, comma 36, dl n. 262/2006), se il contribuente ottempererà entro 90 giorni dalla richiesta (del comune) o dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale (da parte dell'Agenzia del territorio), la sanzione irrogabile resterà la medesima (da 258 a 2.066 euro). Ma procediamo con ordine.I fabbricati rurali. I requisiti che sanciscono la ruralità dei fabbricati sono stabiliti dai commi da 3 a 6 dell'art. 9 del dl n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994. Tali fabbricati, normalmente iscritti nel catasto terreni, in caso di perdita del requisito dovevano essere dichiarati al catasto fabbricati: entro il 31 gennaio dell'anno successivo, se la mancanza dei requisiti si era verificata entro l'11 marzo 2006, oppure entro i 30 giorni successivi, sempre, dalla perdita della ruralità, per gli eventi verificatisi dal 12 marzo in poi (art. 34-quinques del dl n. 4/2006 e circolare Agenzia del territorio, n. 3/T/2006).La deroga. Il comma 36 dell'art. dl n. 262/2006, integrando la lettera a) del comma 3 dell'art. 9 del dl n. 557/1993 che disciplina il requisito soggettivo del possessore del fabbricato a uso abitativo, ha posto, a far tempo dal 3 ottobre 2006, un'ulteriore condizione: che i proprietari dei terreni, ovvero gli affittuari del terreno stesso, oppure i soggetti che ad altro titolo conducono il terreno cui l'immobile è asservito siano imprenditori iscritto nel registro delle imprese. È evidente allora che, in assenza di un'esplicita deroga, i fabbricati posseduti da soggetti privi di tale requisito dovevano essere accatastati, ex art. 34-quinques del dl n. 4/2006, entro il 2 novembre 2006. Per andare incontro alle esigenze operative di coloro che si sono trovati in tali condizioni, il comma 37 dell'art. 2 del collegato fiscale n. 262/2006 ha, implicitamente, prorogato il termine del 2 novembre 2006 al 30 giugno 2007. Successivamente, l'art. 15, comma 3-quater del dl n. 81/2007 ha procrastinato la scadenza del 30 giugno al 30 novembre 2007. I casi più diffusi. Tuttavia, è ragionevole prevedere che la perdita della ruralità per effetto del predetto comma 37, non porterà all'emersione di un numero rilevante di costruzioni che devono iscritte al catasto dei fabbricati.Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i fabbricati risultano privi dei requisiti della ruralità per motivi diversi da quelli riconducibili alla novella introdotta dal comma 37 dell'art. 2 del dl n. 262/2006. Si tratta, per lo più, di situazioni nelle quali non viene rispettato il requisito fiscale stabilito dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 9 del dl n. 557/1993 (volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo superiore alla metà del suo reddito complessivo) o quello dell'uso abitativo dell'edificio (lett. b) dello stesso comma 3 dell'art. 9. Ebbene in tale ipotesi i soggetti interessati avrebbero dovuto accatastare i fabbricati ex rurali entro i termini di legge (31 gennaio dell'anno successivo, se l'evento si è verificato entro l'11/3/2006, o entro 30 giorni, se l'evento si è verificato dal 12 marzo 2006 in poi). Orbene, la circostanza che la dichiarazione catastale venga presentata prima o dopo il 30 novembre 2007, al fine dell'applicazione delle sanzioni catastali, risulta del tutto irrilevante.Infatti, il dl n. 262/2006 ha sì previsto un massiccio intervento dell'Agenzia del territorio, in stretta collaborazione con l'Agea, con l'intento di setacciare quei fabbricati che rurali non sono più, ma non per questo ha disposto una riapertura dei termini (o una sanatoria) per il tardivo accatastamento di tali immobili.Il comma 36 dell'art. 2 del dl n. 262/2006 ha altresì previsto che qualora le costruzioni ex rurali non iscritte al catasto fabbricati vengano individuate dall'Agenzia del territorio, quest'ultimo provvederà a pubblicare in Gazzetta Ufficiale un comunicato con il quale viene resa nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco di tali immobili. Solo se i titolari dei diritti reali non provvederanno a presentare gli atti di aggiornamento catastale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del documento, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvederanno all'iscrizione in catasto con ulteriori oneri.
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ciccio_lp
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e sono pienamente daccordo con questo....ma come comportarsi con l'AdT che ti chiede obbligatoriamente la sanzione?
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marcusweit
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chiedi la notifica di questa, e poi effettuerai ricorso. non credo che puoi fare molto altro. Credo sarebbe bene anche mettere nel ricorso una richiesta di spese per il tempo dedicato allo stesso dal tecnico incaricato.
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Angela_PZ
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Grazie a voi tutti per la delucidazione, quindi se non ho capito male, la sanzione va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066, indipendentemente se trattasi di ex fabbricato rurale che di fabbricato mai dichiarato in catasto. E la sanzione riguarda solo il Docfa e non il Pregeo? E poi per ogni sub c'è una sanzione... Grazie
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Mava70
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Treviso
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Allora, per me vale quello che ho scritto prima, nel senso che non dovrebbero esserci sanzioni. Nel caso però che l'adt le applicassero, queste, a delle interpretazioni rese su giornali giurisdizionali, riguardano l'immobile nella sua intierezza. Nel senso che se presento un fabbricato mai dichiarato costituito da due depositi, è il fabbricato che paga la sanzione ( e di conseguenza non una sanzione per ogni sub). Inoltre, proprio per lo stesso motivo, la paghi una volta sola (quindi la differenziazione tra pregeo e docfa mi pare ...presa per le pinze). Certo è che se alcune adt la interpretano nel senso che ogni proprietario deve pagare una sanzione e, caso ipotetico, su un fabb. rurale ci sono 10 sub con 10 proprietari diversi, allora, si dovrebbe moltiplicare il tutto per dieci e sarebbe una bella quantità di quattrini. Fino ad ora non mi hanno fatto pagare, comunque per me rimangono validi i cinque anni della prescrizione e se mi fanno pagare, farò ricorso immediatamente. e dopo...che dire..complimenti al legislatore italiano che scrive tanto per scrivere senza preoccuparsi delle conseguenze di cosa scrive. Saluti a tutti ed auguri, anche se anticipati.
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