Mi dispiace ma non sono daccordo con la soluzione consigliata da Pic:
infatti non è conforme alla normativa impartita con la circolare n.2/1984 e cioè che quando la ditta dichiarante un fabbricato non è la stessa che risulta proprietaria del terreno ove è ubicato, occorre intestare per primo il "possessore" del fabbricato seguito da tutti gli intestari del terreno associando a ciascuno di essi la dizione "per i propri diritti" e omettendo le titolarità presenti in atti (vedi pagina 3 del Mod.3SPC !).
Al catasto fabbricati verrà attribuita la titolarità "proprietà" al possessore mentre i cointestati avranno la titolarita in "ONERI".
Il Catasto Fabbricati (sempre a norma dellacircolare 2/1984) appone la RIS.1 alla U.I. ed ha l'obbligo della notifica ai leggittimi proprietari del terreno.
Pertanto con Pregeo 9 dev'essere indicato il possessore e i proprietari del terreno con la dizione "per i propri diritti"; quindi si indicherà che la ditta non corrisponde "per stato di fatto non leggittimato".
Nel quadro ove si indica la ditta da iscrivere al C.F. si indicherà la titolarità "proprietà" al possessore, mentre tutti gli altri andranno in "Oneri".
Nell'ultima pagina del file NNN.pdf viene riportata in automatico la ditta così come va tracritta al Docfa.
Preciso che la soluzione suggerita da Pic va adottatta (circ. 2/1984) quando occorre dichiarare al C.F. un fabbricato risultante con la qualità "urbano" a partita 1 sin dall'impianfo del Catasto Terreni, per cui il possessore allega un atto notorio con la dichiarazione della ditta dichiarante e in questo caso sòlo questa verrà annoata al C.F. con la Ris.1 (ditta dichiarata priva di titolo legale reso pubblico).
Buon lavoro e Auguri per un Santo Natale a tutti.