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Argomento: porzione di fabbricato eretta su altra proprietà

Autore Risposta

forestale

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13 Novembre 2007

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43

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 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 16:45

buongiorno

ho seguito con molto interesse la discussione relativa all'usucapione perchè penso si possa applicare anche al mio "caso".

In particolare alla luce dell'art. 1159 bis del Codice civile " usucapione speciale per la piccola proprietà rurale" recita che "la proprietà dei fondi rustici con annessi FABBRICATI situati in comuni montani (come nel mio caso) dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per 15 anni
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione".

nel caso in oggetto il cliente ha acquistato in buona fede la tettoia (di forma rettangolare) che in parte sconfina sul terreno del vicino. l'atto di compravendita è del 1985, quindi sono abbondantemente trascorsi i termini (5 anni dalla trascrizione), e in tutto questo tempo il vicino non ha rivendicato quella porzione di terreno su cui sorge parte della tettoia.

Viste queste premesse sono portato a effettuare l'accatastamento indicando che la situazione reale è diversa da quella catastale, specificando però che la tettoia è stata acquistata nell'85 e che si può configurare l'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis del CC.

Gentili colleghi vi chiedo un parere circa la correttezza di questo modus operandi.

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dioptra

(GURU)

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10 Aprile 2003

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 17:19

Salve
L'usucapione non si può"configurare" ma viene sancita da una "sentenza" del giudice a seguito di una procedura di usucapione.

cordialmente

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 20:25

Normativa per il quesito:
1) Circolare n.2/1984 (la ricordate?)
2) Circolare n.15232/2002
3) Codice Civile art.938: Accessione

Dopo tutto ciò che è stato scritto e presa visione dei grafici inviati da Forestale, appare evidente che siamo in presenza di un fabbricato (tettoia) costruito in parte su un terreno di altra ditta.

Dal Codice Civile, art.938, si evince che se il proprietario del terreno limitrofo non fa opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione, il proprietario del fabbricato può chiedere (e ottenere) in sede giudiziaria il riconoscimento della proprietà della porzione di fabbricato che sborda pagando il doppio del valore del terreno occupato.

Nel caso in esame il proprietario del terreno non ha fatto opposizione per cui è senz'altro applicabile il codice civile se si vuole ottenere legalmente la proprietà (... e successiva catastazione senza alcuna riserva...).

Ma le circolari del Catasto n.i 2/1984 e 15232/2002, che disciplinano questo argomento, consentono lo stesso di procedere alla catastazione anche senza la sentenza di cui sopra, ai soli fini della Conservazione del Catasto:

L' U.I.U. viene catastata per "porzioni divise" intestando la porzione che sborda ai due proprietari con la dizione "per i propri diritti e la Riserva 1
(ditta dichiarata priva di titolo legale reso pubblico).
La ditta complessiva da iscrivere sul tipo mappale e sul documento Docfa è la seguente:
generalità del costruttore: proprietà (per i propri diritti)
generalità del proprietario limitrofo: oneri (per i propri diritti).

Qualcuno che legge potrà obiettare che l'intestazione "per i propri diritti" è stata soppressa con la circ.15232/2002 ma vi invito a leggerla attentamente:
- art.2 pagine 3 e 4: omissis... tale dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del mod.3SPC, in terza pagina, ovvero con apposita dichiarazione.

Buon lavoro a tutti

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

Messaggi:
2106

Località
in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 20:27

Intevengo solamente ora in quanto il ronzio che avevo nelle orecchie non era ben chiaro a cosa fosse dovuto. :wink:


Il caso in questione è molto più articolato di ciò che potrebbe sembrare ad un esame superficiale, infatti:

1) "La prima porzione della cascina è costituita dalle particelle 1,2, 3,4,5,6,7 e 8 (tutte di proprietà di uno stesso soggetto - fonte atto di compravendita, che tra l'altro cita l'intera tettoia" - quindi la tettoia è sicuramente di proprietà del Soggetto 1;

2) considerato che dagli accertamenti svolti la situazione cartografica è invariata dall'impianto e con l'atto di aggiornamento del 2002 non è stata identificata la porzione di area con il sovrastante fabbricato che sconfinava, direi che le ipotesi per risolvere il problema potrebbero essere un paio e cioè:

a) richiesta di verifica straordinaria per far accertare direttamente all'AdT l'incongruenza rilevata.
Operazione non sempre attuabile per le gravi carenze che alcune AdT hanno nel portare a termine la missione, inoltre è evidente che tale procedura determinerebbe in automatico la conferma che il Tipo prodotto nell'anno 2002 dal confinante è palesemente errato, con tutte le conseguenze del caso.

b) predisposizione di un Tipo Frazionamento ad identificazione della porzione interessata, e successivamente stipula di un Atto di identificazione catastale a conferma dei precedenti accordi (vedi Atto del 1985).

Probabilmente potrà essere concordata con qualche Tecnico dell'AdT una soluzione meno traumatica, certo è che l'ipotesi dell'Usucapione non è attuabile poiché, qualora fosse necessaria, dovresti attendere la Sentenza di un Giudice, come correttamente riportato da dioptra, ma a quanto dici l'immobile è già stato correttamente descritto nell'Atto di Acquisto, quindi è sicuramente già di proprietà del Tuo Committente.

L'unico consiglio che posso nel mio piccolo darti è quello di valutare attentamente, cosa che credo avrai già fatto, tutti gli incartamenti ed elaborati sia della Tua proprietà, sia di quella confinante (Terreni e Fabbricati, naturalmente oltre agli Atti traslativi) e sperare di avere qualcuno dell'AdT con cui ragionare.

Saluti 8)

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