Anche se datata si trascrive una direttiva dell'allora Direzione compartimentale per il Triveneto.
In soldoni la questione mi pare semplice:
1. Se non cambia il lotto urbano si fraziona mediante l'elaborato planimetrico;
2. se cambia il contorno del lotto urbano si frazione con il T.F.;
3. Se taglio cielo-terra si può frazionare con il T.F.(ma è sconsigliabile; si dovrebbe agire con l'elaborato planimetrico;
4. se devo inserire delle costruzioni adopero il T.M;
5. Se devo inserire costruzioni e stralciare per variare i confini del lotto adopero il tipo misto;
6. Se devo inserire costruzioni e non cambio i confini del lotto adopero il T.M. e poi gestisco il tutto con l'E.P.
Beh, ecco comunque la compartimentale. Buona lettura.
Venezia, 23 settembre 1994
Agli Uffici Tecnici Erariali del
Trentino A/A, Veneto e Friuli V.G.
LORO SEDI
All' Ordine degli Architetti
della Provincia di Padova
Galleria Porte Contarine, 4
PADOVA
(Rif.to a foglio del 30.08.94 prot. N° 1525)
Al Dipartimento del Territorio
Direzione Centrale del Catasto,
dei Servizi Geotopocartografici e
della Conservazione dei RR.II.
ROMA
OGGETTO: Frazionamento di ente urbano. Quesito
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova ha chiesto a questa Direzione Compartimentale di conoscere le eventuali norme che impedirebbero il frazionamento di lotti di terreno - denunciati al catasto dei fabbricati con "l'elaborato planimetrico" - da eseguire attraverso la redazione dei consueto Tipo di Frazionamento (Mod. 51) da presentare al catasto terreni ed ha pure evidenziato due casi particolari ossia:
a) la particella derivata dal T.F. (area cortilizia) dovrà essere fusa con la particella contigua (appartenente alla medesima ditta);
b) la particella derivata dal T.F. (porzione: di fabbricato, già divisibile cielo-terra, ed area cortilizia) dovrà essere oggetto di documento traslativo per trasferimento di diritti.
Tanto premesso, e facendo riferimento sia alla Circolare n.° 2/84 che alle disposizioni successive, questa Direzione Compartimentale ricorda che il cosiddetto "lotto urbano" viene definito dal Tipo Mappale (allegato al Mod. 3/SPC); tale definizione di lotto urbano può avere luogo da una sola particella originaria, da una nuova particella stralcio da una maggiore consistenza, da una nuova particella fusione di particelle (della medesima ditta) o da una qualche combinazione degli appena elencati casi.
Il lotto urbano così proposto al catasto terreni, costituito quindi da una sola particella, viene poi gestito al catasto fabbricati - soprattutto nell'individuazione delle porzioni delle aree scoperte - attraverso il nuovo documento catastale chiamato "elaborato planimetrico".
Dunque l'elaborato planimetrico individua e gestisce, mediante la subalternazione di un solo mappale, le uu.ii.uu., le aree comuni, le aree esclusive e quanto altro ricade entro il perimetro del lotto urbano.
Tanto richiamato risulta evidente che l'identificazione di un nuovo immobile (porzione di un bene già esistente) deve essere operata, ove null'altro osti, mediante l'ulteriore subalternazione di quella stessa particella che già individua il lotto urbano.
Può accadere tuttavia che il nuovo bene da identificare non faccia più parte (o non lo farà successivamente) di quel lotto urbano nel senso che non può più esservi logicamente connesso in quanto "indipendente" dal contesto degli altri subalterni. La causa di questa cosiddetta indipendenza del bene potrebbe essere dovuta a svariati motivi come, ad esempio, la sua futura destinazione (strada), oppure perché diventato pertinenza scoperta di fabbricato di altro lotto (area urbana) o ancora perché dotato di autonomia funzionale e quindi atto a costituire un lotto indipendente e subalternabile a sua volta (porzione di bifamiliare costituita da abitazione, autorimessa e area cortilizia).
Nelle fattispecie sopradescritte si ravvisa la necessità, in accordo con la normativa vigente, di proporre il Tipo di Frazionamento (Mod. 51) al catasto terreni affinché sia identificata con una nuova particella la porzione cortilizia da passare a strada, l'area urbana da fondere con la particella contigua e la porzione di bifamiliare , divisibile cielo-terra, insieme all'area cortilizia. Si tenga peraltro presente che al Tipo di Frazionamento devono seguire le consuete denuncie di variazione atte ad annullare (salvo che per le strade ove l'operazione risulterebbe molto complessa) l'elaborato planimetrico giacente agli atti sostituendolo con un nuovo elaborato di perimetro ridotto (vedi il caso dell'area urbana) oppure con due nuovi distinti elaborati identificati da una particella ciascuno (vedi l'esempio della bifamiliare); ad o i modo la denuncia al catasto fabbricati è necessaria per potere acquisire il mappale Nceu da citare sul documento traslativo e da riportare sulla domanda di voltura.
In quest'ultimo caso (la villa bifamiliare) potrebbero tuttavia intervenire altri aspetti che sconsiglierebbero (ma non possono impedire) la presentazione del tipo di frazionamento (Mod. 51), aspetti che non possono essere qui puntualmente elencati in quanto dipendono da fattori locali diversificati da tradizioni consolidate, dall'impostazione storica degli archivi e dall'interattività tra catasto terreni e catasto fabbricati.
Per ovviare a questi inconvenienti, non essendo possibile generalizzare la casistica che potrebbe essere sollevata e ferma restando in ogni caso la vigenza dell'art.5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 650, si suggerisce, in analogia a quanto disposto dalla Circolare n.° 2/1984 a proposito della ricezione dei Tipi Mappale interessanti enti urbani, che nel caso di frazionamenti di enti urbani il professionista, come già è stato sperimentato con successo in qualche Ufficio, acquisisca il visto preventivo del catasto fabbricati e che sul T.F. (ad es. sul Mod. 51 FTP) venga apposta (nell'eventualità di una sempre possibile dimenticanza del professionista) e a cura dell'Ufficio - sezione catasto fabbricati - la dicitura
NECESSITA
ACQUISIRE IDENTIFICATIVO
CATASTO FABBRICATI
allo scopo di allertare quantomeno i deputati alla redazione del documento traslativo e le parti cointeressate, sulla necessità di presentare la prevista documentazione al catasto fabbricati.