quesito estratto da: CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
DISTRETTI RIUNITI FIRENZE – PISTOIA - PRATO
NEWSLETTER INFORMATIVA
n. 5/2009
settembre-ottobre
A cura del “Gruppo di lavoro per l’informazione”:
Si chiede se l'erronea indicazione dei dati anagrafici di uno degli acquirenti in un
contratto di compravendita immobiliare che costituisce titolo di provenienza di un
negozio da stipularsi comporti la necessita' di procedere a rettifca.
Occorre distinguere l'errata indicazione dei dati anagrafici della parte che riguarda
esclusivamente l'atto di provenienza da quello in cui l'errore si sia ripercorso anche
nella nota di trascrizione.
Per l'atto destinato ad avere effetti solo nei rapporti tra le parti, si ritiene che la rettifica
del documento in cui sia indicato erroneamente o il giorno o il mese o l'anno di nascita
di una delle parti non sia strettamente necessaria.
L'errore non inficia la validita' del trasferimento laddove si tratti di errore materiale,
oggettivamente rilevabile, che non ha determinato alcun errore sull'identita' dell'altro contraente ne' alcuna discrepanza tra la volonta' e la dichiarazione, allorquando
l'accordo sia stato raggiunto tra parti fisicamente presenti e individuate.
La dottrina maggioritaria ha ritenuto che l'erronea indicazione da parte del notaio di
alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 51 n. 3 della Legge Notarile ai fini
dell'individuazione della persona non comporta la nullita' dell'atto (cfr. CASU L'atto
notarile tra forma e sostanza Roma 1996, 184 ss.).
Infatti un conto e' l'effettiva identita' di un soggetto, altro conto sono gli elementi formali
che contribuiscono a realizzarla.
Tutto cio' non esclude che qualora il notaio incaricato della stipula dell'atto di rivendita
dovesse ritenerlo opportuno, ai fini di maggiore chiarezza, lo stesso puo' senz'altro
provvedere ad integrare o modificare il precedente rogito, con autonomo atto di rettifica
anche unilaterale o nello steso atto notarile richiesto. In tal caso sembra legittimamente
invocabile la prassi secondo la quale e' sufficiente indicare l'errore in cui si incorse nel
primo atto o in sede di costituzione delle parti o in sede di premessa del successivo atto
di rivendita del bene, precisandone le esatte generalita'.
Diverso e' il caso dell'errore intervenuto nell'atto di stipula si sia ripercosso anche nella
nota di trascrizione ovvero sul documento in base al quale la trascrizione viene
eseguita.
La rettifica dell'atto di provenienza potrebbe rilevarsi opportuna al fine di effettuare la
trascrizione in base a dati anagrafici esatti in modo da garantire la continuita' della
trascrizioni e assicurare l'opponibilita' ai terzi.
Sulla base di quanto indicato dalla Corte di Cassazione (sentenza 8 marzo 2005 n.
5002) nel caso in cui la nota di trascrizione non presenti difformita' rispetto al titolo,
bensi' riporti fedelmente dati indicati erroneamente nel titolo, non trova applicazione
l'art. 2655 c.c. e dunque non si pone un problema di validita' o meno della trascrizione.
Nel caso esaminato dalla Corte, trattandosi di errore sui dati catastali, si e' parlato di
nota inopponibile ai terzi perche' "riferita ad bene diverso".
Nel caso prospettato dal momento che la parte indicata con generalita' erronee era
l'acquirente non dovrebbero esserci rischi di soccombenza nell'eventuale conflitto con
un successivo avente causa dallo stesso alienante dal momento che la trascrizione
dell'acquisto contro quest'ultimo era stata fatta in base alle esatte generalita' dello
stesso.
La correzione della trascrizione potrebbe risultare utile in vista del successivo atto
traslativo di cui il notaio sia stato incaricato ai fini della garanzia della continuita' delle
trascrizioni.
In conclusione va detto che sebbene la prassi riccorre all'atto di rettifica, la dottrina
ritiene l'atto di rettifica superfluo alle finalita' perseguite dalle parti.
La trascrizione, in base alle generalita' esatte, puo' essere effettuata allegando all'atto
pubblico un estratto integrale dell'atto di nascita della parte erroneamente identificata
accompagnato eventualmente da una certificazione dell'ufficiale di stato civile dalla
quale risulti l'inesistenza di una persona le cui generalita' coincidano con quelle
risultanti dall'atto pubblico (Triola Generalita' erronee delle parti e cd. "atto di rettifica" -
nota a Cassazione 8 novembre 1974 n. 3424 - Vita Notarile 1975, 429).
Il tema della rettifica degli atti notarili, il loro valore e i limiti entro cui essi possono
essere utilizzati per atto pubblico e con quali formalita' e' tutt'ora in discussione.
Una parte della giurisprudenza di merito ha infatti sostenuto la necessaria compresenza
delle parti originarie anche nel negozio di rettifica, inserendosi tale atto nel contesto
letterale e logico - giuridico dell'atto cui fa riferimento, ancorche' la rettifica riguardi
aspetti secondari dell'atto principale, quali dati identificativi del bene, dati anagrafici etc
e non il nucleo del regolamento negoziale.
La trascrizione di un atto di rettifica unilaterale e' stata ammessa - Decreto del
Presidente Tribunale di Firenze del 22 dicembre 1967 - Rivista notariato 1967, 912. e Trib. Roma 24 maggio 2000 Riv. Not. 2000, 1473.
Recentemente la dottrina ha preso posizione ammettendo la rettifica unilaterale sulla
base del fatto che l'atto di rettifica non sarebbe atto negoziale, ma mera dichiarazione di
scienza (IACCARINO, Rettifica di dati catastali Notariato 2004, pa. 623 e ss.)
Quanto alla formalita' per l'attuazione della pubblicita' dell'atto di rettifica esistono due
orientamenti:
* secondo autorevole dottrina (GAZZONI La trascrizione immobiliare Commentario
Schlensiger Milano 1998, 505 e ss.) la formalita' e' quella dell'annotazione, perche' la
rettifica non determina la risoluzione del primitivo contratto ne' una sostituzione di
carattere novativo.
* Altra parte della dottrina (ETTORE - SILVESTRI La pubblicita' immobiliare Milano
1996 1123 ss.) ritiene, anche in considerazione della Legge 52/1985, che la formalita'
per ovviare agli errori materiali cui si e' incorsi nella stipulazione degli atti o nella
redazione delle note di trascrizione, sarebbe comunque necessariamente quella della
trascrizion