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in merito all'oggetto dell'argomento mi trovo a scrivervi perchè sono in diatriba con un Comune, dove ho depositato tipo di frazionamento elaborato per conto del Demanio richiedendo l'esenzione dei bolli, diritti e imposte.
Bhe dopo aver affettuato il deposito, che ormani avviene on-line mi ritrovo col procedimento sospeso perchè il tecnico del comune mi chiede il versamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria.
Per il bollo ho fatto riferimento al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, Tabella Allegato B, punto 16;
Per i diritti di segreteria Legge 8-6-1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni;
Addirittura mi chiede dei diritti di istruttoria a qualcosa non da istruire ma solo depositare e inerente una lavorazione non a conto di un privato ma nell'interesse dello Stato.
Qualcuno ha avuto dei casi simili con cui confrontarmi o sa darmi delle delucidazioni che mi sfuggono...?!
Buonasera. Purtroppo si: le esenzioni di bolli e tributi catastali riguardano imposte erariali a favore dello Stato e vengono gestite dall'Agenzia delle Entrate in fase di invio del frazionamento, ai sensi delle norme citate. La diatriba è con il Comune, che pretende quelle somme a titolo di diritti di segreteria ai sensi delle varie "Leggi Bassanini": prevedono l'autonomia degli enti locali riguardo a questi procedimenti, che rientrano nei "servizi" erogati dalle amm.ni comunali. Molti Comuni hanno deciso di far pagare il "servizio" * imponendo somme diverse (so di 20 euro ma so anche di 50 euro) e purtroppo possono farlo, perchè quelle norme che ha citato, essendo vecchiotte, non prevedono l'esenzione anche dai diritti di segreteria dei Comuni, che possono anche inventarsi quei "diritti di istruttoria", purtroppo. In questa autonomia, però, non viene meno la necessità di un atto amministrativo municipale che istituzionalizzi questi diritti e dica chiaramente qual'è il funzionario delegato al procedimento; secondo me c'è (figuriamoci se sono tanto sprovveduti) però non credo che con i presupposti indicati potrebbe vincere la diatriba ... nel mio caso non ci riuscii.
La stragrande maggioranza dei comuni non richiede alcun pagamento, qualcun altro invece ci lucra.
Ne abbiamo discusso più volte, a mio avviso per ottemperare agli obblighi di legge, ossia quanto previsto dall'art. 30 c. 5 DPR 380/01 (ex art . 18 l. 47/85) basta notificare ovvero trasmettere l'atto al protocollo del comune.
Con l'avvvento del telematico, è evidente che non è più necessario allegare la prova dell'avvenuto deposito (il classico timbro sul mod. 51) tanto è vero che il tutto si autocertifica, pertanto, dal momento in cui si è trasmessa una pec al comune, molto spesso giungono anche risposte automatiche con il protocollo, si è ottemperati agli obblighi di rendere edotto il comune, il quale a sua volta, se lo riterrà esperirà i dovuti controlli.
Io faccio sempre così e talvolta chiamo per avere il protocollo, ma giusto per un eccesso di zelo.
Caso a parte è il comune di Napoli, di cui nemmeno ne parlo per le assurdità che richiede in termini economici e documentali, manifestando un enorme abuso di potere, tuttavia anche in questo caso, sono più che tranquillo nel trasmettere il TF alla pec del protocollo.
Nella zona in cui opero, è entrato in funzione il portale che certifica in automatico e pertanto il problema è risolto.
In precedenza anche io inviavo il TF per PEC al protocollo, senza aspettare alcuna attestazione.
Pensate che vi era un tecnico comunale (che ora è IMMeritatamente in pensione) il quale pretendeva di APPROVARE i TF e si sentiva offeso a morte dalle mie PEC !
Aspetto che tusare ci illumini sulla questione del bollo.
per la precisione: "Per ottenere l’attestazione di avvenuto deposito di frazionamento, è necessario presentare presso il Polo catastale l’atto di aggiornamento. Su tali copie verranno riportati data ed estremi di protocollo dell’atto di deposito e successivamente alla protocollazione il tecnico di parte potrà inviare all'Agenzia delle Entrate l’atto di aggiornamento per via telematica.
Trasmissione via PEC o posta In casi particolari (ad esempio residenza o iscrizione ad albi professionali fuori provincia) per agevolare il tecnico di parte nell'operazione di deposito dell’atto di aggiornamento, è possibile inviare il documento via PEC o a mezzo posta raccomandata.
L’ufficio apporrà, a pag. 2 del documento, data ed estremi di protocollo di avvenuto deposito, per poi ritrasmette al tecnico la scansione della pagina via email. Solo successivamente il tecnico di parte potrà inviare all'Agenzia l’atto di aggiornamento per via telematica.
Il semplice invio del documento via PEC o posta non equivale all'acquisizione dell’atto da parte del Comune di Milano, pertanto non costituisce attestazione di avvenuto deposito.
però, restando alla domanda iniziale, scrivono: "I depositi del tipo di frazionamento, effettuati per ragioni di pubblico interesse, a cura dell'Amministrazione comunale oppure dello Stato, della Regione o della provincia, sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria
(delibera di Giunta Comunale n. 1887 del 20 novembre 2009)."
segue ...
3) Comune di Torino: 11.70 + 11.70 ? Divisi fra diritti comunali e "cassa edilizia" (mai sentita)?
P.S.: minuscole, maiuscole, grassetti, corsivi ecc. ecc. non sono stati inseriti deliberatamente dall'autore, che diffida da qualsivoglia maliziosa e /o malevola interpretazione di vicinanza geografica e/o affettiva con i Comuni citati
Buonasera a tutti, mi allaccio a questo post per esporvi il mio dubbio.
Vorrei sapere nell'invio via pec che tipo di elaborato allegate. Mi spiego meglio...file pdf generato da pregeo firmato da voi digitalmente...o scansione cartacea del pdf contenente firma parti e vostro timbro..??
In questa seconda ipotesi eventualmente lo firmate anche digitalmente..??
Poi in particolare dovendo operare a Roma (municipio XV) chiedo ai colleghi del posto se possono delucidarmi su eventuali procedure che l'ufficio preposto del Comune, predilige..
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