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geomice
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Secondo alcune interpretazioni dell'Art.30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 (ex Art.18 L.47/85), per l'inoltro telematico, è sufficiente che gli atti di aggiornamento vengano semplicemente consegnati all'ufficio protocollo del comune. In questi giorni però, alcune A.T. hanno puntualizzato che gli atti stessi devono necessariamente essere timbrati dal comune, che così ne certifica l'avvenuto deposito. Questa cosa mi preoccupa un pochino, perché taluni uffici comunali hanno, per così dire, la poco carina abitudine di trattenere i Frazionamenti o TM anche 15 giorni prima di restituirli! Qualcuno ha notizie più precise o consigli? Ringrazio e saluto: ciao, ciao.
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Firenze - nome@cognome.it
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la legge dice : "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune" Quindi si parla di deposito, non di qualsiasiforma di approvazione. Se vado in comune, deposito il tipo al protocollo ed ho una ricevuta, il tipo è stato depositato. A mio modesto parere, anche una raccomandata con ricevuta di ritorno attesterebbe il deposito (e molti legali la pensano come me). Quando sul tipo hai riportato il protocollo hai assolto agli obblighi di legge. Se il comune ravvisa una lottizzazione abusiva, provvede ad informare le autorità competenti e l'ufficio del catasto per chiedere l'annullamento del tipo. Da quando c'è l'invio telematico l'agenzia del territorio provvede ad inviare ai comuni un'elenco dei tipi consegnati ed il comune verifica che siano stati effettivamente depositati. Da quello che ci hanno detto diversi alti dirigenti dell'ADT, con il passaggio ai comuni, il deposito si intenderà compiuto con la consegna del tipo in catasto, addirittura...
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geomice
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06 Febbraio 2006
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Grazie pzero, mi sento più tranquillo. In effetti condivido integralmente il tuo pensiero. Quello che mi sconcerta, senza voler innescare inutili polemiche, è che la notizia è stata diffusa dal mio Collegio a seguito di un incontro con il Dirigente dell'Agenzia Del Territorio provinciale. Boh...!!! :? Ciao, ciao.
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Silvano
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Padova
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quanto detto da Pzero è correttissimo, di mio però non agisco in questo modo, o meglio, in parte, ritenendo la sola consegna priva di ricevuta incapace di provare che io abbia realmente depositato quel tipo frazionamento. Mi spiego meglio: chi dice che io abbia fatto approvare quel tipo e non un'altro? Qui si parla puramente di accademia, lo ammetto, però visto che abbiamo l'obbligo di mantenere archivio di ciò che inviamo io preferisco avere ricevuta precisa e la raccomandara A/R non sempre assolve a questo titolo perchè dimostra che abbiamo inviato qualcosa, ma non cosa. Di mio quindi invio solo dopo che il tipo ha i suoi bei timbri. Il problema che sollevi però è reale: alcuni addetti per così dire "scrupolosi" ritengono di dover "verificare" la bontà dei documenti da protocollare (chi mai ha detto che lo devono fare rimane un mistero...) oppure preferiscono fare una semplice archiviazione al "quando ne avranno più d'uno"... In quel caso io faccio così: lettera di trasmissione in cui indico il codice di riscontro del tipo, la faccio timbrare per avvenuta consegna (lo devono fare e subito); da quel momento per me risulta a tutti gli effetti depositato.
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dioptra
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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)
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Salve ragassi Visto l'argomento, proporrei di adattare e modificare alla bisogna questo documento che provvederò ad inserire nelle faq a disposizione di tutti non appena sarà discusso in modo opportuno. E' solamente una Bozza, ma mi è stato inviato nientepopodimeno da Geoalfa qualche tempo fa. Ora i tempi sono cambiati ma è sempre più necessario puntualizzare. Non avendo tempo di metterci mano vi ivito a farlo voi, le proposte più complete saranno da me incluse nelle faq. Anche con più casi. cordialmente al Signor SINDACO del Comune di ************************ OGGETTO : Legge N. 47 del 28.02.1985 - art.18 comma 5. e art. 30 comma 5 DPR 380/2001. Notifica di frazionamento di area in zona agricola. In applicazione della Legge in oggetto, si invia : il tipo di frazionamento in tre copie eseguito in questo Comune in Loc. …………. sulle particelle ……….. del foglio di mappa n. …….. sui quali dovrà essere apposto il visto di Legge, necessario alla approvazione da parte dell' Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ………….. Con osservanza …………….. li ……. Il Tecnico ………………………….
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Edmond_Dantes
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PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006 Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche. (Pubblicato in G.U. n. 1 del 02/01/2007) ................................omissis................................ 4. Gli atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, puo' procedere all'approvazione. 5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento e' stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo e' previsto. .................................omissis................................................. Cosa ne pensate? Ritenete anche voi che, una volta attivate le procedure informatiche di interscambio tra Agenzia e Comuni, sarà la stessa Agenzia a provvedere all'adempimento stabilito dall'art. 30 del DPR 380/2001, mettendo a loro disposizione gli atti stessi? P.S. Decentramento a parte, naturalmente! Saluti.
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geoalfa
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"Edmond_Dantes" ha scritto: PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006 Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche. (Pubblicato in G.U. n. 1 del 02/01/2007) ................................omissis................................ 4. Gli atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, puo' procedere all'approvazione. 5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento e' stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo e' previsto. .................................omissis................................................. Cosa ne pensate? Ritenete anche voi che, una volta attivate le procedure informatiche di interscambio tra Agenzia e Comuni, sarà la stessa Agenzia a provvedere all'adempimento stabilito dall'art. 30 del DPR 380/2001, mettendo a loro disposizione gli atti stessi? P.S. Decentramento a parte, naturalmente! Saluti. concordo! e testimoni che nella AdT in cui opero abitualmente (Macerata), già hanno messo in pratica! il 18/4/2008 hanno notificato al Comune un TM con TF presentato ed approvato il 30/11! cordialità
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Silvano
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Padova
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"Dioptra" ha scritto: al Signor SINDACO del Comune di ************************ OGGETTO : Legge N. 47 del 28.02.1985 - art.18 comma 5. e art. 30 comma 5 DPR 380/2001. Notifica di frazionamento di area in zona agricola. In applicazione della Legge in oggetto, si invia : il tipo di frazionamento identificato con codice di riscontro n........... in tre copie eseguito in questo Comune in Loc. …………. sulle particelle ……….. del foglio di mappa n. …….. sui quali dovrà essere apposto il visto di Legge, necessario alla approvazione da parte dell' Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ………….. Con osservanza …………….. li ……. Il Tecnico …………………………. Ho aggiunto solo una piccola postilla: il codice del tipo. Per il resto, edmond dantes ha colto nel segno
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dioptra
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Salve Tripudio e onori all'AdT. Queste sono notizie, quella di Geoalfa, che ti fanno sussultare il cuore. Ma, Geoalfa, la notifica al Comune l'hai fatta lo stesso oppure no? cordialmente
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geoalfa
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no, Udino. la notifica non l'avevo fatta, appunto per effetto delle nuove disposizioni. adesso mi viene qualche dubbio, se quelli dell'ufficio urbanistica non digeriscono queste nuove disposizioni! non so cosa mi faranno! mi metteranno alla gogna o mi tortureranno? ai posteri l'ardua sentenza! cordialità
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dioptra
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"geoalfa" ha scritto: no, Udino. la notifica non l'avevo fatta, appunto per effetto delle nuove disposizioni. adesso mi viene qualche dubbio, se quelli dell'ufficio urbanistica non digeriscono queste nuove disposizioni! non so cosa mi faranno! mi metteranno alla gogna o mi tortureranno? ai posteri l'ardua sentenza! cordialità Salve Mi rendo disponibile per un corso di "Notifica Atti di Aggiornamento", a pagamento s'intende. Io penso che sia ora di istituire l'ECDLPregeo Patente europea di Pregeo e L'ECDLDocfa Patente europea di Docfa. Si potrebbe fare anche su Pregeo.it: un esamino online al termine del quale si acquisirà il Master Pregeo o Master Docfa. Le domande potranno spaziare dall'nformatica di base alla normativa e alla pratica di redazione dei tipi o dei docfa. Conoscenza di base dell'uso del cad, della manipolazione dei file, raster e vettoriali, degli estratti di mappa, della visurazione,... OHH! Grande Dio Ezio, nostra luce e nostra meta, il tuo cospetto ci infonde sicurezza, garanzia e approvazioni (Docfa e Pregeo). Dacci la tua grande illuminazione. Lo facciamo? Basterebbe raccogliere un serie di domande e risposte, preparare dei test con 3 domande delle quali 1 è giusta. Bisogna trovare un motore internet che faccia al caso nostro e caricarlo. cordialmente orante
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figaro
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"geoalfa" ha scritto: no, Udino. la notifica non l'avevo fatta, appunto per effetto delle nuove disposizioni. adesso mi viene qualche dubbio, se quelli dell'ufficio urbanistica non digeriscono queste nuove disposizioni! non so cosa mi faranno! mi metteranno alla gogna o mi tortureranno? ai posteri l'ardua sentenza! cordialità ... figurarsi per quei comuni (e nella mia provincia ci sono!!!) che pretendono, e purtroppo ottengono, il pagamento di diritti di segreteria pari anche a 55 euro. Forse manderanno le cartelle esattoriali... Cordialmente.
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geoalfa
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eh sì figaro! qualcosa si inventeranno di sicuro! però, non nel circondario del mio collegio, dove di persona insieme al presidente, abbiamo combattuto per evitare simili balzelli! siamo riusciti in quasi tutti i comuni ad evitarli! il 6 ci vediamo a Siena? se sì presentati tu, che io non ti riconosco! cordialità
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figaro
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San Miniato (PI)
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"geoalfa" ha scritto: eh sì figaro! qualcosa si inventeranno di sicuro! però, non nel circondario del mio collegio, dove di persona insieme al presidente, abbiamo combattuto per evitare simili balzelli! siamo riusciti in quasi tutti i comuni ad evitarli! il 6 ci vediamo a Siena? se sì presentati tu, che io non ti riconosco! cordialità Ci sarò e sarà un piacere conoscerti, così come spero di conoscere Geocinel e Geosim, che dovrebbero essere presenti. Cordialmente.
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geoalfa
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certamente saranno presenti ! ma ci saranno anche molti altri amici di pregeo.it ? quali pzero,MarcoD,sissy34, ecc. ecc. arrivederci e cordialità
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