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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"vicinzu79" ha scritto: Buongiorno a tutti vi espongo il mio problema: oggi mi è stata recapitata una lettera dall'agenzia del territorio in cui mi viene detto che un mio tipo mappale presentato a maggio 2013 con approvazione automatica, la verifica ha dato esito negativo in quanto, l'atto di aggiornamento e' stato redatto in difformita' alla Circolare 2/88-paragrafo 5 "Oggetto del rilievo di aggiornamento" laddove vengono indicate le modalità operative per il rilievo di particelle avente superficie inferiore a 2000 mq. Qualcuno mi sa dire qualcosa? Grazie e cordiali saluti Verifica che nella relazione strutturale hai inserito la dichiarazione relativa alle superfici inferiori ai 2000 mq. Per caso la superficie di qualche particella derivata è prossima ai 2000 mq.
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vicinzu79
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Oltre ad averlo dichiarato nella relazione ho anche messo la spunta nella sezione autodichiarazioni del tecnico, per quanto concerne le superfici derivate sono per l'esattezza aaa mq 582 e aab 148. grazie
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vicinzu79
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"EFFEGI" ha scritto: "vicinzu79" ha scritto: Buongiorno a tutti vi espongo il mio problema: oggi mi è stata recapitata una lettera dall'agenzia del territorio in cui mi viene detto che un mio tipo mappale presentato a maggio 2013 con approvazione automatica, la verifica ha dato esito negativo in quanto, l'atto di aggiornamento e' stato redatto in difformita' alla Circolare 2/88-paragrafo 5 "Oggetto del rilievo di aggiornamento" laddove vengono indicate le modalità operative per il rilievo di particelle avente superficie inferiore a 2000 mq. Qualcuno mi sa dire qualcosa? Grazie e cordiali saluti Verifica che nella relazione strutturale hai inserito la dichiarazione relativa alle superfici inferiori ai 2000 mq. Per caso la superficie di qualche particella derivata è prossima ai 2000 mq. Oltre ad averlo dichiarato nella relazione ho anche messo la spunta nella sezione autodichiarazioni del tecnico, per quanto concerne le superfici derivate sono per l'esattezza aaa mq 582 e aab 148.
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laudani
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vicinzu79
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"laudani" ha scritto: Mi viene da pensare che il lotto sia già in precedenza rilevato (SR), hai controllato con una visura storica? Ovvero potrebbero aver fatto un sopralluogo a campione e verificato il lotto? ma nell'ipotesi che avessero verificato il lotto io non ho dichiarato una cosa falsa, ma bensì il lotto è privo di recinzione in un lato e gli altri tre lati non sono per niente attentibili, quindi non credo, e poi i sopralluoghi si fanno avvisando i tecnici no?
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anonimo_leccese
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Ma il paragrafo 5 non è attinente gli allineamenti e squadri,..o sbaglio ?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"anonimo_leccese" ha scritto: Ma il paragrafo 5 non è attinente gli allineamenti e squadri,..o sbaglio ? 5. — L’OGGETTO DEL RILIEVO DI AGGIORNAMENTO La redazione di un atto di aggiornamento richiede essenzialmente il rispetto di tre requisiti che investono direttamente ed in modo esclusivo la responsabilità del professionista: — individuazione dell’oggetto del rilievo di aggiornamento; — assunzione delle misure per dare forma e contenuto allo stesso; — assunzione delle misure per l’inquadramento dell’oggetto del rilievo nella rete dei punti fiduciali. Pertanto negli atti di aggiornamento devono essere rispettate le norme che seguono per soddisfare esigenze tecniche che rendano validi i documenti sottoposti al controllo ed alla loro gestione da parte dell’Amministrazione. a) — tipi di frazionamento L’oggetto primario del rilievo è costituito dalle linee dividenti. A modifica di quanto previsto nelle attuali normative, l’accettazione da parte dell’Ufficio dell’atto di aggiornamento è vincolata dalle seguenti disposizioni: — qualora la superficie della particella originaria risulti minore di 2000 mq il rilievo dovrà prevedere la misurazione di tutti i vertici della stessa; — nei casi in cui le particelle derivate risultino di superficie minore o uguale di 2000 mq il rilievo dovrà essere esteso a tutto il loro contorno indipendentemente dalla superficie della particella originaria. Nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, a deroga di quanto sopra stabilito, soltanto quei vertici delle particelle non identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perché non materializzati o non ricostruibili attraverso atti ufficiali in possesso delle parti. Il verificarsi della situazione suddetta dovrà essere opportunamente evidenziato nell’elaborato Relazione tecnica definito al punto g) del paragrafo 7 della presente circolare e la dimostrazione del frazionamento verrà effettuata sulla base delle aree nominali solo per le particelle non interamente rilevate (ved. esempio 1). Per i casi di trasferimento a misura le disposizioni sopra enunciate dovranno ritenersi integrative di quelle descritte nell’art. 7 del D.P.R. 650/72.
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SIMBA64
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"vicinzu79" ha scritto:
Tienici informati sull'esito della tua vicenda, perchè è un precedente interessante che servirà a tutti. Saluti cordiali
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vicinzu79
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vi farò sapere. grazie a tutti e cordiali saluti
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vicinzu79
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Buongiorno a tutti, ieri sono stato all'agenzia del territorio e' in pratica il problema è che il fabbricato e' stato dichiarato come superficie nominale, quindi mi hanno detto di fare un tipo a rettifica del primo in modesta entita' con procedura pregeo 9, e dove confermerò la mappa e l'unica cosa da cambiare sarà la il modello censuario in cui la superficie da nominale diverrà reala. cordiali saluti
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dioptra
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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)
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"vicinzu79" ha scritto: Buongiorno a tutti, ieri sono stato all'agenzia del territorio e' in pratica il problema è che il fabbricato e' stato dichiarato come superficie nominale, quindi mi hanno detto di fare un tipo a rettifica del primo in modesta entita' con procedura pregeo 9, e dove confermerò la mappa e l'unica cosa da cambiare sarà la il modello censuario in cui la superficie da nominale diverrà reala. cordiali saluti Salve Non ho capito una cosa: il fabbricato non figura in visura con la sua superficie. La particella figura con la sua superficie, a meno che il fabbricato coincida con la particella. Ma in questi casi non basta una semplice istanza? cordialmente
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it9gvo
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trappeto
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"vicinzu79" ha scritto: Buongiorno a tutti vi espongo il mio problema: oggi mi è stata recapitata una lettera dall'agenzia del territorio in cui mi viene detto che un mio tipo mappale presentato a maggio 2013 con approvazione automatica, la verifica ha dato esito negativo in quanto, l'atto di aggiornamento e' stato redatto in difformita' alla Circolare 2/88-paragrafo 5 "Oggetto del rilievo di aggiornamento" laddove vengono indicate le modalità operative per il rilievo di particelle avente superficie inferiore a 2000 mq. Qualcuno mi sa dire qualcosa? Grazie e cordiali saluti Questo post duplica quello immediatamente precedente scritto da te stesso e che porta l'intestazione "topo mappale a rettifica" Mi sembra che nell'altro post hai ottenuto delle convincenti risposte!
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