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Firma Frazionamento |

geom_luigi
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Salve, chiedo vostro consiglio per il seguente caso. Il comune vende una porzione di area ad un immobiliare, tale vendita viene fatta con atto notarile in cui viene allegata una planimetria indentificando tale area oggetto di vendita. Naturalmente nello stesso atto vanno a dichiarare che si dovrà effetturare un frazionamento e un atto di identificazione catastale. Presento il frazionamento dell'area come da planimetria allegata all'atto e facendolo firmare sia il comune che l'immobiliare. L'agenzia sopsende la pratica dicendo che tale tipo di frazionamento va firmato solo dal comune in quanto l'immobiliare non è proprietaria. Volevo sapere se per voi tale sospensione è correta. Grazie e buona giornata.
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whiskey83
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ma in visura quale intestazione ha la p.lla frazionata?
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Logico che la visura riporta il Comune quale proprietario del terreno visto che non è possibile volturare l'immobile oggetto di vendita (particella ancora da frazionare) senza il nuovo identificativo catastale. Vien da chiedersi: - perchè non si è frazionato prima dell'Atto ? - a chi competeva ed a chi compete oggi il costo del frazionamento ? - l'Immobiliare ha pagato il costo dell'Atto di trasferimento ed ora dovrà pagare pure l'Atto di Identificazione catastale ? A meno di motivate ragioni, che non conosciamo, non vedo l'utilità di un simile percorso. Delucidazioni ? Ciao, buon lavoro.
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pzero
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Comunque, indipendentemente da quanto giustamente affermato da Dado48, la sospensione potrebbe essere immotivata. Ci fosse stata la firma solo dell'immobiliare, avrei capito, ma se c'è la firma del comune e quella dell'immobiliare, c'è più del dovuto e le sospensioni si fanno per le mancanze. E' un qualcosa in aggiunta che ho usato anche io molte volte per regolarizzare "incaute vendite" e predisporre un atto di ricognizione successivo. Certo dipende da come hai intestato il frazionamento e da quello che hai scritto nella intestazione. Dato che negli elaborati non vanno messe le quote, però, il tuo possibile errore potrebbe essere solo in quello che hai scritto in relazione. saluti Paolo
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totonno
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» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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A mio parere, la sospensione dell'ufficio è giusta, nel caso in cui il richiedente non coincide con la ditta indicata in atti. Non si tratta di mancanza della ditta ma di una inesatta indicazione della ditta rispetto a quella in atti, anche se è pur vero che l'avente diritto attuale è l'Immobiliare ma non sull'intera particella originaria trattata dal frazionamento. Per cui, è vero che nel frazionamento si costituisce la porzione in conto all'immobiliare ma è pur vero che l'originaria particella intera era del Comune e la residua rimane al Comune. Credo che la facile soluzione sia aggiornare nel documento la proprietà del Comune che sarà anche unico firmatario, uniformando la situazione a come indicato in visura e precisando in relazione che la ditta in atti ha trasferito una porzione del bene Comunale con lo scellerato atto trascritto dove è dichiarato tra le parti che il frazionamento e il perfezionamento della voltura sarebbero stati eseguiti successivamente. Una volta firmato mi sa che dovrai anche ri-depositare il frazionamento corretto in Comune. Saluti PZeroFolli. :wink:
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dioptra
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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)
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Salve Gli errori di intestazione (codice fiscale, errata trascrizione o copiatura) non sono oggetto di sospensione, come ben identificato dalla circolare ...??? Io sono del perere di PZERO. Il minimo c'era. cordialmente
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gaetano59
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"geom_luigi" ha scritto: Salve, chiedo vostro consiglio per il seguente caso. Il comune vende una porzione di area ad un immobiliare, tale vendita viene fatta con atto notarile in cui viene allegata una planimetria indentificando tale area oggetto di vendita. Naturalmente nello stesso atto vanno a dichiarare che si dovrà effetturare un frazionamento e un atto di identificazione catastale. Presento il frazionamento dell'area come da planimetria allegata all'atto e facendolo firmare sia il comune che l'immobiliare. L'agenzia sopsende la pratica dicendo che tale tipo di frazionamento va firmato solo dal comune in quanto l'immobiliare non è proprietaria. Volevo sapere se per voi tale sospensione è correta. Grazie e buona giornata. Fermo restando che la procedura adottata è insolita, secondo me la sospensione non era necessaria in quanto: 1) Non è vero che l'immobiliare non è proprietaria, perche con l'atto notarile, seppur da perfezionare, il trasferimento dei diritti è già avvenuto, quindi la stessa è gia titolare di diritti reali e, pertanto, secondo me, deve firmare il frazionamento. 2) Siccome il comune rimane proprietario della restante particella, quindi anch'esso titolare di diritti reali, mi sembra corrretto che a firmare siano entrambe le parti. Ovviamente deve essere spiegato tutto in relazione, citando anche gli estremi dell'atto traslativo (notaio rogante, data, repertorio, registrazione) Altri pareri? Saluti
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totonno
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No, un momento, scusate. A me non torna. In primo luogo se l'ufficio rileva una ditta diversa dall'intestazione in atti, secondo me lo deve sospendere, dopodichè con lettere di incarico e firmatari eredi o firme mancanti si spiegheranno i motivi del disallineamento. Ma il principio è quello che il firmatario (anche se trascritto erroneamente nel documento ma riconoscibile nella stessa ditta in atti) deve coincidere. Nel caso specifico la particella originaria da frazionare è in atti interamente intestata ad unica ditta e da questa quindi si deve partire. Peraltro neanche la voltura per ovvi motivi è inserita in atti, come fa l'ufficio a controllare la veridicità delle dichiarazioni? Neanche la visione dell'atto può tranquillizzare perchè in atti ancora non ci sono gli identificativi della particella trasferita. Magari il tipo si può anche far firmare a duemila persone compreso il richiedente, ma l'intestazione a mio parere deve essere una sola: quella indicata in atti. Più che di firma il problema è il disallineamento delle ditte nel sistema. Il controllo Pregeo lo fa, tranne per gli EU a partita 1. Forse mi sono bevuto il cervello mentre sentivo il bravissimo relatore (non mi ricordo chi era... :wink: ) che spiegava Pregeo10 in uno dei corsi da me frequentato. Tra l'altro il nostro collega avrà sicuramente problemi di firma anche con il Docfa se la porzione la deve inserire al fabbricati, addirittura è richiesta solo una firma, quale metterebbe? Infine se ci mettete anche che io non mi chiamo Pzero o Dioptra o Gaetano59...sto fresco. :lol: Saluti freschi freschi. :wink:
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robertopi
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dioptra
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Salve. Totonno non ti preoccupare. Quì si fa solo dell'Accademia. Senza TUTTI gli Atti in mano e senza conoscere a fondo la situazione, noi, si parla come al Bar. Nel senso che le tue preoccupazioni sono veritiere ma mancano sempre i documenti e tu sai come noi che senza quelli è solo aria fritta. cordialmente
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gaetano59
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"totonno" ha scritto: No, un momento, scusate. A me non torna. In primo luogo se l'ufficio rileva una ditta diversa dall'intestazione in atti, secondo me lo deve sospendere, dopodichè con lettere di incarico e firmatari eredi o firme mancanti si spiegheranno i motivi del disallineamento. Ma il principio è quello che il firmatario (anche se trascritto erroneamente nel documento ma riconoscibile nella stessa ditta in atti) deve coincidere. Nel caso specifico la particella originaria da frazionare è in atti interamente intestata ad unica ditta e da questa quindi si deve partire. Peraltro neanche la voltura per ovvi motivi è inserita in atti, come fa l'ufficio a controllare la veridicità delle dichiarazioni? Neanche la visione dell'atto può tranquillizzare perchè in atti ancora non ci sono gli identificativi della particella trasferita. Magari il tipo si può anche far firmare a duemila persone compreso il richiedente, ma l'intestazione a mio parere deve essere una sola: quella indicata in atti. Più che di firma il problema è il disallineamento delle ditte nel sistema. Il controllo Pregeo lo fa, tranne per gli EU a partita 1. Forse mi sono bevuto il cervello mentre sentivo il bravissimo relatore (non mi ricordo chi era... :wink: ) che spiegava Pregeo10 in uno dei corsi da me frequentato. Tra l'altro il nostro collega avrà sicuramente problemi di firma anche con il Docfa se la porzione la deve inserire al fabbricati, addirittura è richiesta solo una firma, quale metterebbe? Infine se ci mettete anche che io non mi chiamo Pzero o Dioptra o Gaetano59...sto fresco. :lol: Saluti freschi freschi. :wink: Antonio, come dice Udino, qui si fa solo accademia, si discute, si chiacchera, ciascuno porta un pezzettino per tentare di comporre il mosaico. La regola è che chi sottoscrive un tipo debba corrispondere all'intestatario catastale però........ogni regola può avere la sua eccezione. Ad esempio i frazionamenti per espropio, li firma il funzionario comunale, non i singoli proprietari. Si potrebbe ragionare per analogia, sia il decreto di espropio, sia l'atto notarile, sono conseguenti ad atti deliberativi ed amministrativi dell'ente. E' vero che il decreto di espropio inerisce motivi di interesse pubblico, non possiamo escludere che anche l'atto possa avere motivi di pubblica utilita. .......tanto per fare .......accademia. :lol: Saluti filosofici. :wink:
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Edmond_Dantes
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Scusate se mi intrometto! L'argomento era disciplinato - e per la verità lo è ancora, sebbene oggi, con tutto l'automatismo legato alle volture/trascrizioni/registrazioni (leggi modello unico!) è difficile comprendere una norma simile - dall'art. 8 del D.P.R. 650 del 1972. Ecco cosa dice il comma 5 dell'art. 8 che tratta sulla esecuzione delle volture. (5)Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita contestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito. Premetto che il precedente art. 3 impone l'obbligo della presentazione delle domande di volture, obbligo che incombe sui medesimi soggetti obbligati alla registrazione dell'atto stesso. Pertanto, in teoria - e sempre in teoria - con l'avvenuta voltura in catasto si doveva avere una cointestazione (venditore ed acquirente) della p.lla NON preventivamente frazionata, pur ricorrendone l'obbligo, con tanto di RIS.4. La questione è stata, successivamente, disaminata dalla circolare n. 18/77 che comunque non riesco a reperire. Salute a tutti.
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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"totonno" ha scritto: No, un momento, scusate. A me non torna. In primo luogo se l'ufficio rileva una ditta diversa dall'intestazione in atti, secondo me lo deve sospendere, dopodichè con lettere di incarico e firmatari eredi o firme mancanti si spiegheranno i motivi del disallineamento. Ma il principio è quello che il firmatario (anche se trascritto erroneamente nel documento ma riconoscibile nella stessa ditta in atti) deve coincidere. Nel caso specifico la particella originaria da frazionare è in atti interamente intestata ad unica ditta e da questa quindi si deve partire. Peraltro neanche la voltura per ovvi motivi è inserita in atti, come fa l'ufficio a controllare la veridicità delle dichiarazioni? Neanche la visione dell'atto può tranquillizzare perchè in atti ancora non ci sono gli identificativi della particella trasferita. Magari il tipo si può anche far firmare a duemila persone compreso il richiedente, ma l'intestazione a mio parere deve essere una sola: quella indicata in atti. Più che di firma il problema è il disallineamento delle ditte nel sistema. Il controllo Pregeo lo fa, tranne per gli EU a partita 1. Forse mi sono bevuto il cervello mentre sentivo il bravissimo relatore (non mi ricordo chi era... :wink: ) che spiegava Pregeo10 in uno dei corsi da me frequentato. Tra l'altro il nostro collega avrà sicuramente problemi di firma anche con il Docfa se la porzione la deve inserire al fabbricati, addirittura è richiesta solo una firma, quale metterebbe? Infine se ci mettete anche che io non mi chiamo Pzero o Dioptra o Gaetano59...sto fresco. :lol: Saluti freschi freschi. :wink: Quello che intendevo dire (senza aver visto niente, e questo è il problema) è che io, con un frazionamento non cambio la proprietà. Se nella intestazione del pregeo (dati di chi sottoscrive l'atto) inserisco i nominativi di tutti e due, naturalmente non clicco su disallineamento ditta, dato chè è un frazionamento e, fortunatamente quel campo è inibito, poi faccio una bella relazione approfittando del fatto che qui, al contrario del Docfa, non ci sono limiti e, in questa bella relazione scrivo che sono costretto a frazionare una cosa che non era stata identificata correttamente in un atto, quindi ancora intestata al comune ma non volturabile, la faccio firmare anche all'immobiliare solo per presa d'atto della situazione, mi impegno a fare un atto di ricognizione successivo, il tipo non può essere sospeso. Anche perchè altrimenti chi lo sospende mi dice come lo voltura. Se la frittata è fatta, occorre trovare il modo di riparare. E' vero che il fazionamento potrebbe essere firmato anche solo dal comune, dato che catastalmente è ancora suo, ma la firma dell'immobiliare, oltre che a non comportare niente che possa inficiare il frazionamento, serve da garanzia a chi incautamente ha già sborsato dei bei soldini. saluti assonnati paolo
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Edmond_Dantes" ha scritto: Scusate se mi intrometto! Quando, in seguito a richieste di aiuto nelle sembianze semplici e risolvibili apparentemente in " quattro e quattr'otto", ci si ritrova a discutere invece con cognizione di causa, ognuno di noi apportando quanto a propria conoscenza per definire al meglio la questione, in un contesto di civile e dotto confronto, non è possibile NON intromettersi, anzi è .... doveroso ed obbligatorio. Nel cercare la Circolare ([size=9]ancora non trovata[/size]) segnalata da Edmond_Dantes, ho trovato (all'interno del Documento a questo Link xoomer.virgilio.it/macina/Le%20domande%2... ) questo: Esito B5 - immobile identificato con dati non conformi a quelli catastali • La situazione si verifica quando nella nota di trascrizione un immobile è indicato con dati identificativi “transitori” vale a dire: - riferiti a frazionamenti in corso di esecuzione per i quali non siano stati assegnati i numeri definitivi. Si tratta in genere di situazioni residuali che si riferiscono ad atti catastali di aggiornamento di vecchia data (es: indicazione alfanumerica della particella, 100/a, 100/b, etc.) - trasferimenti effettuati come “parte” (sempre che la fattispecie sia giuridicamente ammissibile); • In questi casi la segnalazione va ignorata: la voltura dovrà essere richiesta nel momento in cui verrà presentato un successivo atto di identificazione catastale; • Nei casi sopra descritti, in cui si trasferisca un immobile non ancora esattamente identificato catastalmente, sarebbe opportuno valorizzare il campo “voltura differita” al fine sia di evitare la segnalazione di errore che di pagare inutilmente la tassa ipotecaria corrispondente, la voltura automatica andrà richiesta esclusivamente in sede di presentazione del successivo atto identificativo. Questo rafforza il pensiero di Pzero, che condivido pienamente, poichè mi sembra sia l'unica via percorribile. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro.
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geom_luigi
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MILANO
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Scusate per la mia assenza. Entro più nello specifico, in questo atto di aggiornamento si è demolito un fabbricato di proprietà comunale, di cui parte del sedime è stata venduta insieme a parte dell'area di pertinenza. Anche per questo motivo ha firmato il comune in quanto andavo a toccare tutte e due le proprietà. Infine in relazione è stato scritto tutto,spiegando le mie motivazioni, oltre aver allegato gli atti con relative trascrizioni. cordiali saluti geom.luigi
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