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Autore frazionamento con sentenza URGENTE A I U T O!!!

salvuccio85

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08 Agosto 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:26

buona sera...
il mio problema e' su un tipo di frazionamento in cui vado a stralciare un lotto di terreno che tramite sentenza devo volturarlo al cliente.
per adesso tutta la p.lla e' intestata al comune all'ente enegia elettrica...il dubbio sta : chi deve firmare il frazionamento e cosa devo mettere come intestazione??????????????????????????
posso intestarlo al cliente allegando la sentenza????

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Autore Risposta

max1

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26 Gennaio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 17:19

"salvuccio85" ha scritto:
buona sera...
il mio problema e' su un tipo di frazionamento in cui vado a stralciare un lotto di terreno che tramite sentenza devo volturarlo al cliente.
per adesso tutta la p.lla e' intestata al comune all'ente enegia elettrica...il dubbio sta : chi deve firmare il frazionamento e cosa devo mettere come intestazione??????????????????????????
posso intestarlo al cliente allegando la sentenza????



Mi chiarisci che intendi dire con "...tutta la p.lla e' intestata al comune all'ente enegia elettrica...".
Ciao.
max

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salvuccio85

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08 Agosto 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 17:31

CIAO MAX1 IN PRATICA LA P.LLA E' INTESTATA AL COMUNE ED ALL'ENTE ENERGIA ELETTRICA MA CON LA SENTENZA VENGONO USUCAPITE DAL MIO CLIENTE PER L'INTESTAZIONE DEL T.F. COME BISOGNA PROCEDERE???GRAZIE

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geopil

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14 Novembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 17:51

se con la sentenza il tuo cliente usucapisce la particella interessata al t.f. non devi fare altro che volturare la sentenza e poi procedre alla redazione del t.f.. se nella sentenza non vengono specificate le p.lle allora non puoi volturarla neanche dopo il t.f. perchè non avresti gli elementi necessari per la voltura in quanto un atto senza l'indicazione delle p.lle non può neanche essere trascritto alla conservatoria.
l'unica cosa che puoi fare è intestare il frazionamento al tuo cliente allegando lettera di incarico, a quel punto il catasto apporrà una riserva che verrà cancellata con la presentazione della voltura della sentenza (attenzione sempre all'indicazione delle p.lle). spero di essere stato esauriente.

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salvuccio85

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08 Agosto 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 18:03

FORSE MI SN SPIEGATO MALE IL PROBLEMA E' CHE PRIMA DEVO FRAZIONARE E POI SUCCESSIVAMENTE VOLTURO LA P.LLA USUCAPITA DAL CLIENTE QUINDI PRIMA PRESENTO IL T.F. NN SO CON QUALE INTESTAZIONE

IO PENSAVO DI INTESTARLO AL CLIENTE PER LA P.LLA (AAA) CIOE' IL LOTTO STRALCIATO E PER LA P.LLA (AAB) L'INTESTAZIONE VA AL COMUNE ED ALL'ENTE DELL'ENERGIA....MI SBAGLIO????

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mapo55

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cagliari

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 18:28

il giudice nella sentenza ha fatto una grande cappellata! e con esso in primis l'avvocato che ha seguito la causa di usucapione.
Se non ho capito male il sig. caio ha usucapito una parte di un maggior mappale, quindi la sentenza dice che caio ha acquisito una parte di essa di tot mq..
la sentenza è sbagliata, il giudice doveva prima fare definire dal CTU o dalla parte la particella che intendeva usucapire, quindi il frazionamento andava fatto prima della sentenza, la quale doveva obbligatoriamente indicare gli esatti identificativi catastali, la sentenza per usucapione non è altro che un atto.
Devi tramite l'avvocato del sig. caio riandare dal giudice e farti autorizzare a frazionare, il giudice deve riformula la sentenza dopo che tu hai fatto l'atto di aggiornamento.

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salvuccio85

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08 Agosto 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 18:32

CMQ MI RISULTA CHE QUI A PALERMO E' UNA COSA FATTIBILE TIPO DI FRAZIONAMENTO IN GERGO DETTO "ORA PER ALLORA"....GRAZIE CMQ...

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max1

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26 Gennaio 2005

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138

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 18:47

Dunque. Da quanto dici, mi pare di capire che il Giudice ha stralciato a favore del tuo cliente una porzione da maggiore consistenza e questo con una sentenza di usucapione.
Allora, prima fai il frazionamento e l'area stralciata continuerà ad essere intestata al vecchio proprietario. Dopo di ciò, ti fai rilasciare dalla Cancelleria del Tribunale copia della sentenza per uso trascrizione, predisponi la trascrizione con il Nota, dove indicherai questa nuova particella e dove avrai cura di barrare la voltura automatica ed allegherai una dichiarazione tua, in qualità di tecnico incaricato, dove dirai che la particella catastale presente nella predisposta trascrizione corrisponde all'area stalciata con la sentenza.
Sarebbe stato sicuramento meglio che il Giudice incaricava un CTU del frazionamento e dopo in sentenza indicava l'area usucapita con il nuovo numero di particella. Dopo di ciò avresti trascritto alla Pubblicità Immobiliare la sentenza.
Buon lavoro
max

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salvuccio85

Iscritto il:
08 Agosto 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 19:06

ok grazie mille .... alla prossima...

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andrea_vi

Iscritto il:
03 Gennaio 2005

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Vicenza

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 21:24

mgari a Vicenza si potesse operare come indicato da max 1
per un caso simile mi hanno chiesto l'integrazione della sentenza;

in breve lo porto ad esempio:
- sentenza di divisione tra fratelli di un'eredità (circa 30.000 mq.): nella sentenza il giudice ha fatto riferimento ad una proposta di divisione fatta dal c.t.u. nella quale si fa riferimento a lotti che comprendono mappali interi e porzioni (proposta fatta su un pezzo di "carta di formaggio" senza misure ma solo con i mq. !!!!);
- nella sentenza si rimanda ai fratelli di eseguire il frazionamento e le volture (ma giudice, cavolo, se hanno litigato per 7 anni adesso vuoi che siano d'accordo nel fare il frazionamento??? e qui scatta l'intelligenza sopraffina del dottore: "oppure da facoltà alla parte piu' diligente ad eseguire il tutto e poi si rifarà sulle altri parti" ... ma bravo, cosi' son capaci di fare un'altra causa per la disione delle spese!!!! (forse per il giudice era un modo per garantirsi ancora lavoro ndr)
- nell'ottobre 2006, su incarico "della parte più diligente", ho eseguito tutte le operazioni di necessarie (rilievi, ricerche, tracciamento);
- ho fatto verificare alle parti se quanto eseguito era di loro gradimento;
- gennaio 2007 approvato il frazionamento;
- febbraio 2007 abbiamo ricontattato il giudice per far "aggiornare" la sentenza in modo da far corrispondere i lotti assegnati ai mappali;
- .............. non si sa quando riusciremo a "volturare" la sentenza modificata!!!!!
- una soddisfazione l'ho già avuta: nessuna delle parti (ognuna con il loro CTP) hanno obiettato alle mie operazioni ma chissa' quado riusciro ad avere la soddisfazione economica!!!
Andrea

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Pietro58

Iscritto il:
05 Marzo 2007

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77

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 21:26

Ho avuto lo stesso caso e mi sembra corretto, anche perchè già eseguito, quanto riporta Geopil.... LETTERA D'INCARICO - FRAZIONAMENTO INTESTATO AL CLIENTE - SUCCESSIVA VOLTURA DELLA SENTENZA

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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

Iscritto il:
28 Dicembre 2005

Messaggi:
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Località
Caserta

 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 00:28

E' un caso molto strano, concordo anche io che il frazionamento và redatto prima.

Ma poi mi chiedo, se questa sentenza non sia viziata sia nella forma che nel contenuto.

1) perchè una sentenza è comunque un atto traslativo, e che il disposto della Legge 47/85 dice che ogni immobile deve essere individuato catastalmente prima dell'atto traslativo.

2) Se la particella madre è intestata al comune ed all'Ente energia come si fa per usucapirla?
A me sembra che le proprietà degli enti non sono usucapibili da parte di privati.

A Voi non risulta?

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Ignazio

Iscritto il:
08 Febbraio 2003

Messaggi:
52

Località

 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 08:32

1) La legge è la 52/85 e non la 47/85 che, invece riguarda il 1° condono edilizio - quello del governo Craxi.

2) Nell'ambito dei così detti "Beni Demaniali" esistono pure i Beni Demaniali appartenenti al "Patrimonio disponibile" degli Enti che gestiscono il bene stesso e, pertanto, soggetto ad un regime giuridico ordinario: come la proprietà privata, per intenderci.

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MANFA

Iscritto il:
29 Dicembre 2004

Messaggi:
71

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Imperia

 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2007 alle ore 08:42

"che-brutta-fine" ha scritto:
E' un caso molto strano, concordo anche io che il frazionamento và redatto prima.

Ma poi mi chiedo, se questa sentenza non sia viziata sia nella forma che nel contenuto.

1) perchè una sentenza è comunque un atto traslativo, e che il disposto della Legge 47/85 dice che ogni immobile deve essere individuato catastalmente prima dell'atto traslativo.

2) Se la particella madre è intestata al comune ed all'Ente energia come si fa per usucapirla?
A me sembra che le proprietà degli enti non sono usucapibili da parte di privati.

A Voi non risulta?



dipende se si tratta di patrimonio indisponibile o disponibile, a me sembra quest'ultimo, quindi in se l'usucapione è possibile. quello che per me è sbagliata è la cronologia dell'operazione, prima va fatto il fraz e poi la sentenza e la voltura, comunque in Italia si sa che i giudici fanno quello che vogliono, e poi tanto le volture e le registazioni sono sempre demandate alla parte.
questo caso è capitato anche a me e non c'è stato verso di volturare anche perchè nella sentenza non era scritto quale parte di bene veniva frazionata ma vi era soltanto una generica indicazione di superficie e un rudimentale elaborato grafico allegato, per cui a detta del capo sezione non poteva approvare un fraz. che secondo lui avrebbero la parti potuto modificare dopo la sentenza, eppo come detto prima, nell'atto non veniva citata la particella eventualmente da volturare ma solo la originaria.

BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI
I beni patrimoniali indisponibili sono beni non facenti parte del demanio (art. 826 cc) e
che offrono un’utilità pubblica indiretta; possono appartenere a qualsiasi ente pubblico
anche territoriale e ricomprendono: foreste, miniere, reperti di interesse culturale, caserme e
armamenti, edifici destinati a servizi pubblici, fauna selvatica, patrimonio ambientali e i
beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica.
Appartengono al patrimonio indisponibile anche i beni acquisiti dall’Amministrazione
comunale in forma coattiva ed, in particolare, attraverso espropriazione per pubblico
interesse.
A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali possono essere sia beni immobili che
beni mobili. I beni patrimoniali indisponibili sono soggetti allo stesso regime di
indisponibilità, impignorabilità e non usucapibilità dei beni demaniali, fino a quando
persista per essi un vincolo legale di destinazione di pubblica utilità.

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
I beni patrimoniali disponibili sono beni che appartengono allo Stato o ad altro Ente
pubblico uti privatorum. Si tratta, quindi, di beni mobili e immobili che non hanno una
destinazione o comunque un’utilità pubblica e sono assoggettati in linea di massima alla
disciplina privatistica. Pertanto sono alienabili, pignorabili, possono formare oggetto di
negozi di diritto privato e possono essere acquistati per usucapione e, se beni mobili, per
possesso. Sebbene i beni patrimoniali disponibili siano di regola soggetti a sequestro e
pignoramento, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dell’A.C. depositate
presso la Tesoreria Comunale destinate al pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente, nonché le somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali
indispensabili.

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