per Teo_bo
estratto dalla raccolta delle normative del catasto terreni scaricabile dal mio sito (mancano le formule perchè non riesco a copiarle):
1)
Rif.to: Circolare 5/89
Diversità di forma e/o superficie tra particelle rilevate e documentazione probante.
Qualora nell'aggiornamento geometrico delle particelle si riscontri una diversità di forma e/o di superficie tra quelle rilevate e quelle rappresentate nei documenti probanti (disegni quotati per atti precedenti il 1969, frazionamento e mappa catastale) si dovranno verificare le differenze tra le linee rappresentate e le corrispondenti rilevate.
Le verifiche possono essere eseguite:
a) mediante controlli di tipo analitico (confronto di misure) se si utilizza un disegno quotato o un frazionamento in qualità di documento probante;
b) mediante sovrapposizione grafica se l'unico documento probante è rappresentato dalla mappa.
In riferimento ai documenti utilizzati per il confronto, i limiti massimi di accettabilità risultano i seguenti:
- per il confronto delle misure, di cui ai punto a), attraverso le formule di tolleranza riportate al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento";
- per il confronto condotto per sovrapposizione, di cui al punto b) utilizzando la relazione
dove e rappresentano distanze fra punti omologhi della geometria particellare di cui la prima é desunta dalla mappa mentre la seconda dalle misure dirette o indirette. La scelta, da parte dell'Ufficio, del limite di confronto sarà dettata in funzione della situazione: cartografica (scala di rappresentazione, supporto grafico da cui sono state estratte le coordinate dei punti p3 e p4, ecc.).
Verificata l'accettabilità delle anomalie riscontrate sulla forma si dovrà procedere alla verifica delle superfici ( superficie rilevata e superficie in atti catastali) controllando che la loro differenza sia contenuta entro il limite di tolleranza, che viene qui definito sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile; (art. 1538) pari ad 1/20 della superficie in atti.
Differenze di superficie che rientrano in tale richiedono un'unica dimostrazione su elaborato mod. 51FTP, nel quale le superfici indicate sono quelle rilevate, come già espresso nella circ. 11/88.
Per le differenze di superficie che eccedono 1/20 della superficie nominale occorre eseguire la doppia dimostrazione sia grafica (mod. 51) sia delle superfici (mod. 51FTP) così come previsto dal D.P.R.650/ 72.
Differenze dei valori delle superfici calcolate e presentate dall'utenza esterna e le rispettive calcolate dall'Ufficio non dovranno portare modifica di quanto riportato su mod. 51FTP se le stesse rientrano in un cinquecentesimo (1/500) dei valori dichiarati (valore modificato con circ. 2/92).
Nel riscontro di superfici reali derivanti da atti di aggiornamento successivi, qualora le differenze di forma rientrino nei limiti richiamati al punto a) la dimostrazione del frazionamento del frazionamento dovrà essere eseguita sulla base delle superfici effettivamente rilevate lasciando al tecnico approvatore la valutazione, in funzione dell' attendibilità dei rilievi a confronto, dell'opportunità di variare o meno i valori espressi su mod. 51FTP. Le eventuali correzioni d'ufficio, apportate sulla dimostrazione del frazionamento, dovranno essere controfirmate, per accettazione, da parte del tecnico professionista all'atto del ritiro degli elaborati.
Per quanto riguarda il tipo mappale la predisposizione dei relativi elaborati tecnici (mod. 3SPC) segue le stesse modalità indicate per il tipo di frazionamento. Nel caso in cui la superficie misurata ecceda un ventesimo di quella nominale, la doppia dimostrazione viene ad essere sostituita dalla annotazione, in calce sul mod. 3SPC, "la superficie reale supera di 1/20) quella nominale, Sr=....mq».
In relazione a quanto sopra vengono impartite alcune disposizioni operative, .inerenti le attività di aggiornamento degli archivi amministrativo-censuari, dirette agli Uffici per i quali risulta attivato il sistema informativo catastale. Per gli altri Uffici, gli elaborati (tipi di frazionamento ed eventuali tabelle di variazione) dovranno essere ordinatamente archiviati per il loro immediato inserimento nella base informativa a seguito deIl'attivazione del sistema.
Tipi di frazionamento:
a) frazionamento con rilievi completo dei vertici della particella originaria e di tutte le particelle derivate:
- qualora, relativamente alla particella originaria, la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti inferiore di un ventesimo della prima, si dovrà far precedere la introduzione del mod. 51FTP da una variazione relativa alla particella originaria risulterà il cui scopo sarà quello di impostare la nuova superficie reale. A seguito di tale operazione la particella originaria risulterà coerentemente aggiornata, rispetto alla nuova superficie, nei valori di redditività. Si dovrà quindi procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento (effettuata sulla base delle superfici reali) riportando per ogni particella trattata, nel campo destinato alle annotazioni, la dicitura la "SR" l' iter sopra descritto può essere condotto per differenze di superficie minori di un cinquecentesimo di quella presente in atti.
- qualora, relativamente alla particella originaria ,la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti non inferiore di un ventesimo di quella presente in atti si dovrà procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento (effettuato sulla base delle superfici nominali) riportando per ogni particella trattata, nel campo destinato alle annotazioni, la dicitura "SR=" seguita dal valore della superficie reale espressa in mq (valore intero)
b) frazionamento con rilievo completo di alcune particelle derivate: si dovrà procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento riportando per ogni particella trattata, la cui superficie é stata dichiarata reale (vedi circ. 11/88), la dicitura «SR" nel campo destinato alle annotazioni.
Tipi mappali
Qualora l'atto di aggiornamento interessi l'intero contorno del lotto, e la differenza fra la superficie in atti e quella reale, riportata nell'atto di aggiornamento, risulti inferiore di un ventesimo della prima, si dovrà impostare la nuova superficie (reale) mediante opportuna variazione meccanografica. Dovrà essere inoltre eseguita ulteriore variazione meccanografica destinata esclusivamente alla introduzione nel campo destinato alle annotazioni, della dicitura "SR". Si precisa che le due variazioni sopra descritte si rendono necessarie per superare una carenza delle procedure meccanografiche attuali che non permettono, se la variazione interessa la superficie della particella, l'inserimento di commenti nei campo delle annotazioni. Qualora in atti la particella originaria presenti già nel campo annotazione la dicitura "SR». l' iter sopra descritto può essere eseguito per differenze di superficie minori di un cinquecentesimo di quella presente in atti. Se la differenza fra la superficie in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento risulti non inferiore di un ventesimo di quella presente in atti l' iter procedurale dovrà essere limitato alla introduzione, nel campo destinato alle annotazioni, della dicitura "SR=" seguita dal valore della superficie reale espressa in mq (valore intero).
Si richiama l'attenzione sul disposto della Circolare n.9 del 18/2 1969 (prot. n.3/365 - S.T.C. III) afferente l'aspetto di aggregazione delle particelle (o porzioni) in fase di trattazione del tipo o ancora meglio nel caso di predisposizione dell'atto di aggiornamento. La fusione delle particelle (o porzioni), sia per gli aspetti geometrici che per quelli amministrativo-censuari può direttamente essere proposta dal tecnico redattore dell'atto qualora sussistano le condizioni definite dalla suddetta Circolare. Quanto sopra, fra l'altro, consente la più corretta e funzionale individuazione topometrica dei vertici reali delle particelle effettivamente riscontrabili, in modo univoco, sul terreno e quindi la loro superficie reale.
2)
Rif.to: Circolare 2/2006
7 Particolari modalità di predisposizione dell’atto di aggiornamento
Nelle more della già pianificata implementazione della specifica funzionalità della procedura informatica, la predisposizione della “doppia dimostrazione” nel modello censuario del Tipo Frazionamento, nei casi in cui si rendesse necessaria, può essere eseguita all’interno della Relazione Tecnica ovvero adottando i modelli tradizionali. Nulla altro è innovato rispetto all’attuale quadro normativo per quanto attiene la predisposizione della Relazione Tecnica.
Per quanto concerne la lettera di incarico al professionista, da parte dei soggetti titolati a richiedere la predisposizione di un atto di aggiornamento, introdotta con la circolare n. 49/T del 1996, si evidenzia che la procedura informatica prevede, oltre alla eventuale delega di rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, l’indicazione di una delle seguenti tre fattispecie:
- per procedimento d’ufficio;
- sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i titolari di diritti reali;
- mancata sottoscrizione dell’atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento dell’incarico.
Il primo punto dell’elenco attiene a parte della casistica di cui al punto B del suddetto modello di lettera di incarico e precisamente ai casi di atti di aggiornamento autorizzati in forza di legge e cioè: procedimenti per esproprio, esecuzione sentenze od ordinanze dell’autorità giudiziaria.
Il secondo punto deve essere utilizzato nel caso in cui la lettera di incarico sia stata sottoscritta da tutti i soggetti titolari di diritti reali sull’immobile oggetto di aggiornamento.
Il terzo punto comprende la casistica, residuale rispetto a quella sopra descritta, prevista per il punto B della circolare n. 49/T del 1996.
Nel caso, peraltro poco frequente, di Tipo Mappale riguardante più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, la prassi catastale consente che venga redatto un unico Tipo Mappale che sconta l’imposta di bollo e i tributi una sola volta per tutte le particelle derivate definitive. In tale fattispecie era prevista l’allegazione di tanti modelli 3SPC per quante erano le ditte da iscrivere nel Catasto Edilizio Urbano. In considerazione della soppressione del modello 3SPC, l’atto di aggiornamento della fattispecie in esame, non può essere — al momento — prodotto con la versione 9 della procedura Pregeo, per cui è necessario presentare l’atto di aggiornamento utilizzando i modelli tradizionali.
Saluti