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passaggio ex rurale non agibile |

TonyH
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18 Febbraio 2008
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salve. Devo fare la conferma di mappa e il passaggio all'urbano di un fabbricato riportato come rurale in visura e che risulta sugli elenchi di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità. Dovrei quindi affrettarmi per il passaggio, per evitare more e sanzioni. Allo stato attuale, però, la struttura è ancora in piedi ma pericolante. A questo punto che classamento devo fare? Prima faccio il T.N. in deroga e poi faccio il DOCfa come unità collabente senza rendita? è corretto?
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Risposta |

GIACOMO76
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01 Giugno 2007
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Pistoia
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confermo. 1) tipo mappale per conferma di mappa 2) docfa come unità collabente saluti,
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yurpi
Iscritto il:
09 Settembre 2006
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Ciao ti consiglio di aggiungere nella relazione la seguente frase: Fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti della ruralità in data 31.12.1984 Eviterai di pagare le sanzioni. Buon lavoro, ciao
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TonyH
Iscritto il:
18 Febbraio 2008
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ma tu l'hai già provato questo piccolo escamotage?? sapevo che si pagavano comunque le sanzioni....
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iviarco
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Sonnino (LT)
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"yurpi" ha scritto: Ciao ti consiglio di aggiungere nella relazione la seguente frase: Fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti della ruralità in data 31.12.1984 Eviterai di pagare le sanzioni. Buon lavoro, ciao intendi la relazione del DocFa, vero? l'ho copiaincollata subito (se fosse da mettere qualcos'altro sulla relazione del Pregeo, ormai è fatta).
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ale81
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28 Aprile 2006
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Bulåggna (Bologna)
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Per dichiarare un fabbricato collabente occorre procurarsi attestazione di collabenza ed inagibilità rilasciata dal Comune. Aggiungo: Come suggerito dalla Direzione Centrale del Catasto con nota C3/494 dell'11/12/1997, io in relazione scriverei anche: "Unità immobiliare dichiarata permanentemente inagibile dal comune di .... con nota prot. .... del ....." Ciao
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stello
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25 Marzo 2005
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Fasano
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Per dichiarare ex novo una unità collabente NON è necessaria alcuna certificazione da parte del Comune. Questa dichiarazione infatti va presentata solo se il fabbricato, già presente in atti al NCEU, diventa collabente. Ciao e buon lavoro
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ale81
Iscritto il:
28 Aprile 2006
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Bulåggna (Bologna)
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Si, è vero, confermo: in caso di nuova iscrizione al catasto fabbricati, ai soli fini dell'identificazione catastale, di immobili non idonei all'uso e incapaci di produrre reddito, occorre solo dichiarazione del tecnico firmatario del documento, che dichiarerà sotto la proprie responsabilità lo stato dell'immobile; come stabilito dalla nota C3/95/98 dl 22 ottobre 1998 del servizio tecnico III della Direzione centrale del Catasto, dei servizi R.II. :wink:
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geo-91
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25 Febbraio 2005
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Pescopagano
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"ale81" ha scritto: Per dichiarare un fabbricato collabente occorre procurarsi attestazione di collabenza ed inagibilità rilasciata dal Comune. Aggiungo: Come suggerito dalla Direzione Centrale del Catasto con nota C3/494 dell'11/12/1997, io in relazione scriverei anche: "Unità immobiliare dichiarata permanentemente inagibile dal comune di .... con nota prot. .... del ....." Ciao Nota superata dalla C3/95/1998 del 22/10/1998 ............ vedere ultimo capoverso, non serve la certificazione del Comune poichè viene dichiarato dal tecnico e committente. Ciao Nicola
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studioGC
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23 Dicembre 2005
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"yurpi" ha scritto: Ciao ti consiglio di aggiungere nella relazione la seguente frase: Fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti della ruralità in data 31.12.1984 Eviterai di pagare le sanzioni. Buon lavoro, ciao Salve a tutti, A mio modesto avviso non è affatto necessario inserire una data di perdita di ruralità. Sia che la perdita dei requisiti sia avvenuta da 1 anno che da 10 anni, non è sanzionabile ad oggi, in quanto il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2008. E gli aspetti fiscali, in ogni caso vengono fatti risalire al 01/01/2007. Mettere una data come 1984 non serve a nulla, forse tra 5 - 6 anni mettere 2008 serve... Saluti
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amicochesaascoltare
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05 Marzo 2008
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"ale81" ha scritto: Si, è vero, confermo: in caso di nuova iscrizione al catasto fabbricati, ai soli fini dell'identificazione catastale, di immobili non idonei all'uso e incapaci di produrre reddito, occorre solo dichiarazione del tecnico firmatario del documento, che dichiarerà sotto la proprie responsabilità lo stato dell'immobile; come stabilito dalla nota C3/95/98 dl 22 ottobre 1998 del servizio tecnico III della Direzione centrale del Catasto, dei servizi R.II. :wink: Dove la trovo questa nota che hai citato?
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