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Autore help x tipo modesta entita' e stralcio area sedime

boluigi

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01 Settembre 2003

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 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2006 alle ore 09:13

Ciao a tutti, devo accatastare un piccolo fabbricato in una zona boschiva e difficile.
questo fabbricato ha le dimensioni di metri 5x4 e e' allinterno di una particella di 2000 mq.

Naturalmente vista la zona operero' per modesta entita', pero' ho 2 domande da farvi:

1) pensate che mi accettino il fabbricato con tutta la particella come corte?

2) se mi obbligano a frazionare, passando all'urbano solo la parte occupata dal fabbricato, posso farlo sempre per modesta entita'?

grazie

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Autore Risposta

GLAPA

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08 Marzo 2006

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Vicenza

 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2006 alle ore 13:14

Un caso simile e' capitato anche a me, devi fare un tipo mappale con stralcio d'area con appoggio quindi ai pf. Buon lavoro.

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follia

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20 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2006 alle ore 14:48

Non è possibile passare al NCEU l'intera particella. Se il fabbricato non ha di fatto una corte pertinenziale - e sembrerebbe questo il caso visto che l'edificio è di ridotte dimensioni ed è all'interno di una zona boschiva - è sufficiente predisporre il tipo mappale in modesta entità.
L'utilizzo dei punti fiduciali è necessario nel caso in cui si debba stralciare - oltre al sedime del fabbricato - anche un'area scoperta di pertinenza.

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boluigi

Iscritto il:
01 Settembre 2003

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 20:45

grazie, dunque nel mio caso devo stralciare solo l'area di sedime e quindi posso operare in modesta entita'?

Devo effettuare il deposito in comune?

grazie

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alfio
Alfio Stazzoni

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14 Luglio 2003

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Siena

 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 22:26

Se passi all'urbano il solo fabbricato, devi attribuirgli comunque una nuova particella togliendo la graffa, in quel caso penso che sia necessario il deposito in Comune, mi sembra che anche le ultime precisazioni della AdT vadano in questo senso.

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boluigi

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01 Settembre 2003

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2006 alle ore 23:06

grazie Alfio, posso pero' a prescindere dal deposito o no fare il rilievo come modesta entita' appoggiandomi solo ai vertici del lotto senza l'ausilio dei fiduciali?


p.s. la zona tra l'altro e' fitto bosco raggiungibile a piedi in un ora e senza pf nelle vicinanze. tra l'altro anche istituendone occorrerebbero minimo 10-20 stazioni per collegarli!

grazie ancora

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follia

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20 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 14:44

Vediamo tutti i casi che possono verificarsi:

1) fabbricato entro 20 mq di sedime senza rappresentazione di corte pertinenziale: l'atto di aggiornamento può essere redatto con la normativa semplificata e NON deve essere depositato in Comune.
2) fabbricato entro 20 mq di sedime con relativa corte pertinenziale da stralciarsi dalla maggiore consistenza della particella originaria: l'atto di aggiornamento va eseguito secondo la procedura ordinaria (punti fiduciali) e va depositato in Comune (circolare 7/1992).
3) fabbricato entro 20 mq di sedime già rappresentato in mappa graffato al terreno circostante (non mi pare sia comunque il caso illustrato da Boluigi): per lo stralcio del sedime del fabbricato dal terreno è sufficiente un tipo di conferma (senza misure) che deve essere depositato in Comune.

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boluigi

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01 Settembre 2003

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 15:17

grazie della risposta, il mio e' il caso 1)

1) fabbricato entro 20 mq di sedime senza rappresentazione di corte pertinenziale: l'atto di aggiornamento può essere redatto con la normativa semplificata e NON deve essere depositato in Comune.

Pero' l'ute mi dice che devo depositarlo anche in comune!!!!

Mi daresti i riferimenti di legge che non obbligano il deposito?
grazie ancora

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follia

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20 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 16:25

Il caso è trattato nella circolare 7/1992 che ho citato e che trascrivo:

CIRCOLARE N. 7/92

OGGETTO: Trattamento tipi mappali –Modifica circolare 15/85.

Come è noto l’applicazione delle recenti disposizioni impartite con la circolare n° 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell’atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.
Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza particellare – ora trattate nell’ambito applicativo espresso nella circolare 15/85 –verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all’art. 8 della legge n. 679 del 1° ottobre 1969, per i quali la possibile certificabilità degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive.
Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata circolare 15/85, che vengono assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 legge 47/85) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l’individuazione dei lotti su cui è stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute configurarsi nell’atto di aggiornamento.
Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella circolare n. 2/84 e seguenti nonché nella circolare n. 2/88 e seguenti, semprechè non rientrino nella fattispecie contemplata nell’art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.
Gli Uffici Tecnici Erariali sono invitati a trasmettere, nel comune interesse, copia della presente circolare agli Ordini e Collegi professionali delle rispettive province.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Il Direttore Generale
Roma, 27/07/1992

A me pare molto chiara.

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