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Paolo_Campioni
Iscritto il:
30 Gennaio 2006
Messaggi:
671
Località
Piacenza
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Decreto Ministero delle Finanze n. 28 del 1998: "A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'." Queste tipologie di immobili possono NON essere denunciati in Catasto. Se però uno vuole presentare l'ampliamento di un piccolo portico al servizio di una unità immobiliare e quindi ripresentare la corretta planimetriva DEVE precedentemente compliare l'apposito Tipo Mappale. Ciao Paolo
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geobax
(GURU)
Iscritto il:
17 Maggio 2005
Messaggi:
2196
Località
Biella
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...direi che devi presentarlo, anche ai sensi del comma 336 della L.311/2004 e della circ. 1/2006. L'ampliamento di fabbricato è contemplato nell'art. 6 del dm 28/98 quale aggiornamento trattabile in modalità semplificata, se inferiore al 50% della superficie occupata esistente. CIAO
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