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Argomento: Problema tipo mappale ampliamento > 50 ma inferiore ai 20 mq
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John_Pippero
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20 Novembre 2014 alle ore 18:17
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"SIMBA4" ha scritto: "John_Pippero" ha scritto: Circolare 30E del 29 dicembre 2014 CRITERI PER LA SCELTA DELLA MACRO CATEGORIA Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica, di seguito elencati: a) Tipi Mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq ; b) Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza [color=#339966]a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;[/color] c) Tipi Mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica. Ciao John_Pippero Se vogliamo dirla tutta come la dobbiamo interpretare la frase in rosso grassetto, significa che il raffronto va fatto con i fabbricati all'interno del lotto dove lavoro? O va fatto anche con i lotti finitimi purchè abbiano fabbricati in aderenza al mio ampliamento?. Ricordo che il discorso che ho appena descritto è stato superato anche quello con circolare precedente (che non trovo), la quale afferma con certezza che il raffronto del 50% si fa anche con i lotti confinanti. Per cui nella mia provincia, e a mio avviso giustamente, ritengono valide e applicano sia il concetto del 50% basta che sia inferiore a 20 mq., sia il raffronto con i fabbricati dei lotti confinanti. La circ. 30 del 2014 non ha abbrogato quelle due precedenti. Saluti cordiali Buongiorno Simba4 e a tutti voi. (Poi sono io che divago.  ) Il punto b considera gli ampliamenti INFERIORI O UGUALI al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente mentre Snatch974 sta facendo un ampliamento che è MAGGIORE del 50%. io ho riportato quel paragrafo della circolare 30E per dimostrare che l'autore del post non rientra in nessuno dei casi previsti delle modeste entità nel momento in cui mi dice che è un ampliamento di un fabbricato preesistente. L'avesse fatto distinto anche se adiacente ad altri fabbricati preesistenti su altri lotti se ne può ragionare. Quest'ultimo è considerato una nuova costruzione in adiacenza ad altre e vale il concetto dei 20 mq più o meno. Se è meno rientra nel caso a) della circolare 30E per le semplificate. La circolare 30E non dice niente di nuovo, ma conferma le circolari precedenti per tutto e pure per la procedura semplificata o modesta entità e sulle ordinarie. Prima, non so se vi ricordate, c'era solo la deroga e si lavorava con quella attuando le stesse regole del 50% o dei 20 mq. Poi la cosa si è affinata. Ma non mi si può dire che la circolare 30E non è coerente perchè comunque io la devo applicare nel momento che lavoro con pregeo1060. Saluti
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SIMBA4
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Ciao appunto come la applichi il discorso del 50% con i lotti finitimi? E' interessante capire anche per sondare come la pensano le varie Agenzie provinciali. Saluti cordiali
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John_Pippero
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Non me lo fa l'Agenzia il tipo mappale. Lo faccio io e io devo applicare non quello che dice l'Agenzia provinciale ma quello che leggo dalle circolari che valgono per tutti gli uffici provinciali del catasto. Solo così io posso interagire allo stesso modo in qualsiasi Agenzia mi devo rapportare altrimenti fai come quel funzionario che mi disse che in una determinata agenzia devono lavorare solo i tecnici del posto perchè solo loro sanno le regole interne. Cioè, capisci che cosa mi è venuto a dire ? Ma pensa a rispettare le norme e circolari come devono fare tutti gli uffici d'Italia, invece di farti le regole per conto tuo assieme ai tecnici del posto ! Gli piace la vita facile, eh ? Saluti
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SIMBA4
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Ciao John guarda che la domanda che ti ho fatto sopra e strettamente pertinente al tuo discorso precedente, se devo raffrontare il 50% di ampliamento, con che cosa lo confronto se non è specificato nella circ. 30? Non è che sto dicendo una cavolata vero? La mia Agenzia invece va a visionare una precedente circolare che chiarisce il dubbio, ma forse tu non sei d'accordo vero? Rispetto il tuo pensiero, ma io rispetto anche la mia agenzia perchè trovo coerente la sua interpretazione. Buona giornata, Stefano Stoppa
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it9gvo
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trappeto
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Visto che siamo tutti d'accordo che la normativa sui fabbricati di Modesta Entità non è cambiata a seguito della piu' recente Circolare 30E/2014, vale sempre la circolare n.2/2011 che all'art.2 recita come segue: Le cotruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 mq., devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28. Penso che non c'è nulla da "interpretare" Buon lavoro
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John_Pippero
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"SIMBA4" ha scritto: Ciao John guarda che la domanda che ti ho fatto sopra e strettamente pertinente al tuo discorso precedente, se devo raffrontare il 50% di ampliamento, con che cosa lo confronto se non è specificato nella circ. 30? Non è che sto dicendo una cavolata vero? La mia Agenzia invece va a visionare una precedente circolare che chiarisce il dubbio, ma forse tu non sei d'accordo vero? Rispetto il tuo pensiero, ma io rispetto anche la mia agenzia perchè trovo coerente la sua interpretazione. Buona giornata, Stefano Stoppa Nessuno qui sta dicendo cavolate. Io il 50% lo raffronto, come dice la stessa circolare 30E, con l'edificio preesistente. In pratica, quando la superficie in ampliamento è maggiore del 50% dell'edificio preesistente bisogna sempre andare ai PF indipendentemente se l'ampliamento sia minore o maggiore ai 20 mq. Difatti ci sono i casi a) e b) del paragrafo sulle semplificate che ti indicano e separano il 50% con i 20 mq. Ti chiedo: hai mai fatto un ampliamento maggiore del 50% della superficie dell'edificio preesistente in semplificata ? Se sì, nel rispetto di quale normativa o circolare ritieni l'ufficio approvi l'ampliamento in semplificata nel caso questo sia maggiore del 50% ? Grazie. Saluti
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John_Pippero
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"it9gvo" ha scritto: Visto che siamo tutti d'accordo che la normativa sui fabbricati di Modesta Entità non è cambiata a seguito della piu' recente Circolare 30E/2014, vale sempre la circolare n.2/2011 che all'art.2 recita come segue: Le cotruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 mq., devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28. Penso che non c'è nulla da "interpretare" Buon lavoro Certo che non c'è niente da interpretare. Questo paragrafo non riguarda gli AMPLIAMENTI ma le COSTRUZIONI REALIZZATE IN ADERENZA A CORPI DI FABBRICA GIA' INSERITI IN MAPPA. Per intenderci sono quelli realizzati su lotto identificato da numero di mappa diverso da quello del fabbricato preesistente (altrimenti sarebbero tutti inferiori al 50% se posso prendere a riferimento la superficie, che mi sia sufficiente, di una serie di fabbricati preesistenti nel foglio di mappa e considerarli ampliamenti e non costruzioni nuove) Per questo nella circolare 30E la cosa è stata riscritta in maniera diversa e più completa che riprende la circolare 2/2011 e divide, per la semplificata, le costruzioni dagli ampliamenti e la macrotipologia ordinaria da quella semplificata. In quest'ultima macrotipologia semplificata si distinguono i punti a) e b) cosa che nelle altre circolari precedenti non era ben chiarita. Saluti
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it9gvo
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trappeto
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"John_Pippero" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Visto che siamo tutti d'accordo che la normativa sui fabbricati di Modesta Entità non è cambiata a seguito della piu' recente Circolare 30E/2014, vale sempre la circolare n.2/2011 che all'art.2 recita come segue: Le cotruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 mq., devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28. Penso che non c'è nulla da "interpretare" Buon lavoro Certo che non c'è niente da interpretare. Questo paragrafo non riguarda gli AMPLIAMENTI ma le COSTRUZIONI REALIZZATE IN ADERENZA A CORPI DI FABBRICA GIA' INSERITI IN MAPPA. Per intenderci sono quelli realizzati su lotto identificato da numero di mappa diverso da quello del fabbricato preesistente (altrimenti sarebbero tutti inferiori al 50% se posso prendere a riferimento la superficie, che mi sia sufficiente, di una serie di fabbricati preesistenti nel foglio di mappa e considerarli ampliamenti e non costruzioni nuove) Per questo nella circolare 30E la cosa è stata riscritta in maniera diversa e più completa che riprende la circolare 2/2011 e divide, per la semplificata, le costruzioni dagli ampliamenti e la macrotipologia ordinaria da quella semplificata. In quest'ultima macrotipologia semplificata si distinguono i punti a) e b) cosa che nelle altre circolari precedenti non era ben chiarita. Saluti Scusa John Pippero ma ritengo che stai facendo una grossa confusione e vedo che sei l'unico a "leggere" nell'art.2 della Circolare 2/2011 un significato diverso dicendo che si sta parlando di una nuova costruzione e non di ampliamento di un fabbr.to preesistente !!!??? Guarda che al rigo successivo si dice chiaramente che stiamo parlando sempre e sòlo di una costruzione (nuova...certo!) ad ampliamento di una preesistente; la suddetta frase non è da interpretare ma s!olamente da applicare. Mi dispiace sòlo che a volte un post viene fatto allungare da interventi che portano fuori strada e che gettano nel panico il collega che lo ha postato alla ricerca della soluzione. Pregherei l'amico Geoalfa di approntare (posso cooperare nella stesura) una Guida coerente con la normativa prevedendo tutti i vari ampliamenti che comportano la dichiarazione di un fabbricato di "scarsa rilevanza cartografica", lasciando comunque la possibilità per chiunque di seguire invece la normativa rciconosciuta da se stesso, spesso impartita dalle fantasie degli Uffici Provinciali del Territorio. Grazie e buon lavoro
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SIMBA4
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"John_Pippero" ha scritto: "SIMBA4" ha scritto: Ciao John guarda che la domanda che ti ho fatto sopra e strettamente pertinente al tuo discorso precedente, se devo raffrontare il 50% di ampliamento, con che cosa lo confronto se non è specificato nella circ. 30? Non è che sto dicendo una cavolata vero? La mia Agenzia invece va a visionare una precedente circolare che chiarisce il dubbio, ma forse tu non sei d'accordo vero? Rispetto il tuo pensiero, ma io rispetto anche la mia agenzia perchè trovo coerente la sua interpretazione. Buona giornata, Stefano Stoppa Nessuno qui sta dicendo cavolate. Io il 50% lo raffronto, come dice la stessa circolare 30E, con l'edificio preesistente. In pratica, quando la superficie in ampliamento è maggiore del 50% dell'edificio preesistente bisogna sempre andare ai PF indipendentemente se l'ampliamento sia minore o maggiore ai 20 mq. Difatti ci sono i casi a) e b) del paragrafo sulle semplificate che ti indicano e separano il 50% con i 20 mq. Ti chiedo: hai mai fatto un ampliamento maggiore del 50% della superficie dell'edificio preesistente in semplificata ? Se sì, nel rispetto di quale normativa o circolare ritieni l'ufficio approvi l'ampliamento in semplificata nel caso questo sia maggiore del 50% ? Grazie. Saluti John qual'è per te l'edificio preesistente (senza tanti giochi di parole)? Spiega con un esempio altrimenti fino a Natale siamo ancora qua a discuterne. Te lo già detto sopra, ne ho fatti diversi di tm maggiori del 50% ma inferiori ai 20 mq, lufficio li ha sempre approvati e mai annullati. La normativa di riferimento è quella citata da it9gvo circ. 2/2011. La cir. 30/E non chiarisce qual'è il corpo di fabbrica preesistente o per lo meno come si debba considerarlo, ma in soccorso ci viene una precedente circolare che sto cercando. Perchè calcolare l'ampliamento del 50% in un modo rispetto ad un'altro cambia di non poco. Es. se io ho un lotto con un fabbricato preesistente di 100 mq. posso fare in semplicata un ampliamento fino a 50 mq. Ma se lo stesso lotto con il medesimo fabbricato (e questo fabbricato è attaccato ad uno confinante di altri 100 mq.), in questo caso posso fare un ampliamento di 100 mq. Rovigo recepisce in questa maniera, ed ha ragione. Saluti cordiali
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John_Pippero
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"SIMBA4" ha scritto:
John qual'è per te l'edificio preesistente (senza tanti giochi di parole)? Spiega con un esempio altrimenti fino a Natale siamo ancora qua a discuterne. Te lo già detto sopra, ne ho fatti diversi di tm maggiori del 50% ma inferiori ai 20 mq, lufficio li ha sempre approvati e mai annullati. La normativa di riferimento è quella citata da it9gvo circ. 2/2011. La cir. 30/E non chiarisce qual'è il corpo di fabbrica preesistente o per lo meno come si debba considerarlo, ma in soccorso ci viene una precedente circolare che sto cercando. Perchè calcolare l'ampliamento del 50% in un modo rispetto ad un'altro cambia di non poco. Es. se io ho un lotto con un fabbricato preesistente di 100 mq. posso fare in semplicata un ampliamento fino a 50 mq. Ma se lo stesso lotto con il medesimo fabbricato (e questo fabbricato è attaccato ad uno confinante di altri 100 mq.), in questo caso posso fare un ampliamento di 100 mq. Rovigo recepisce in questa maniera, ed ha ragione. Saluti cordiali Ciao, Simba4 L' edificio preesistente è quello già rappresentato in mappa, non necessariamente è quello oggetto di variazione e non necessariamente è appartenente allo stesso soggetto che ha effettuato la variazione. Se vuoi un esempio, prendi un estratto di mappa wegis qualsiasi e quelli campiti di grigio sono tutti edifici preesistenti. Io i tipi mappali in ampliamento maggiori del 50% dell'edificio preesistente, sia questo appartenente al lotto, sia al lotto confinante li ho sempre fatti in ordinaria perchè sono convinto che così si debba fare nel rispetto del paragrafo 2 che detta le condizioni per la scelta della macrotipologia. In particolare vanno in ordinaria i seguenti atti di aggiornamento: - Tipo di Frazionamento; - Tipo Mappale per Nuova Costruzione con superficie del fabbricato maggiore di 20 m2; - Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; - Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale); - Tipo Mappale con Stralcio di Corte. Come si può notare l'ampliamento è separato dalla nuova costruzione. Nel primo vale solo l'incremento della superficie del 50% e non si parla di 20 mq., nel secondo vale solo la superficie dell'intero fabbricato di nuova costruzione che deve essere maggiore di 20 mq. Riguardo l' ampliamento quindi la discriminante in ordinaria è che la sua superficie sia maggiore del 50% dell'edificio preesistente, quindi se tu consideri come nel tuo caso che descrivi esattamente in conformità con questa circolare e vale quello che sostieni cioà se consideri il fabbricato preesistente in adiacenza su altro lotto di 100 mq. assieme a quello di altrettanti 100 mq. sul lotto dove si è realizzato l'ampliamento, se questo ampliamento è di superficie inferiore o uguale a 100 mq. si va in macrotipologia semplificata, se invece è maggiore a 100 mq. si va in ordinaria. Se invece si va a considerare solo l'edificio preesistente di 100 mq. che viene ampliato, se tale ampliamento è superiore a 50 mq. si va in ordinaria altrimenti in semplificata. Buona serata e buon lavoro. Saluti
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EALFIN
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Considerato il rischio che si ha quando vi sono delle situazioni tali da far sorgere dei dubbi in merito alla corretta procedura da adottare nella redazione dei tipi mappali, io generalmente procedo con la procedura più sicura. Faccio un esempio. Un paio di mesi fa per un tipo mappale di un piccolo lotto, con piccolo fabbricato ivi ricadente (una trentina di mq. di Superficie coperta), posto al centro di una grande particella, il Pregeo mi diceva che l'atto di aggiornamento era incompatibile con la tipologia T.M. . Preciso che non mi interessava che la particella residua da rimanere censita al C.T. avesse avuto l'annotazione di "tipo mappale" in il luogo di "frazionamento". Questo perchè in alcun caso e per tutta una serie di validi motivi il piccolo lotto edificato e accatastato potrà essere trasferito separatamente dal terreno a coltura agricola che lo circonda (per la cronaca, come è facile intuire, il mio lotto ha generato una S.R.). Per farla breve ho adottato la procedura F.M. pagando in più per diritti catastali Euro 93,00 che mi sono fatto rimborsare dal Cliente in aggiunta al preventivo concordato. Almeno per la tipologia utilizzata credo di non correre rischi futuri di annullamento con tutte le relative conseguenze.
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John_Pippero
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"EALFIN" ha scritto: Considerato il rischio che si ha quando vi sono delle situazioni tali da far sorgere dei dubbi in merito alla corretta procedura da adottare nella redazione dei tipi mappali, io generalmente procedo con la procedura più sicura. Faccio un esempio. Un paio di mesi fa per un tipo mappale di un piccolo lotto, con piccolo fabbricato ivi ricadente (una trentina di mq. di Superficie coperta), posto al centro di una grande particella, il Pregeo mi diceva che l'atto di aggiornamento era incompatibile con la tipologia T.M. . Preciso che non mi interessava che la particella residua da rimanere censita al C.T. avesse avuto l'annotazione di "tipo mappale" in il luogo di "frazionamento". Questo perchè in alcun caso e per tutta una serie di validi motivi il piccolo lotto edificato e accatastato potrà essere trasferito separatamente dal terreno a coltura agricola che lo circonda (per la cronaca, come è facile intuire, il mio lotto ha generato una S.R.). Per farla breve ho adottato la procedura F.M. pagando in più per diritti catastali Euro 93,00 che mi sono fatto rimborsare dal Cliente in aggiunta al preventivo concordato. Almeno per la tipologia utilizzata credo di non correre rischi futuri di annullamento con tutte le relative conseguenze. Nel tuo caso che descrivi io presento sempre e tutta la vita Tipo mappale e comunque non mi lascio influenzare o strumentalizzare, nella scelta della giusta tipologia, da inconvenienti come quello che pregeo dichiara l'incompatibilità, che nulla hanno a che fare con la proposta di aggiornamento che voglio predisporre. Per redigere un documento di aggiornamento si devono seguire: le norme e le circolari vigenti, lo stato dei luoghi e l'incarico assegnato. Questo di Ealfin, non me ne voglia, si tratta solo di un confronto di opinioni divergenti, è un classico esempio che è collegato alle discussioni sulle sovrapposizioni e georeferenzazioni, sull'importanza che il tecnico professionista da sulle procedure "fai da te", piuttosto che il totale affidamento ai programmi di calcolo informatici dedicati. Fare una procedura, piuttosto che un altra che magari è più adatta, per non incorrere in rischi inutili e perchè pregeo decreta l'incompatibilità. E' giusto ? Saluti
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John_Pippero
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"it9gvo" ha scritto: "John_Pippero" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Visto che siamo tutti d'accordo che la normativa sui fabbricati di Modesta Entità non è cambiata a seguito della piu' recente Circolare 30E/2014, vale sempre la circolare n.2/2011 che all'art.2 recita come segue: Le cotruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa comportanti un incremento di superficie coperta maggiore del 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente e comunque di superficie inferiore a 20 mq., devono essere considerate "Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria"; pertanto gli atti di aggiornamento corrispondenti potranno seguire le modalità semplificate di denuncia, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28. Penso che non c'è nulla da "interpretare" Buon lavoro Certo che non c'è niente da interpretare. Questo paragrafo non riguarda gli AMPLIAMENTI ma le COSTRUZIONI REALIZZATE IN ADERENZA A CORPI DI FABBRICA GIA' INSERITI IN MAPPA. Per intenderci sono quelli realizzati su lotto identificato da numero di mappa diverso da quello del fabbricato preesistente (altrimenti sarebbero tutti inferiori al 50% se posso prendere a riferimento la superficie, che mi sia sufficiente, di una serie di fabbricati preesistenti nel foglio di mappa e considerarli ampliamenti e non costruzioni nuove) Per questo nella circolare 30E la cosa è stata riscritta in maniera diversa e più completa che riprende la circolare 2/2011 e divide, per la semplificata, le costruzioni dagli ampliamenti e la macrotipologia ordinaria da quella semplificata. In quest'ultima macrotipologia semplificata si distinguono i punti a) e b) cosa che nelle altre circolari precedenti non era ben chiarita. Saluti Scusa John Pippero ma ritengo che stai facendo una grossa confusione e vedo che sei l'unico a "leggere" nell'art.2 della Circolare 2/2011 un significato diverso dicendo che si sta parlando di una nuova costruzione e non di ampliamento di un fabbr.to preesistente !!!??? Guarda che al rigo successivo si dice chiaramente che stiamo parlando sempre e sòlo di una costruzione (nuova...certo!) ad ampliamento di una preesistente; la suddetta frase non è da interpretare ma s!olamente da applicare. Mi dispiace sòlo che a volte un post viene fatto allungare da interventi che portano fuori strada e che gettano nel panico il collega che lo ha postato alla ricerca della soluzione. Pregherei l'amico Geoalfa di approntare (posso cooperare nella stesura) una Guida coerente con la normativa prevedendo tutti i vari ampliamenti che comportano la dichiarazione di un fabbricato di "scarsa rilevanza cartografica", lasciando comunque la possibilità per chiunque di seguire invece la normativa rciconosciuta da se stesso, spesso impartita dalle fantasie degli Uffici Provinciali del Territorio. Grazie e buon lavoro Leggo solo ora quest'intervento e rispondo. Premesso che non va bene ed è scorretto che quando un collega ha un opinione divergente si accusa questi di fare confusione e di fare andare fuori strada chi legge. Si sta avendo uno scambio di opinioni sull'argomento e nessuno di noi sta "divagando" sull'argomento. Questo è l'argomento e di questo si discute! Fatta la premessa andiamo sull'argomento e dico la mia opinione che non è legge, come invece reputate sia la vostra intepretazione, che diverge dalla mia e non per questo la disprezzo, anzi mi da l'occasione per approfondire la mia analisi. Si fa un ampliamento quando si costituisce un nuovo accessorio direttamente collegato al fabbricato principale esistente, NON è SOLO UN MERO AUMENTO GRAFICO DI SUPERFICIE. Questo nella circolare 2/2011 art.2 non si capiva perchè insieme al 50% era stato messo insieme pure il limite dei 20 mq. che riguarda invece solo le NUOVE COSTRUZIONI in adiacenza o meno al fabbricato preesistente che può essere considerato nel calcolo del 50% anche quando insiste su diversa particella ed è di altra proprietà ma non sui 20 mq. Quanto io sostengo è provato dal fatto che nella circolare 30E la quastione è stata riscritta in maniera differente distinguendo in due distinti casi l'ampliamento del 50% con i 20 mq della superficie del fabbricato e non mescolandoli come era stato confusionariamente fatto nella circolare 2/2011. Fare una guida perchè c'è gente che non è d'accordo con le vostre opinioni che ritenete essere legge, è un altra cosa alla quale non sarei d'accordo perchè le guide non ammettono repliche, ma tant'è, va bene lo stesso, non è che siamo obbligati a seguirle come lo sono le circolari o la normativa vigente in generale. Cordialità
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it9gvo
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trappeto
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[size= 14.0pt] [/size] Con la Circolare 30E/2014 all’art.2 lettera a) è stato ribadito che gli ampliamenti in aderenza con superficie >50% devono essere redatti con appoggio a PF. Rimangono esclusi da questa norma gli ampliamenti con superficie >50% ma minore di 20 mq. Quanto sopra è stato disposto correttamente con la Circolare 2/2011 art.2 la quale non contiene alcun errore come invece asserito dal collega John Pippero. In definitiva la norma che consente di redigere il libretto con tipologia semplificata, cioè Modesta Entità, prescinde se il TM tratta ampliamenti o fabbricati isolati; infatti in tutti e due i casi è stata messa come condizione che la relativa superficie non deve superare i 20 mq. Buon lavoro [size= 14.0pt] [/size] [size= 14.0pt] [/size]
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kembe
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Condivido la chiara ed esaustiva risposta di it9gvo ! Saluti
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