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Argomento: Frazionamento NCT con docfa - vi sembra possibile?
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dado48
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"Totonno" ha scritto: io non trovo il giusto motivo per cui la procedura all'urbano non si può fare, citami una circolare, una qualsiasi norma che mi imponga di procedere con il tipo di frazionamento. Riporto l'Articolo 5 del D.P.R. 26/10/1972 nº 650: "Art 5 - Presentazione dei tipi di frazionamento Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto ...." La nota 2661 del 13 gennaio 2003, della Direzione Centrale del Catasto, con oggetto "Frazionamento di area urbana" ( citata in questo Post da Geoalfa), testualmente recita: "In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni." Ulteriori pareri e migliori chiarimenti ? Ciao, buon lavoro a tutti.
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totonno
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"dado48" ha scritto: "Totonno" ha scritto: io non trovo il giusto motivo per cui la procedura all'urbano non si può fare, citami una circolare, una qualsiasi norma che mi imponga di procedere con il tipo di frazionamento. Riporto l'Articolo 5 del D.P.R. 26/10/1972 nº 650: "Art 5 - Presentazione dei tipi di frazionamento Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto ...." La nota 2661 del 13 gennaio 2003, della Direzione Centrale del Catasto, con oggetto "Frazionamento di area urbana" ( citata in questo Post da Geoalfa), testualmente recita: "In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni." Ulteriori pareri e migliori chiarimenti ? Ciao, buon lavoro a tutti. Ti ringrazio Dado48 del puntuale riferimento normativo. Ma nella nota si parla di area urbana facente parte di lotto edificato da frazionare per trasferimento di diritti e si pone il problema se possibile frazionarla oppure no. La questione posta da neroazzurro è differente, perchè il pezzo di terra originario non è parte di un lotto edificato, tant'è che è censito al Catasto dei Terreni, almeno così capisco perchè si sostiene comunque di fare un tipo mappale di conferma per portare la particella all'urbano. (Forse mi sono salvato in calcio d'angolo?) Saluti.
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geocape
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Appunto..se non è parte di lotto edificato non vedo perchè non si debba procedere con un frazionamento al CT. Anche non ci fosse una normativa precisa in merito penso sia la cosa più logica. Dov'è il risparmio a non fare un TF quando devi fare comunque un TM e successiva pratica DOCFA per creazione di due aree urbane compreso EP? Tariffa alla mano e tributi compresi a occhio siamo lì. Senza contare che il CDU devi farlo comunque. In quanto alla parte grafica ribadisco il concetto che non penso dovremmo guardare alla bellezza della mappa così come guardiamo relativamente alla sua precisione; inoltre effettuando il TF ed assegnando numero comunque in seguito avremmo la possibilità di fondere la stessa derivata con l'altra di cui diventa resede..meglio di così per la semplificazione della mappa si muore. Buon lavoro a tutti....
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totonno
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Riprendo coraggio: concordo con Geocape che opta per un tipo di frazionamento che per lui è più logico. Non concordo però con chi sostiene che se si opta per l'altra procedura, dell'elaborato planimetrico per intendersi, è un collega che fa una furbata e che deve poi trovarsi le compiacenze e poi si deve rifare o correggere atti, variazioni ecc.... La normativa è molto chiara su questa questione a mio parere. Saluti.
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jema
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Riassumendo, se non ho compreso male, è intenzione di procedere passando una particella (ora iscritta al Catasto Terreni) al Catasto Fabbricati ed in seguito dividere quest’area mediante Elaborato Planimetrico per attribuirne una porzione come corte esclusiva ad un'u.i.u. già agli atti e la rimanente trasferirla a terzi, il tutto per risparmiare nel complesso qualche baburzolo. Premesso che: "Neroazzurro" ha scritto: ... vorrebbe dire che il TF sono inutili, troppo facile fare 2 righe con autocad ed importare il tutto in docfa L'affermazione è assolutamente errata, poiché l'identificazione di un'area scoperta iscritta al CT può avvenire esclusivamente al Catasto Terreni, attraverso specifico Atto di aggiornamento (leggasi Tipo Frazionamento), oppure come nella situazione prospettata al Catasto Fabbricati. La rappresentazione al Catasto Fabbricati nel caso in esame deve, dopo aver acquisito l'identificativo attraverso un Tipo Mappale per trasformare l’area in questione in Ente Urbano, avvenire attraverso un Elaborato Planimetrico che dovrà necessariamente garantire la possibilità di ripristino delle attuali intenzioni dei soggetti interessati. Il fatto che troppo spesso ci si imbatta in Elaborati incompleti o privi delle misure indispensabili per consentire il picchettamento delle dividenti in esso raffigurate, induce coloro che non sono esperti del settore a ritenere, erroneamente, che il Tipo Frazionamento abbia un peso maggiore rispetto ad un Elaborato Planimetrico, mentre così NON è. "Neroazzurro" ha scritto: ... Un'area la tiene e l'altra la cede Ritengo, ma bisognerebbe toccare con mano (come diceva Tommaso), che alla fine della storia saremo di fronte ad un'unità immobiliare correttamente graffata alla sua corte esclusiva intestata alla ditta Caio e ad un'Area Urbana intestata alla ditta Sempronio proprietario di un’immobile urbano ubicato probabilmente (?) nei paraggi. Dal punto di vista catastale, niente da dire; da quello assai molto più rilevante del soggetto Committente, mi riferisco a quello economico, ho l'impressione che il Sempronio di turno potrebbe avere la sorpresa (entro il prossimo lustro) che l'Ufficio Tributi Comunale proceda all'accertamento per quanto interessa l'ICI non versata sull'area edificabile, considerato che la scoperta di un bene in categoria F1, a diversi zelanti impiegati comporta il benefico effetto paragonabile alla scoperta di un introvabile quadrifoglio. Spero solamente che tale "fastidio" compensi il vantaggio raccolto nell’immediato!
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totonno
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Eccezionale, la risposta che volevo scrivere io ma che non mi veniva fuori l'ha invece scritta perfettamente Jema con il quale mi complimento. Vorrei però, se mi riesce, chiarire l'aspetto ICI perchè secondo me si porrebbe lo stesso rischio anche nel procedere con il tipo di frazionamento, la cosa non cambia e sarebbe anche peggiore perchè quando su un terreno cambio qualità da, per esempio seminativo, a giardino pertinenziale, e l'uso lo conferma, andrebbe comunque fatto aggiornamento catastale e questo dal punto di vista urbanistico non comporta nè aumenti di volume nè obbligo di alcun progetto comunale in quanto non si va a fabbricare alcunchè. La destinazione del terreno non deve essere modificata ed in contrasto con le normative e regolamenti urbanistici ed il cambio di destinazione da terreno seminativo a giardino non va in contrasto con le stesse. Il comune troppo zelante che eventuamente accerta una cosa simile ai fini ICI va incontro sicuramente a contenzioso non a suo favore. Le categorie F1 sono facilmente rintracciabili agli uffici che potrebbero richiedere la variazione in altre categorie con rendita, penso però che oltre gli avvertimenti questi non vadano perchè ci sono ancora in giro aree urbane che ancora legittimano la loro destinazione e non troverebbero altre sistemazioni perchè in effetti non hanno potenzialità reddituali e sono aree chiaramente non fabbricabili. E' più probabile l'accertameto dell'ufficio per quanto riguarda il valore dell'appezzamento di terreno che si va a trasferire, ma il problema rimane anche se l'appezzamento è originato da tipo di frazionamento. Vado a letto. Una cordiale buonanotte a tutti i colleghi. (Domani rileggo quanto ho scritto, speriamo che non siano sciocchezze le mie.)
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Neroazzurro
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Il docfa è stato approvato, sono state realizzate due aree urbane (F1) ed ora procederanno all'atto di cessione (al comune), a me comunque non mi sembra molto corretto come modo di operare
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totonno
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Grazie dell'informazione sull'esito, Neroazzurro. Te rimarrai sempre perplesso sulla correttezza del lavoro svolto ma quanto meno hai un precedente da tener presente in altri simili incarichi. Lo svolgimento della pratica e la nostra discussione ha arricchito, nella dovuta proporzione, la mia esperienza, e sono contento che a volte le nostre convinzioni trovano conforto nella pratica. Cordiali Saluti da uno di colore Viola.
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geocape
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Per Neroazzuro: Scusa ma forse mi sono perso qualcosa..."ed ora procederanno all'atto di cessione (al comune)" che vuol dire!? Che l'acquirente dei lotti è il comune!? Ma era un esproprio!?
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totonno
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Ma pensa te..., abbiamo trovato l'acquirente "compiacente".... Eh! Eh! Eh! Comunque si aprono da questa nuova informazione altre prospettive... Saluti.
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Neroazzurro
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"geocape" ha scritto: Per Neroazzuro: Scusa ma forse mi sono perso qualcosa..."ed ora procederanno all'atto di cessione (al comune)" che vuol dire!? Che l'acquirente dei lotti è il comune!? Ma era un esproprio!? Non lo sò bene di preciso perchè mi sono completamente disinteressato della cosa, comunque se ho capito bene è una cessione di aree di standard urbanistico
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dado48
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"Neroazzurro" ha scritto: Il docfa è stato approvato, sono state realizzate due aree urbane (F1) ed ora procederanno all'atto di cessione (al comune), a me comunque non mi sembra molto corretto come modo di operare "Totonno" ha scritto: Te rimarrai sempre perplesso sulla correttezza del lavoro svolto ma quanto meno hai un precedente da tener presente in altri simili incarichi. Lo svolgimento della pratica e la nostra discussione ha arricchito, nella dovuta proporzione, la mia esperienza, e sono contento che a volte le nostre convinzioni trovano conforto nella pratica. "Neroazzurro" ha scritto: comunque se ho capito bene è una cessione di aree di standard urbanistico Nei " Quaderni catastali" " Nozione di diritto civile e pratica catastale" " Parte prima" alla " Sezione I: Casistiva applicativa dell'elaborato planimetrico" - " Capitolo 6 - Frazionamento di elaborato planimetrico" ho trovato queste indicazioni, tra l'altro già in altro modo rammentate da Geoalfa, che riporto: 6 - Frazionamento di Elaborato planimetrico i frazionamenti che interessano quanto rappresentato in elaborato planimetrico devono trovare la loro attuazione all'interno dell'elaborato stesso senza, cioè, coinvolgere la mappa del catasto terreni. Quindi attraverso la subalternazione deve essere possibile individuare le porzioni che saranno oggetto di trasferimenti di diritti. Tuttavia non sempre questa procedura è fattibile. Si consideri infatti un lotto urbano da cui bisogna staccare una porzione che deve essere, dopo la realizzazione del documento traslativo, unita ad un altro mappale per costituire un nuovo e diverso lotto urbano ovvero una strada. In questa evenienza, proprio perché deve costituirsi un altro lotto, è necessario frazionare la mappa del catasto terreni con il consueto tipo di frazionamento. Sull'esempio ora rappresentato, sulla gestione del tipo di frazionamento e delle informazioni che devono entrare in possesso del catasto urbano, si considerino le seguenti informazioni che riassumono, sinteticamente, i concetti fin qui illustrati. 1 - Quali sono le eventuali norme che impedirebbero il frazionamento di lotti di terreno - denunciati al catasto dei fabbricati con "l'elaborato planimetrico" - da eseguire attraverso la redazione del consueto Tipo di Frazionamento (Mod. 51) da presentare al catasto terreni? Si esaminino due casi particolari: a) la particella derivata dal T. F. (area cortilizia) dovrà essere fusa con la particella contigua (appartenente alla medesima ditta); b) la particella derivata dal T.F. (porzione di fabbricato, già divisibile cielo-terra, ed area cortilizia) dovrà essere oggetto di documento traslativo per trasferimento di diritti. Si ricorda che il cosiddetto "lotto urbano" viene definito dal Tipo Mappale (allegato al Mod. 3/SPC); tale definizione di lotto urbano può avere luogo da una sola particella originaria, da una nuova particella stralcio da una maggiore consistenza, da una nuova particella fusione di particelle (della medesima ditta) o da una qualche combinazione degli appena elencati casi. Il lotto urbano così proposto al catasto terreni, costituito quindi da una sola particella, viene poi gestito al catasto fabbricati - soprattutto nell'individuazione delle porzioni delle aree scoperte - attraverso il nuovo documento catastale chiamato "elaborato planimetrico". Dunque l'elaborato planimetrico individua e gestisce, mediante la subalternazione di un solo mappale, le uu.ii.uu., le aree comuni, le aree esclusive e quanto altro ricade entro il perimetro del lotto urbano. Tanto richiamato risulta evidente che l'identificazione di un nuovo immobile (porzione di un bene già esistente) deve essere operata, ove null'altro osti, mediante l'ulteriore subalternazione di quella stessa particella che già individua il lotto urbano. Può accadere tuttavia che il nuovo bene da identificare non faccia più parte (o non lo farà successivamente) di quel lotto urbano nel senso che non può più esservi logicamente connesso in quanto "indipendente" dal contesto degli altri subalterni. La causa di questa cosiddetta indipendenza del bene potrebbe essere dovuta a svariati motivi come, ad esempio, la sua futura destinazione (strada), oppure perché diventato pertinenza scoperta di fabbricato di altro lotto (area urbana) o ancora perché dotato di autonomia funzionale e quindi atto a costituire un lotto indipendente e subalternabile a sua volta (porzione di bifamiliare costituita da abitazione, autorimessa e area cortilizia). Nelle fattispecie soprascritte si ravvisa la necessità, in accordo con la normativa vigente, di proporre il Tipo di Frazionamento (Mod. 51) al catasto terreni affinché sia identificata con una nuova particella la porzione cortilizia da passare a strada, l'area urbana da fondere con la particella contigua e la porzione di bifamiliare, divisibile cielo-terra, insieme all'area cortilizia. Si tenga peraltro presente che al Tipo di Frazionamento devono seguire le consuete denuncie di variazione atte ad annullare (salvo che per le strade ove l'operazione risulterebbe molto complessa) l'elaborato planimetrico giacente agli atti sostituendolo con un nuovo elaborato di perimetro ridotto (vedi il caso dell'area urbana) oppure con due nuovi distinti elaborati identificati da una particella ciascuno (vedi l'esempio della bifamiliare); ad ogni modo la denuncia al catasto fabbricati è necessaria per potere acquisire il mappale Nceu da citare sul documento traslativo e da riportare sulla domanda di voltura. Ho preferito riportare tutta la parte del " Capitolo 6", interessante il nostro argomento, per provare a convicere che il TF è il documento che deve essere presentato nel caso in questione. Ulteriori fattivi commenti ??? Ciao, buon lavoro a tutti.
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jema
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"Neroazzurro" ha scritto: ... è una cessione di aree di standard urbanistico Alla luce della nuova informazione fornita devo allinearmi a quanto sostenuto fin dall'inizio da dado48, ma solamente perché nel caso in questione l'area da trasferire consiste in standard urbanistico. Saluti 8)
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dado48
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Innanzitutto, carissimi saluti a Jema, che scrive: [quote]... ma solamente perché nel caso in questione l'area da trasferire consiste in standard urbanistico. [/quote] Però, cocciutamente ([size=9]e mi si perdoni[/size]), riporto ancora altre cause che sono considerate dal " Capitolo 6": Può accadere tuttavia che il nuovo bene da identificare non faccia più parte (o non lo farà successivamente) di quel lotto urbano nel senso che non può più esservi logicamente connesso in quanto "indipendente" dal contesto degli altri subalterni. La causa di questa cosiddetta indipendenza del bene potrebbe essere dovuta a svariati motivi come, ad esempio, la sua futura destinazione (strada), oppure perché diventato pertinenza scoperta di fabbricato di altro lotto (area urbana) o ancora perché dotato di autonomia funzionale e quindi atto a costituire un lotto indipendente e subalternabile a sua volta. Ciao, buon lavoro.
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geoalfa
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