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Modesta Entità per linee tratteggiate e puntinate (chiuse) maggiori di 20 mq. |

SIMBA4
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Salve Qualche giorno fa sono stato ad un convegno su Pregeo e Docfa e fra le tante novità ne è emersa una che a me pare un po strana, in sostanza un refferente catastale ha affermato che le nuove costruzioni isolate in linea tratteggiata o puntinata maggiori di 20 mq. devono obbligatoriamente essere inserite in mappa con aggancio ai fiduciali (salvo annullamento del tipo dopo l'approvazione automatica). Sapreste dire se ciò è normativamente corretto?, perchè fino poco tempo fa a Rovigo si presentava, qualsiasi fosse l'entità della nuova costruzione, con modesta entità senza aggancio ai fiduciali. Saluti cordiali
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it9gvo
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trappeto
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La soluzione del diverbio sta nel seguente: art. 7 D.M. 28/1998 ""Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. Testo: in vigore dal 11/03/1998"" 1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di... ...Omissis Faccio presente che l'Agenzia delle Entrate ( regionale!) (Territorio) di Pisa, con lettera prot.1258 del 20/04/2015, inviata agli Ordini e Collegi Professionali di Pisa, ha dato disposizioni di obbligatorietà per la redazione di atti di aggiornamento da rappresentare con linea tratteggiata o puntinata se di superficie maggiore di 20 mq. Ciò in netto contrasto con le disposizioni generali della Superiore Direzione Centrale dell'Agenzia, come chiaramente desumibile agli art.li 6 e 7 del citato D.M.F. 28/1998. Buon lavoro
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SIMBA4
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Grazie Giovanni Tuttavia le mie perplessità rimangono comunque e cercherò con un esempio a spiegarle: se io redigo un tm di una tettoia di 22 mq a linea tratteggiata, posso utilizzare la macro categoria semplificata? O devo utilizzare la ordinaria? Saluti cordiali
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it9gvo
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trappeto
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- Semplificata...se redigi in Modesta Entità. - Ordinaria...... se vuoi (per libera scelta) appoggiare ai PF. Buon lavoro
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SIMBA4
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Anch'io la penso come te Giovanni, ma purtroppo a Rovigo, come ricordavo al convegno, il referente catastale (che sarebbe quello che controlla i tipi successivamente all'approvazione automatica) ha detto tassativamente che i tm in linea puntinata o tratteggiata superiori a 20 mq devono obbligatoriamente essere redatti con aggancio ai fiduciali (pena l'annullamento successivamente). Io leggendo il dm 28 del 1998 art. 6 comprendo che una casistica, pur essendo superiore a 20 mq., può essere presentata in modalità semplificata: Art. 6. Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria 1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Saluti cordiali
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EALFIN
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A mio avviso una costruzione che viene riportata in mappa anche se con in linea tratteggiata o punteggiata, in linea precauzionale e in caso di superficie coperta superiore a 20 mq., non dovrebbe beneficiare della procedura modesta entità di Pregeo. Detta superficie potrebbe anche essere maggiore nel caso di costruzioni precarie oppure di tettoie di modesta consistenza planovolumetrica. Però poiché non è dato di sapere a quanto ammonta la modesta consistenza planovolumetrica si ha sempre il rischio di cadere nelle mani del tecnico catastale di turno che può stabilire egli qual'è l'esatta modesta consistenza planovolumetrica. Naturalmente prima dell'avvento dell'approvazione automatica bastava indicare nella relazione Pregeo i dati volumetrici del fabbricato modesto e se veniva approvato in manuale non poteva essere messo in discussione (in linea teorica), anche in futuro, il ricorso alla modesta entità. In tutti gli altri casi, se un tipo viene annullato dopo l'approvazione automatica e non ne condividiamo le motivazioni, bisogna fare ricorso alle sedi competenti con la speranza che qualche organo giurisdizionale riconosca o meno l'operato corretto della procedura adottata. Con i tempi e con i costi della giustizia il gioco non vale candela. Fermo restando che il Giudice potrebbe darti torto. Poi quale cliente asseconderebbe le tue tesi in caso di ricorso visto che il Cliente medio vuole pagare il meno possibile e non sa, non vuole sapere, o altro delle motivazioni per cui debba essere presentato un ricorso contro un provvedimento di annullamento del tipo mappale? Morale della favola il Cliente pagherà di più il tipo mappale appoggiato ai P.F. e quindi noi ci leviamo il peso di complicazioni future.
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it9gvo
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trappeto
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D.M.F.28/1998 - art.6: Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. Testo: in vigore dal 11/03/1998 1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c)omissis Non riesco a comprendere come sia possibile dare a delle parole chiarissime un significato completamente diverso o comunque stravisato!!! Facciamo una considerazione: se il relatore del suddetto disposto b) ( manufatti precari, ecc.) avesse voluto limitarne la superficie fino a 20 mq., avrebbe senz'altro ripetuto tale limite anche per essi e non avrebbe invece usato la formula "purchè abbiano modesta consistenza planovolumetrica!!!" E' chiaro quindi che nella suddetta lettera b) sono previste costruzioni con superficie anche di oltre 20 mq. e solamente con la limitazione (modesta consistenza planovolumetica). Purtroppo tale formulazione ha lasciato nel dubbio la valutazione della "modesta consistenza planovolunetrica" e alcuni Uffci hanno arbitrariamente stabilito in 20 mq. il limite di tale "modesta consistenza planovolumetrica". Sarebbe stato meglio che i suddetti Uffici Regionali avessero posto un quesito alla Direzione Centrale in modo da dare un'unica direttiva a tutti gli Uffici periferici. Buon lavoro
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John_Pippero
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"it9gvo" ha scritto: D.M.F.28/1998 - art.6: Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. Testo: in vigore dal 11/03/1998 ... b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c)omissis Non riesco a comprendere come sia possibile dare a delle parole chiarissime un significato completamente diverso o comunque stravisato!!! Facciamo una considerazione: se il relatore del suddetto disposto b) (manufatti precari, ecc.) avesse voluto limitarne la superficie fino a 20 mq., avrebbe senz'altro ripetuto tale limite anche per essi e non avrebbe invece usato la formula "purchè abbiano modesta consistenza planovolumetrica!!!" E' chiaro quindi che nella suddetta lettera b) sono previste costruzioni con superficie anche di oltre 20 mq. e solamente con la limitazione (modesta consistenza planovolumetica). Buon lavoro La formula "purchè abbiano modesta consistenza planovolumetrica" è riferito a quanto dispone l'art.3 comma 3 lettera e) stesso decreto, secondo il quale sono prive di interesse ai fini dell'inventariazione a norma dell'art. 3 co. 1, a meno di ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a m. 1,80, purchè di volumetria inferiore a 150 mc. Per questa tipologia di manufatti non c'è proprio obbligo di inventariazione nè di aggiornamento della mappa se non suscettibili di reddito. Saluti
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it9gvo
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trappeto
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John Pippero, mi pare che stiamo facendo un pò di confusione: l'art. 3 comma 3 lettera e del DM 28/1998, stabilisce delle misure minime dei manufatti, altezza utile inferiore a m.1.80 e volumetria inferiore a 150 mc. (tettoie, porcili, ecc.) per stabilire la non obbligatorietà della denuncia al Catasto: tale articolo non ha alcun riferimento alla "Modesta Consistenza planovolumetrica" di cui all'art.6 lettera b, le cui dimensioni rimangono non stabilite. Buon lavoro
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SIMBA4
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve tanto per approfondire l'argomento, una tettoia, a servizio già di una azienda agricola esistente, (da inserire in mappa a linea tratteggiata) inferiore a 150 e di sup 25 mq. come la inserisco in mappa? Semplificata? o Ordinaria? O meglio la semplificata è ammessa? Lo stesso discorso si potrebbe fare per le vasche e interrati. Saluti cordiali
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John_Pippero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"it9gvo" ha scritto:
...l'art. 3 comma 3 lettera e del DM 28/1998, stabilisce delle misure minime dei manufatti, altezza utile inferiore a m.1.80 e volumetria inferiore a 150 mc. (tettoie, porcili, ecc.) per stabilire la non obbligatorietà della denuncia al Catasto: tale articolo non ha alcun riferimento alla "Modesta Consistenza planovolumetrica" di cui all'art.6 lettera b, le cui dimensioni rimangono non stabilite. Se non avessero inserito la formula del "purchè..." nell'articolo 6 non avrebbero escluso dalle modeste entità, o procedura semplificata, i manufatti elencati con altezza inferiore ai mt.1,80 e volume inferiore ai 150 mc. che sarebbero stati obbligatoriamente suscettibili di inserimento in mappa in contrasto con l'art.3. Saluti "Simba4" ha scritto:
...una tettoia, a servizio già di una azienda agricola esistente, (da inserire in mappa a linea tratteggiata) inferiore a 150 e di sup 25 mq. come la inserisco in mappa? Semplificata? o Ordinaria? O meglio la semplificata è ammessa? Lo stesso discorso si potrebbe fare per le vasche e interrati. Per come la intende il catasto ora, la tettoia accessorio di una azienda agricola, avendo non autonoma redditualità ma altezza superiore a 1,80 mt e superficie superiore ai 20 mq. dovrà essere inserito in mappa, censito graffato all'unità principale e il rilievo appoggiato ai PF in ordinaria. Saluti.
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SIMBA4
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Salve la circ. 30/E del 2014 a pag. 5 punto c) dice chiaramente (e senza specificare il limite dei 20 mq. o del 50%) quali sono i fabbricati o volumi che possono usufruire della procedura semplificata per essere inseriti in mappa. Detto punto c) fa intendere (altrimenti sarebbe stato superfluo scriverlo) che sicuramente certi volumi si possono inserire in mappa con la semplificata (anche se superiori a 20 mq) basta che rispettino il limite della modesta consistenza plano-volumetrica. Direi che sarà una battaglia con la propria Agenzia di competenza per farglielo capire, ma io non demordo. Saluti cordiali
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robertopi
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A mio avviso una tettoia non va rappresentata in linea tratteggiata ma continua, per quanto riguarda la scarsa rilevanza, c'è da dire, che tutto ciò che viene rappresentato in linea puntinata o tratteggiata, non ha alcun obbligo di rilievo con appoggio ai PF, ogni diversa interpretazione è un abuso, quindi se l'UP obbliga alla procedura prevista dalla circ. 2/88, ciò che si inserisce, a questo pèunto, non andrà indicato con linea tratteggiata o puntinata. Ho trattato diversi casi di inserimento in mappa di opere idrauilche interrate, impossibili da rilevare (vuoi perchè sono in esercizio, vuoi perchè sarebbe complicatissimo o proprio per inaccessibilità), tutte in linea puntinata e numero tra parentesi a superficie zero, se l'Ufficio avesse posto obiezioni le opzioni sarebbero state due: non inserire nulla in mappa o l'UP l'avrebbe rilevate autonomamente .........gratis ovviamente. saluti
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SIMBA4
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Roberto grazie anche del tuo supporto, anch'io fino a prima del convegno che ho assistito ho sempre presentato le linee tratteggiate/puntinate (di qualsiasi dimensione) con metodo di modesta entità. Ma ora la questione, con l'avvento del nuovo pregeo, si è un po più complicata, nel senso che se tu guardi in pregeo quando segli la semplificata si apre DM 28/98 art. 6 e 7, e questo è proprio il motivo della mia discussione che ho aperto. Consiglio a tutti di confrontarsi con il proprio ufficio di competenza al fine di non vedersi annullato qualche tipo approvato con procedura automatica. Ciao
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it9gvo
(GURU)
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trappeto
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"SIMBA4" ha scritto: Roberto grazie anche del tuo supporto, anch'io fino a prima del convegno che ho assistito ho sempre presentato le linee tratteggiate/puntinate (di qualsiasi dimensione) con metodo di modesta entità. Ma ora la questione, con l'avvento del nuovo pregeo, si è un po più complicata, nel senso che se tu guardi in pregeo quando segli la semplificata si apre DM 28/98 art. 6 e 7, e questo è proprio il motivo della mia discussione che ho aperto. Consiglio a tutti di confrontarsi con il proprio ufficio di competenza al fine di non vedersi annullato qualche tipo approvato con procedura automatica. Ciao L'Ufficio a cui appartengo territorialmente accetta anche oggi aggiornamenti di superficie maggiori di 20 mq., da rappresentare con linea tratteggiata o puntinata. Non più di un mese fa ne ha accettato e approvato uno. Buon lavoro
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