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Argomento: ditta uguale ma diversa!?!?!?

Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2012 alle ore 19:14

"Mascant82" ha scritto:
Salve a tutti il mio quesito è questo : ho un tipo mappale da redigere gli immobili ricadono su più particelle di una stessa persona che pero in catasto è rtiportato in due modi diversi, tutto coincide data di nascita luogo e codice fiscale solo che il nome è diverso in una parte si chiama pasquale e in un'altra si chiama pasqualino, ma ripeto il codice fiscale ed il resto è uguale . è motivo di sopensione???

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2012 alle ore 20:49

"BOJINOV" ha scritto:
"dado48" ha scritto:
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.[/color]



Il nocciolo del discorso sta tutto qua: forse qualcuno ha tralasciato un particolare fondamentale: nel 1° post si dice che Pasquale e Pasqualino hanno lo stesso CODICE FISCALE, per cui è inequivocabile che trattasi della stesa persona (è come quando una persona ha due nomi, e su alcuni atti è riportato con entrambe i nomi, mentre su altri risulta con uno solo).

Se fosse stato errato il luogo, il giorno, o il codice fiscale allora il discorso cambiava e si doveva procedere preliminarmente ad un atto rettificativo di dati anagrafici (costo 1700 euri, ne ho fatto uno di recente).

Nel nostro caso invece stipulare un atto a rettifica sarebbe un passaggio inutile ed oneroso per il cliente (cosa confermatami da più di un notaio).
E' sufficiente nel futuro atto di vendita indicare in premessa l'inesattezza Pasquale-Pasqualino e la cosa si sistema (cosa da me già affrontata) senza fare inutili trascrizioni e buttar via 1700 euri, che di quaeti tempi fanno comodo a molti.

Il resto è aria fritta.



Il nocciolo del discorso sta tutto qua.

Non è messa in discussione la validità della nota di trascrizione, non si deve annullare la nota, ma effettuare la sua correzione dei dati identificativi di parte sottoscrivente l'atto, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni e l'opponibilità ai terzi.
L'annullabilità della nota può avvenire quando l'errore induca incertezza sulla persona. In questo caso non c'è incertezza sulla persona perchè gli eredi sono in grado di dimostrare con certezza il vero nome. Ecco perchè la trascrizione non è annullabile, è valida ma occorre correggerla, al fine di assicurare quello che ho scritto prima.

Chissà per quale motivo l'indicazione errata del nome e cognome, è ininfluente, mentre la data ed il luogo di nascita, nonchè il codice fiscale invece sì. Cos'è: si interpreta la soluzione secondo comodi nostri? 1700 Euro per la data: sì. Per il cognome o il nome invece: 0 Euro...

Per giunta il problema non è tanto l'errore sull'atto, quanto quello sulla trascrizione. Se nell'atto ci fosse l'errore ma nella nota no, allora sarebbe superflua la correzione.

Il resto è aria fritta. La tua. (Al diavolo il rispetto tra colleghi..come non detto! Qui dobbiamo interloquire solo con gli spintoni virtuali, senza rispetto, che ci vogliamo fare...non è possibile dialogare solamente sulle questioni tecniche senza sbeffeggiarsi).

Saluti. (.....dalla "maestrina" :wink: )

Invito comunque a leggere il Quesito n.188 -2009C nella Newsletter informativa n.5/2009 del Consiglio Notarile di Firenze, che da una opinione autorevole sulla questione dibattuta.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2012 alle ore 23:17

Antonio,
non e la prendere! ........
per semplificare indico il lik dove trovare il tuo riferimento, a pag 10:

www.consiglionotarilefirenze.it/Files/12...

quello che è importante è che tutti abbiamo espresso il nostro pensiero sull'argomento, che è nato deforme! incompleto ....

con lo svilupparsi della discussione le condizioni iniziali sono mutate e va riconosciuto che quello più importante è la soluzione finale !

condizione 1:
atto con nome errato = é evidente la necessità di atto di rettifica, non ripeto quello che già ampiamente è stato detto!

condizione 2:
dato presente in banca dati ma nome errato per errore d'ufficio = è possibile rettificare con istanza in carta libera.
allo scopo indico un utile link:
www.collegiogeometri.pg.it/resources/doc... che ptrete adattare al Vs bisogno.

condizione 3:
dato presente in banca dati ma nome errato o doppio in assenza di titolo valido, per errore della parte = è possibile rettificare con istanza in bollo.

condizione 4:
dato presente in banca dati ma nome errato per errore di trascrizione, quando nel rogito è correttamente riportato = è possibile rettificare l'intestazione ripresentando la nota di trascrizione e la voltura.

.. ma ci sono altre condizioni o casi che ora non mi sovvengono!
a voi propongo di svilupparle e rappresentarle schematicamente continuando nella stessa maniera.

se verrà un articolato post, potremmo proporre di farne una FAQ, ma suggerisco di non perdere di vista la causa principale:

cosa si può fare per rettificare errori di intestazione di ditte catastali, tenendo bene in evidenza il diritto e la conservazione dei dati catastali!

a presto

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2012 alle ore 11:57

"geoalfa" ha scritto:

se verrà un articolato post, potremmo proporre di farne una FAQ, ma suggerisco di non perdere di vista la causa principale:


ma soprattutto non perdere le staffe e cercare di proporre le proprie opinioni in modo ragionevole……
"geoalfa" ha scritto:

cosa si può fare per rettificare errori di intestazione di ditte catastali, tenendo bene in evidenza il diritto e la conservazione dei dati catastali!


sicuramente non prendere un accordo sottobanco e/o fare intrallazzi con il primo funzionario di turno
"Mascant82" ha scritto:
per quanto riguarda l'aspetto catastale ho trovato un accordo con il catasto dichiarando


e nel contesto fare applicare le buone regole della normativa vigente ai fini della risoluzione della problematica.
Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2012 alle ore 14:36

Voglio essere serio e sincero, senza prendere in giro nessuno, tanto meno i colleghi tutti che stanno partecipando al topic.

Io credo che tutti noi abbiamo le nostre buone ragioni che giustificano quanto sosteniamo. Queste ragioni dipendono dalla nostra esperienza e dai Notai con i quali abbiamo a che fare e che debbono loro stessi, finalizzare con la stipula dell'atto anche il nostro lavoro preventivo di regolarizzazione catastale.

Al fine di non essere accusato di maestria, faccio alcune considerazioni mie personali, che possono essere condivise o meno, sbagliate o meno, non ha importanza, basta che possano essere oggetto di corretto confronto tra di noi, senza pretendere di insegnare nulla a nessuno.

Noi nello svolgimento del nostro incarico, non possiamo prescindere dalla situazione giuridica, intestataria dell'immobile in questione, benchè si sostenga sempre che il catasto non è probatorio. Oggi, per la pubblica amministrazione e per gli enti che hanno l'onere del controllo, è necessario, se non indispensabile, che l'intestatario catastale coincida esattamente con l'intestatario giuridico e reale. Per giunta, con l'avvento della nuova procedura di trascrizione e la voltura automatica, questa coincidenza tra l'intestazione catastale e quella reale è fondamentale altrimenti succede che il sistema non evade la voltura e agli atti non passa la nuova situazione intestataria e ci potrebbe addirittura non essere continuità sulle trascrizioni. Questo sistema è tutto perfettamente intrecciato, per cui poco importa rendere probatorio il catasto, perchè l'incastro deve comunque combaciare con la probatorietà dell'atto pubblico. In passato la non coincidenza negli atti catastali con il giusto intestatario, faceva soltanto ridere ed era occasione di scherno nei confronti dell'arretrato cronico del catasto che era un ufficio che non faceva niente se non ricevere pratiche su pratiche, denuncie su denuncie, senza l'evasione continua delle quali, non serviva a nulla. Oggi si è capito che l'aggiornamento di tutti i dati esistenti in atti e scovando realmente tutti quegli immobili presenti sul territorio nonchè i loro proprietari, lo Stato può, giustamente o meno, aumentare le proprie entrate fiscali in maniera certa e sicura, e senza che l'utente si possa mascherare dietro l'arretratezza e il mal funzionamento della pubblica amministrazione. La continuità delle trascrizioni è anch'esso un elemento importante ai fini del buon funzionamento della macchina fiscale, che purtroppo adesso diventa sempre più ossessiva e opprimente creando anche situazioni complicate e magari antipatiche per l'utente, che talvolta si trova ad avere ragione ma che non lo si mette nelle reali e giuste condizioni di ricorrere senza comunque rimetterci.

Tornando nel merito della questione devo dire che il catasto si è avvicinato alle esigenze dell'utente sfortunato ed è venuto incontro alle richieste permettendo di presentare il TM senza pretendere l'allineamento delle diverse intestazioni, ovviamente con le dovute dichiarazioni di parte.

Detto questo rimane la questione non meno importante della situazione giuridica che va comunque a mio parere presa in considerazione, perchè va sistemato l'aspetto della erroneità di trascrizione del nominativo dell'acquirente nell'atto di proprietà, del quale si è ampiamente discusso.
Bene ha fatto o farà il collega proponente, che ci informa della visita dal Notaio che stipulerà l'atto di divisione, al quale spetterà la decisione finale e detterà anche l'attività preventiva che effettuerà il tecnico che regolarizzerà la situazione catastale.
In questi ultimi tempi, ho notato che i Notai hanno problemi per il fatto che le normative che sopraggiungono ogni qual volta il Governo sforna manovre aggiuntive con interventi spesso, se non sempre, anche nel settore immobiliare. Tale attività spesso disorienta tutti i soggetti, compreso noi tecnici, che lavorano in questo settore, perchè viene a mancare una giurisprudenza, una regolamentazione dettagliata della legge, a cui si possa fare riferimento nei casi dubbi di interpretazione della nuova normativa.


Saluti.

P.S. Soltanto una battuta. Consentitemela.
Mi è stato appioppato il termine inesatto di "maestrina". C'è un errore di trascrizione, per cui è necessario addivenire ad una nota correttiva, in quanto l'ultima lettera del termine deve essere sostituita da una "o" al posto della "a". Al fine di evadere positivamente la Nota di trascrizione correttiva andrò dal Sindaco del mio Comune di appartenenza,(a Firenze c'è Renzi, povero me...), il quale mi dovrà rilasciare una dichiarazione previa visione dei gioielli di famiglia ai quali sono fortemente affezionato! :lol: :lol: :lol:

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2012 alle ore 15:42

"Totonno" ha scritto:
Al fine di evadere positivamente la Nota di trascrizione correttiva andrò dal Sindaco del mio Comune di appartenenza,(a Firenze c'è Renzi, povero me...), il quale mi dovrà rilasciare una dichiarazione previa visione dei [size=18]gioielli di famiglia [/size]ai quali sono fortemente affezionato!


Piazza della Signoria, [size=18]Palazzo Vecchio[/size], [size=24]Salone dei Cinquecento [/size]... per favore, quando ? che vorremmo esserci tutti ... potrebbe essere così, con noi visti di di ... spalle:

press.comune.fi.it/templates/press.comun...

Ciao, buon lavoro.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2012 alle ore 17:12

Claudio!
[size=18]tu hai mirato non ai gioelli di Famiglia cui si riferiva Antonio, ma al patrimonio dell'umanità![/size]

Antonio, vistosi chiamato maestrina si è guardato in basso ed ha constatao che i suoi gioielli sono ancora lì e dal momento che ci tiene ha dato un sospiro di sollevo ! ..... sai di questi tempi ......

ma torniamo ad essere seri:

la volete predisporre o no questa FAQ o mi volete costringere a farla da me?

l'argomento lo merita! e mi piacerebbe che riuscissimo a predisporne una che tenga conto interamente degli argomenti trattati senza perdere di vista l'ampia e dettagliata riflessione cui è giunto Antonio, pur se momentaneamente evirato!

Teniamo anche nel debito conto che non dobbiamo predisporla nell'interesse economico dei clienti o di chicchessia, ma nell'interesse, il più possibile chiaro, della correttezza, perchè anche se sempre soggetta ad essere revisionata, riveduta e corretta la FAQ poi se malfatta potrebbe portare in inganno qualche sprovveduto lettore!

e questo non è nel nostro interesse di colleghi frequentatori, più o meno irruenti e battaglieri sostenitori delle proprie conoscenze giuste o bagliate che siano!

cordialità

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einste

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 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2012 alle ore 14:04

Pemettete anche una mia considerazione,
se viene inserito Pasquale anzichè Pasqualino il codice fiscale con tutti gli altri dati invariati, rimane inalterato ( provare per credere).
Poi come del resto il codice fiscale cos'è, in Italia è un codice alfanumerico, ispirato dall'uso biblioteconomico, che serve a identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano.
Pertanto come già detto non mi pare che si possa dare adito a incertezza sulle persone,sul bene o sul rapporto giuridico.
Saluti.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2012 alle ore 14:48

"einste" ha scritto:
Pemettetemi anche una mia considerazione,
se viene inserito Pasquale anzichè Pasqualino il codice fiscale con tutti gli altri dati invariati, rimane inalterato ( provare per credere).
Poi come del resto il codice fiscale cos'è, in Italia è un codice alfanumerico, ispirato dall'uso biblioteconomico, che serve a identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano.
Pertanto come già detto non mi pare che si possa dare adito a incertezza sulle persone,sul bene o sul rapporto giuridico.
Saluti.



Sebbene non cambi il senso della discussione, la tua prova è interessante e curiosa. Da questa considerazione dobbiamo solo constatare che, come giustamente fai presente, il codice fiscale riportato in atti e ritenuto giusto non da certezza su quale sia il nome corretto, se Pasquale o Pasqualino. Morale della favola, mai fidarsi delle apparenze e verificare sempre i dati da riportare in un atto, anche se questo può sembrare superfluo, l'errore è sempre in agguato.

A dire il vero, questo non vale per tutti i nomi e cognomi, perchè ho provato con il mio nome da Antonio ad Antonino, lasciando inalterati gli altri dati identificativi, ed è stato calcolato un codice fiscale diverso.

Secondo me dopo la lettura di questo post chissà quanti hanno provato a calcolare il proprio codice fiscale variando il proprio nome in diminutivo, come Geoalfino, Dadino48, Jemino, Ceskino...etc..etc... :lol: :lol: :lol:

Saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 08:39

Visto che non sono riuscito a coinvolgervi nemmeno con la carota, ora provo con il bastone ed ho inserito questa FAQ:

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

che comunque è parziale, anche se molto esaustiva, per quanto riguarda l'applicazione della legge per quanto riguarda l'aspetto delle formalità indispensabili per la stipula dei rogiti!

attendo comunque ulteriori aiuti per completare l'opera, che ritengo indispensabile a maggior chiarezza dell'argomento!

cordialità

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tony240588
tony88

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 14:25

quesito estratto da: CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
DISTRETTI RIUNITI FIRENZE – PISTOIA - PRATO
NEWSLETTER INFORMATIVA
n. 5/2009
settembre-ottobre
A cura del “Gruppo di lavoro per l’informazione”:

Si chiede se l'erronea indicazione dei dati anagrafici di uno degli acquirenti in un
contratto di compravendita immobiliare che costituisce titolo di provenienza di un
negozio da stipularsi comporti la necessita' di procedere a rettifca.
Occorre distinguere l'errata indicazione dei dati anagrafici della parte che riguarda
esclusivamente l'atto di provenienza da quello in cui l'errore si sia ripercorso anche
nella nota di trascrizione.
Per l'atto destinato ad avere effetti solo nei rapporti tra le parti, si ritiene che la rettifica
del documento in cui sia indicato erroneamente o il giorno o il mese o l'anno di nascita
di una delle parti non sia strettamente necessaria.
L'errore non inficia la validita' del trasferimento laddove si tratti di errore materiale,
oggettivamente rilevabile, che non ha determinato alcun errore sull'identita' dell'altro contraente ne' alcuna discrepanza tra la volonta' e la dichiarazione, allorquando
l'accordo sia stato raggiunto tra parti fisicamente presenti e individuate.
La dottrina maggioritaria ha ritenuto che l'erronea indicazione da parte del notaio di
alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 51 n. 3 della Legge Notarile ai fini
dell'individuazione della persona non comporta la nullita' dell'atto (cfr. CASU L'atto
notarile tra forma e sostanza Roma 1996, 184 ss.).
Infatti un conto e' l'effettiva identita' di un soggetto, altro conto sono gli elementi formali
che contribuiscono a realizzarla.
Tutto cio' non esclude che qualora il notaio incaricato della stipula dell'atto di rivendita
dovesse ritenerlo opportuno, ai fini di maggiore chiarezza, lo stesso puo' senz'altro
provvedere ad integrare o modificare il precedente rogito, con autonomo atto di rettifica
anche unilaterale o nello steso atto notarile richiesto. In tal caso sembra legittimamente
invocabile la prassi secondo la quale e' sufficiente indicare l'errore in cui si incorse nel
primo atto o in sede di costituzione delle parti o in sede di premessa del successivo atto
di rivendita del bene, precisandone le esatte generalita'.
Diverso e' il caso dell'errore intervenuto nell'atto di stipula si sia ripercosso anche nella
nota di trascrizione ovvero sul documento in base al quale la trascrizione viene
eseguita.
La rettifica dell'atto di provenienza potrebbe rilevarsi opportuna al fine di effettuare la
trascrizione in base a dati anagrafici esatti in modo da garantire la continuita' della
trascrizioni e assicurare l'opponibilita' ai terzi.
Sulla base di quanto indicato dalla Corte di Cassazione (sentenza 8 marzo 2005 n.
5002) nel caso in cui la nota di trascrizione non presenti difformita' rispetto al titolo,
bensi' riporti fedelmente dati indicati erroneamente nel titolo, non trova applicazione
l'art. 2655 c.c. e dunque non si pone un problema di validita' o meno della trascrizione.
Nel caso esaminato dalla Corte, trattandosi di errore sui dati catastali, si e' parlato di
nota inopponibile ai terzi perche' "riferita ad bene diverso".
Nel caso prospettato dal momento che la parte indicata con generalita' erronee era
l'acquirente non dovrebbero esserci rischi di soccombenza nell'eventuale conflitto con
un successivo avente causa dallo stesso alienante dal momento che la trascrizione
dell'acquisto contro quest'ultimo era stata fatta in base alle esatte generalita' dello
stesso.
La correzione della trascrizione potrebbe risultare utile in vista del successivo atto
traslativo di cui il notaio sia stato incaricato ai fini della garanzia della continuita' delle
trascrizioni.
In conclusione va detto che sebbene la prassi riccorre all'atto di rettifica, la dottrina
ritiene l'atto di rettifica superfluo alle finalita' perseguite dalle parti.
La trascrizione, in base alle generalita' esatte, puo' essere effettuata allegando all'atto
pubblico un estratto integrale dell'atto di nascita della parte erroneamente identificata
accompagnato eventualmente da una certificazione dell'ufficiale di stato civile dalla
quale risulti l'inesistenza di una persona le cui generalita' coincidano con quelle
risultanti dall'atto pubblico (Triola Generalita' erronee delle parti e cd. "atto di rettifica" -
nota a Cassazione 8 novembre 1974 n. 3424 - Vita Notarile 1975, 429).
Il tema della rettifica degli atti notarili, il loro valore e i limiti entro cui essi possono
essere utilizzati per atto pubblico e con quali formalita' e' tutt'ora in discussione.
Una parte della giurisprudenza di merito ha infatti sostenuto la necessaria compresenza
delle parti originarie anche nel negozio di rettifica, inserendosi tale atto nel contesto
letterale e logico - giuridico dell'atto cui fa riferimento, ancorche' la rettifica riguardi
aspetti secondari dell'atto principale, quali dati identificativi del bene, dati anagrafici etc
e non il nucleo del regolamento negoziale.
La trascrizione di un atto di rettifica unilaterale e' stata ammessa - Decreto del
Presidente Tribunale di Firenze del 22 dicembre 1967 - Rivista notariato 1967, 912. e Trib. Roma 24 maggio 2000 Riv. Not. 2000, 1473.
Recentemente la dottrina ha preso posizione ammettendo la rettifica unilaterale sulla
base del fatto che l'atto di rettifica non sarebbe atto negoziale, ma mera dichiarazione di
scienza (IACCARINO, Rettifica di dati catastali Notariato 2004, pa. 623 e ss.)
Quanto alla formalita' per l'attuazione della pubblicita' dell'atto di rettifica esistono due
orientamenti:
* secondo autorevole dottrina (GAZZONI La trascrizione immobiliare Commentario
Schlensiger Milano 1998, 505 e ss.) la formalita' e' quella dell'annotazione, perche' la
rettifica non determina la risoluzione del primitivo contratto ne' una sostituzione di
carattere novativo.
* Altra parte della dottrina (ETTORE - SILVESTRI La pubblicita' immobiliare Milano
1996 1123 ss.) ritiene, anche in considerazione della Legge 52/1985, che la formalita'
per ovviare agli errori materiali cui si e' incorsi nella stipulazione degli atti o nella
redazione delle note di trascrizione, sarebbe comunque necessariamente quella della
trascrizion

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 16:27

Non so usar bene gli evidenziatori del forum spero di aver fatto il tutto in maniera corretta...comunque cito solamente tra le virgolette: "In conclusione va detto che sebbene la prassi riccorre all'atto di rettifica, la dottrina ritiene l'atto di rettifica superfluo alle finalita' perseguite dalle parti.
La trascrizione, in base alle generalita' esatte, puo' essere effettuata allegando all'atto pubblico un estratto integrale dell'atto di nascita della parte erroneamente identificata accompagnato eventualmente da una certificazione dell'ufficiale di stato civile dalla quale risulti l'inesistenza di una persona le cui generalita' coincidano con quelle risultanti dall'atto pubblico (Triola Generalita' erronee delle parti e cd. "atto di rettifica" -
nota a Cassazione 8 novembre 1974 n. 3424 - Vita Notarile 1975, 429)".
Non credo ci sia da aggiungere altro...sottolineo solamente che è una nota alla sentenza di Cassazione non un'opinione di un geometra (con tutta la stima e rispetto che ho per la nostra categoria, non credo ci sia bisogno di sottolinearlo, ma per ogni evenienza)...
mi scuso per la "maestrina" non volevo "castrare nessuno"....

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2012 alle ore 16:35

Caro Geoalfa,
la tua idea di creare una FAQ sull'argomento mi trova assolutamente d'accordo. Potrebbe essere d'aiuto ad un sacco di noi. Credo che ciò che ha trovato Tony240588 e che io mi sono permesso di riportare e sottolineare nel mio ultimo post sia di fondamentale importanza riportarlo in quanto credo che tolga ogni dubbio in merito alla questione da tutti noi affrontata. Lo scrivo perchè, sempre a mio modestissimo parere, sarebbe opportuno se non dare un'opinione univoca - e secondo me la si è trovata in quest'ultimo documento citato da tony240588 dove si parla di prassi e dottrina, e di certificazioni d'inesistenza, tanto bistrattate in questo post, e dell'esatta procedura da adottare in merito alla disputa - almeno citare fonti autorevoli come questa in modo dare la possibilità a chi legge di aver ulteriori riferimenti, oltre che le nostre opinioni, e far si che possa avere più materiale possibile su cui basare il proprio operato.
Vista la tua disponibilità e "statura" in questo forum sono sicuro che si riuscirà ad articolare una FAQ veramente interessante, completa e corretta.
Vi ringrazio per il lavoro che svolgete nel e con il forum :wink:

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tony240588
tony88

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 13:24

nessuna novità relativa all'argomento?
sarebbe bene concludere il post evidenziando la soluzione definitiva; Ovviamente cercando di collaborare al fine di poter trovare altri riferimenti e casistiche sul problema, così che, chi legge il post trovi subito la soluzione corretta condivisa dagli utenti che hanno partecipato alla discussione, anche da parte di chi sino ad ora aveva espresso opinioni differenti..
Saluti e buon lavoro

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 17:11

Tony240588 visto che siamo stati due tra i più attivi in questo post mi permetto di evidenziare come chiedi la soluzione alla disputa in modo da dare una risposta concreta a chi eventualmente dovesse incorrere in una situazione del genere:
In caso di errore delle generalità in un atto NON E' NECESSARIO RETTIFICARE NE' L'ATTO NE' LA TRASCRIZIONE. Basta allegare all'atto un estratto integrale dell'estratto di nascita accompagnato da una certificazione dell'ufficiale dello stato civile dalla quale risulti l'inesistenza di una persona le cui generalità coincidano con quelle indicate nell'atto e che si fa rifermento a quelle indicate nell'estratto di nascita. A tal proposito cito nuovamente un estratto di ciò che tu hai trovato (sembra fatta apposta per ciò che abbiam detto noi in questo post) e cioè un passo tratto da "CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
DISTRETTI RIUNITI FIRENZE – PISTOIA - PRATO
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A cura del “Gruppo di lavoro per l’informazione”:
"In conclusione va detto che sebbene la prassi riccorre all'atto di rettifica, la dottrina ritiene l'atto di rettifica superfluo alle finalita' perseguite dalle parti.
La trascrizione, in base alle generalita' esatte, puo' essere effettuata allegando all'atto pubblico un estratto integrale dell'atto di nascita della parte erroneamente identificata accompagnato eventualmente da una certificazione dell'ufficiale di stato civile dalla quale risulti l'inesistenza di una persona le cui generalita' coincidano con quelle risultanti dall'atto pubblico (Triola Generalita' erronee delle parti e cd. "atto di rettifica"
-
nota a Cassazione 8 novembre 1974 n. 3424 - Vita Notarile 1975, 429)".
Con questo dichiaro, a mio modestissimo parere, RISOLTO il quesito che è sorto in questo post...indipendentemente dalle posizioni prese in merito e dalle opinioni è stato fondamentale l'apporto di tutti i partecipanti...abbiam imparato tutti qualcosa di nuovo, questo è l'importante.
Ancora Buon lavoro a tutti

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