per me hai ragione tu.. ritengo si debba frazionare l'area. se per esempio la nuova ditta vuole accendere un mutuo sull'area in questione, la banca graverà l'ipoteca sull'intera particella ai terreni... (è capitato!!!) cmq vedi questa circolare..
CIRCOLARE N. 7 Prot. n. 352338 del 27 Luglio 1992
Trattamento tipi mappali - Modifica circ.15/85
Come è noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la circolare n. 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.
Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella circolare 15/85 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art.8 della legge n. 679 del 1° ottobre 1969, per i quali la possibile certificabilità degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive.
Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata circolare 15/85, che vengano assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 legge 47/85) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui é stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi nell'atto di aggiornamento.
Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella circolare n. 2/84 e seguenti nonché nella circolare n. 2/88 e seguenti, sempreché non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art.12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.
Gli uffici Tecnici Erariali sono invitati a trasmettere, nel comune interesse, copia della presente circolare negli ordini e Collegi professionali delle rispettive province