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marcom
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Perchè non ti limiti a fare un docfa per divisione e crei due sub separati???
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marra1
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Provincia di Avellino
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Certo che si può, redigi un tipo mappale conservando il mappale attuale per uno di essi ed assegnando un nuovo numero all'altro, poi procedi con il Docfa per divisione con lo stesso sitema del mappale.
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geobax
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"marra1" ha scritto: Certo che si può, redigi un tipo mappale conservando il mappale attuale per uno di essi ed assegnando un nuovo numero all'altro, poi procedi con il Docfa per divisione con lo stesso sitema del mappale. Devi predisporre un Tipo Frazionamento e non un Tipo Mappale, ricercate l'argomento alla circ. 14063 del 22-02-2005, oltre che la più recente circolare 1 del 15-01-2007. ciao
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numero
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prato
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Ritengo che nel caso in oggetto la procedura più corretta ai sensi della circ.2/84 è quella del frazionamento tramite redazione/variazione di elaborato planimetrico con attribuzione di nuovi sub.. Il frazionamento con attribuzione di nuovi identificativi sulla mappa dovrebbe essere delegato solo a casi specifici, come ad esempio stralcio di aree destinate ad esproprio e/o cessione al comune, ecc. saluti
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lucanto
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Nel caso di variazione del lotto edificato, con la costituzione quindi di due lotti separati, la procedura corretta secondo me, è quella indicata da geobax, ossia tipo di frazionamento con pregeo. Nel caso in cui il lotto edificato rimane lo stesso, ma vengono attribuite corti esclusive a due unità diverse, si presenterà solamente la variazione all'urbano. Buon lavoro
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geobax
(GURU)
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17 Maggio 2005
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Biella
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"pppprp" ha scritto: in modo che ogni fabbricato abbia una sua particella. Il tipo di frazionamento è l'unica via per identificare univocamente ciascun fabbricato, come dispone anche l'art. 4 dm 28/98. Con il solo Docfa otterrai una subalternazione dello stesso mappale, ovvero una diversa distribuzione interna al lotto urbano. ciao
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it9gvo
(GURU)
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trappeto
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Confermo quanto detto da Geobax: Con l'operazione richiesta si va a modificare il preesistente lotto edificato per cui l'unico sistema è redigere un tipo di frazionamento (naturalmente depositato al Comune). Ciao
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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confermo anche io. A parte che il pregeo 10, che come sappiamo è fondamentalmente una raccolta di leggi, circolari e la sua interpretazione definitiva, ha stabilito una tipologia apposita, la 16 variante b, che ha come schema il frazionamento, la possibilità di fare l'operazione con l'elaborato planimetrico (come dice la circolare 2/84) od il frazionamento, è stata definitivamente chiarita con la nota prot. 2661 del 13/01/2003 : Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare Prot. N° 2661 Roma 13 gennaio 2003 Alle Direzioni Compartimentali LORO SEDI e, p.c. Al Servizio Ispettivo SEDE OGGETTO: Frazionamento di area urbana. Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana. In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni. Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni sopra riportate. IL DIRETTORE CENTRALE F. to (Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA) quindi, nel caso in questione, siccome i due fabbricati seguiranno una strada diversa, uscendo dal "lotto edificato", avranno una nuova vita, ognuno con il suo numero di particella ed il suo elaborato planimetrico, se necessario. saluti paolo
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robeci
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"pzero" ha scritto: confermo anche io. A parte che il pregeo 10, che come sappiamo è fondamentalmente una raccolta di leggi, circolari e la sua interpretazione definitiva, ha stabilito una tipologia apposita, la 16 variante b, che ha come schema il frazionamento, la possibilità di fare l'operazione con l'elaborato planimetrico (come dice la circolare 2/84) od il frazionamento, è stata definitivamente chiarita con la nota prot. 2661 del 13/01/2003 : Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare Prot. N° 2661 Roma 13 gennaio 2003 Alle Direzioni Compartimentali LORO SEDI e, p.c. Al Servizio Ispettivo SEDE OGGETTO: Frazionamento di area urbana. Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana. In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni. Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni sopra riportate. IL DIRETTORE CENTRALE F. to (Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA) quindi, nel caso in questione, siccome i due fabbricati seguiranno una strada diversa, uscendo dal "lotto edificato", avranno una nuova vita, ognuno con il suo numero di particella ed il suo elaborato planimetrico, se necessario. saluti paolo ma all'Agenzia del Territorio di Firenze questa circolare non c'è mai arrivata ?!
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numero
(GURU)
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prato
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premesso che sono d'accordo con quanto sopradetto, nel quesito iniziale non si è specificato che si deve procedere ad un trasferimento di diritti, quindi trattandosi di lotto intestato alla medesima ditta ritengo ancora valida la procedura da me descritta. Se invece si deve effettivamente procedere ad un trasferimento di diritti è senz'altro corretto procedere alla presentazione del tipo di frazionamento. saluti
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robeci
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Toscana
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premesso che dal mio punto di vista l'Agenzia del territorio farebbe meglio a chirire una volta per tutte le modalità con cui si fraziona un ente urbano, qualunque sia la causa (esproprio, trasferimento diritti, ...), vorei far presente che negli esempi allegati al pregeo 10 il frazionamento si fa solo con il mod51FPT ossia FRAZIONAMENTO qualunque sia il motivo. tutti gli altri sistemi TM o TM+FRZ o Elaborato Planimetrico, sono pure interpretazioni date dai singoli tecnici degli Uffici Provinciali.
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paradiso
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golfo di Policastro -SA-
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Alla luce della circolare citata da Pzero ho chiarito alcuni dubbi e interpretazioni ovvero se si tratta di dividere un ente urbano solo allo scopo di modificare i diritti appartenenti a soggetti già titolari sul bene si può formalizzare la divisione col Docfa invece se il frazionamento riguarda porzioni da alienare a ditta non avente (allo stato attuale) alcun diritto sul bene oggetto di divisione allora occorre procedere con TF Pregeo.
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mpsmps
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E' un caso identico al mio: a Benevento ho redatto un Tipo Mappale ove ho diviso l'ente urbano con una linea di frazionamento! Una delle due particelle ha mantenuto lo stesso numero e l'altra ha preso il nuovo... Modello Censuario Mappale Originaria 111 superficie originale Variata 111 superficie variata Costituita AAA superficie rimanente
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lucanto
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E' chiaro che a Benevento sbagliano.
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