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Autore ditta catastale: quale procedura?

ugofor

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04 Ottobre 2005

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10

Località
PROV. DI BERGAMO

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 18:00

Salve a tutti,
Devo procedere alla stesura di t.m. per nuova edificazione, con contestuale fusione di 4 particelle per costituzione di un unico lotto in quanto pertinenza diretta del nuovo edificio, ma con il seguente problema: su 2 particelle il sig. Bianchi ha la proprietà per 1/1, mentre sulle 2 restanti ha come diritto Livellario per 1/1 (preciso che il nuovo fabbricato insiste sulle particelle con diritto di livellario).
1) è possibile alla fusione delle 4 particelle avendo titolarità diverse?
2) cos'è nello specifico il diritto di Livellario? (è mai possibile convertirlo in proprietà?)
Preciso che le 4 particelle sono state acquistate con medesimo atto notarile (donazione da padre a figlio), sul quale è riportata la seguente dicitura: "danno atto i contraenti che il terreno mappali x ed y oggetto del presente atto risulta catastalmente gravato da livello (diritto del concedente) a favore degli abitanti della Vicinia di (nome del comune)"

Ringrazio anticipatamente chi saprà darmi delucidazioni in merito.

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Autore Risposta

Trevisan

Iscritto il:
09 Marzo 2005

Messaggi:
646

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 18:12

Non conosco bene questo diritto reale, comunque per la prima domanda, stando così le cose sicuramente non puoi fondere. Se poi riesci in qualche modo a ristabilire un'unica ditta (e qui non so aiutarti) allora potrai farlo.
Ciao!

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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

Iscritto il:
28 Dicembre 2005

Messaggi:
597

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Caserta

 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 06:46

Devi prima procedere all'affrancazione del terreno gravato da livello.

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geommacri

Iscritto il:
02 Luglio 2004

Messaggi:
157

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Ferrara

 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 09:20

Ho trovato questo sul diritto di livello (si rigrazia per la fonte Tolkien)


Quesito: Si chiede quali siano le caratteristiche e la disciplina di un diritto di “livello” costituito su di un fondo in provincia di Brindisi e chi sia legittimato a stipulare l’alienazione del fondo sul quale insista detto diritto.



Breve ricostruzione storica dell’istituto –

L’analisi degli atti costitutivi di “livello” stipulati nel corso del secolo scorso evidenzia l’attribuzione di un fondo da un soggetto, detto concedente o livellante (generalmente il proprietario, ma anche il censuario o lo stesso livellario), ad un altro soggetto, detto livellario, affinché vi eserciti la facoltà di godimento con l’obbligo di corrispondere un canone periodico (detto, appunto, “livello”) e migliorare il bene (vedi, in relazione al livello toscano, Prunai “Il livello nei documenti toscani dal sec. IX alla legislazione leopoldina” in Diritto e Giurisprudenza agraria, 1971 p. 250-323 – A1).
Il Legislatore unitario, con legge del 24 gennaio 1864, ha inoltre attribuito al livellario perpetuo la facoltà di affrancare il fondo, restituendogli libera commerciabilità, attraverso il pagamento di una rendita annua in luogo del canone (vedi Corte d’Appello di Parma 25 luglio 1871 in Annali della Giurisprudenza Italiana, 1871, Volume 5, Parte II p. 628 – B1, vedi anche Corte d’Appello di Brescia del 21dicembre 1871 in Annali della Giurisprudenza Italiana, 1871, Volume 5, Parte II p. 372 – C1).
La struttura della posizione giuridica in oggetto pertanto, sotto il vigore della legislazione del Regno, viene assimilata a quella dell’enfiteusi (non a caso gli indici analitici dell’epoca sussumono le pronunce in tema di livello sotto la voce “enfiteusi”)

Le caratteristiche del livello potevano peraltro variare in considerazione:
a) delle pattuizioni delle parti;
b) del periodo in cui venne concesso e dalla regione di ubicazione del fondo.

Bisogna infatti evidenziare:

Quanto ad a) – che la volontà delle parti poteva attribuire carattere di perpetuità o di temporaneità al livello, stabilendone inoltre, con riferimento ai livelli temporanei, la rinnovazione obbligatoria (i livelli ecclesiastici erano invece sempre obbligatoriamente rinnovabili) (a titolo di esempio vedi Corte di Appello di Brescia del 21 dicembre 1871 cit. p. 372 – C2);

Quanto a b) – che la citata Legge 24 gennaio 1964 (art. 29) ha lasciato inalterato il vigore della normativa anteriore riguardante “rendite, prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, censo, albergamento o altro simile...” (Corte d’Appello di Firenze 31 maggio 1871 in Annali della Giurisprudenza Italiana, 1871, Volume 5, Parte II p. 545-546 – D1) e si limitava (art. 30) ad estendere la facoltà di affrancazione a quei livelli che, in ragione della legislazione anteriore, ne fossero stati privi (Corte d’Appello di Firenze 31 maggio 1871 cit. p. 546 – D2).
E’ quindi essenziale valutare il periodo ed il luogo di costituzione del diritto in esame, atteso che, ad esempio, l’editto di Maria Teresa del 5 settembre 1767, pubblicato e vigente nel Ducato di Milano, riconosceva il livello e ne sanciva la rinnovabilità obbligatoria (Corte di Appello Brescia del 21 dicembre 1871 cit. p. 372 e 373 – C3), editto confermato esplicitamente dall’art. 9 legge 6 Termidoro, anno V repubblicano ed implicitamente dall’art. 3 del Codice del Primo Regno d’Italia del 1806 (Corte di Appello Brescia del 21 dicembre 1871 cit. p. 374 – C4).




Rilevanza e definizione attuale -

In considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui.
La stessa ricostruzione dogmatica è stata accolta di recente dalla Corte d’Appello di Bari, pronuncia di particolare rilevanza in quanto emessa nella stessa regione nella quale si trova il fondo in oggetto (Corte d’Appello di Bari 24 settembre 1993 in Foro Italiano 1994, I, p. 1203-1204 – F1)


In sintesi –

La giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Bari) ed il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997) hanno equiparato il diritto di livello ad un’enfiteusi, con applicazione della relativa disciplina.

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Eliomas

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21 Dicembre 2005

Messaggi:
93

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 21:57

Anche io sono a conoscenza di quanto ha riportato geommacri, quindi il livello è assimilato all'enfiteusi.

Comunque, dalle visure catastali, risulta livellario il sig. Bianchi, ma chi risulta concedente? Il comune di Vicinia?
Attualmente è possibile estinguere ope legis solo i livelli a favore del FEC (Fondo edifici per il culto) secondo la legge 222/85. Si fa domanda alla prefettura.
Se il livello è a favore del Comune, bisogna vedere se il consiglio comunale ha deliberato l'affrancazione. In tal caso, eventualmente con pagamento di riscatto, si trasforma il livello in proprietà. Comunque in questi casi è bene fare altre indagini prima di muoversi, per esempio visure storiche, sugli archivi cartacei, ecc... per vedere da quali atti deriva quella intestazione della particella all'impianto.

Quanto al fabbricato insistente sulla particella con il livello, credo che ci siano dei pareri giuridici secondo cui il fabbricato costruito sopra dal livellario non è gravato dal livello, ma è di proprietà. Cioè, il livello è solo sul terreno, ma non sul fabbricato. Comunque farai bene ad informarti meglio di questa cosa perchè non ricordo bene.

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