"vordcienpion" ha scritto:
Grandi ragazzi!
come pensavo,
un ultima curiosità: cosa potrebbe fare il nostro collega per correggere il suo atto di aggiornamento?
saluti e ancora grazie
Non sono certo che ricorra il caso di cui appresso, al massimo gli fanno integrare il libretto delle misure ( se non è recidivo).
estratto da:
COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI PRATO
Prontuario di riferimento per la redazione
dei tipi di aggiornamento al Catasto terreni
10. ESITI DEL CONTROLLO
In fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato per la verifica,
potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, rispetto alle misure
rappresentate nello stesso atto.
Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di
dividenti e/o spigoli di fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze
ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento approvati negli anni precedenti e non
sottoposti ad attività di controllo.
In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a controllo diretto che per quelli precedenti
che evidenziano differenze superiori alle tolleranze ammissibili, nelle misure di alcuni
elementi che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella Lettera-
Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora opportunamente riviste ed aggiornate
come segue:
1. si dovrà procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti catastali
sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò per ogni atto di aggiornamento
che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di
aggiornamento;
2. contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed alla Ditta
intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica notificando, altresì, a quest’ultima
l’apposizione dell’annotazione di riserva sulle particelle interessate dall’atto.
In questi casi, la Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento
contestato, ai fini della eliminazione della annotazione di riserva, dovrà presentare un atto,
a rettifica del precedente, che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite
nella sopra richiamata lettera-circolare.
Le irregolarità e le discordanze rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento
verificati con esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi professionali di
appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con
cadenza trimestrale.
Le Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle disposizioni, con la presente
impartite, da parte degli Uffici dipendenti.che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di
aggiornamento;