"che-brutta-fine" ha scritto:
E' un caso molto strano, concordo anche io che il frazionamento và redatto prima.
Ma poi mi chiedo, se questa sentenza non sia viziata sia nella forma che nel contenuto.
1) perchè una sentenza è comunque un atto traslativo, e che il disposto della Legge 47/85 dice che ogni immobile deve essere individuato catastalmente prima dell'atto traslativo.
2) Se la particella madre è intestata al comune ed all'Ente energia come si fa per usucapirla?
A me sembra che le proprietà degli enti non sono usucapibili da parte di privati.
A Voi non risulta?
dipende se si tratta di patrimonio indisponibile o disponibile, a me sembra quest'ultimo, quindi in se l'usucapione è possibile. quello che per me è sbagliata è la cronologia dell'operazione, prima va fatto il fraz e poi la sentenza e la voltura, comunque in Italia si sa che i giudici fanno quello che vogliono, e poi tanto le volture e le registazioni sono sempre demandate alla parte.
questo caso è capitato anche a me e non c'è stato verso di volturare anche perchè nella sentenza non era scritto quale parte di bene veniva frazionata ma vi era soltanto una generica indicazione di superficie e un rudimentale elaborato grafico allegato, per cui a detta del capo sezione non poteva approvare un fraz. che secondo lui avrebbero la parti potuto modificare dopo la sentenza, eppo come detto prima, nell'atto non veniva citata la particella eventualmente da volturare ma solo la originaria.
BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI
I beni patrimoniali indisponibili sono beni non facenti parte del demanio (art. 826 cc) e
che offrono un’utilità pubblica indiretta; possono appartenere a qualsiasi ente pubblico
anche territoriale e ricomprendono: foreste, miniere, reperti di interesse culturale, caserme e
armamenti, edifici destinati a servizi pubblici, fauna selvatica, patrimonio ambientali e i
beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica.
Appartengono al patrimonio indisponibile anche i beni acquisiti dall’Amministrazione
comunale in forma coattiva ed, in particolare, attraverso espropriazione per pubblico
interesse.
A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali possono essere sia beni immobili che
beni mobili. I beni patrimoniali indisponibili sono soggetti allo stesso regime di
indisponibilità, impignorabilità e non usucapibilità dei beni demaniali, fino a quando
persista per essi un vincolo legale di destinazione di pubblica utilità.
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
I beni patrimoniali disponibili sono beni che appartengono allo Stato o ad altro Ente
pubblico uti privatorum. Si tratta, quindi, di beni mobili e immobili che non hanno una
destinazione o comunque un’utilità pubblica e sono assoggettati in linea di massima alla
disciplina privatistica. Pertanto sono alienabili, pignorabili, possono formare oggetto di
negozi di diritto privato e possono essere acquistati per usucapione e, se beni mobili, per
possesso. Sebbene i beni patrimoniali disponibili siano di regola soggetti a sequestro e
pignoramento, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dell’A.C. depositate
presso la Tesoreria Comunale destinate al pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente, nonché le somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali
indispensabili.