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Argomento: Denuncia all'urbano di fabbricato rurale non subalternato
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ValluzziAntonio
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22 Aprile 2007
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Sono d'accordo con quanto precisato da geoalfa. Secondo me l'intestazione con la riserva anche se non espressamente specificato dalla nota 15232, è fattibile solo per le nuove costruzioni con ditta del fabbricato diversa da quella del terreno e non nel caso di un fabbricato rurale da portare all'urbano, perchè se così fosse, con una semplice dichiarazione di parte si potrebbe volturare qualsiasi immobile.
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giogeo
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12 Gennaio 2007
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"PIZZOLO" ha scritto: Scusa tanto giogeo, questo mi sembra che non sia possibile, in quanto chi redige tale atto deve presentare la voltura e in ogni caso è il responsabile di quello che ha scritto, ma un atto del genere ti è capitato fra le mani? se se si, con gli opportuni omissis vorrei leggerlo. Ti ringrazio e ti saluto. Infatti si ragionava per assurdo, so bene che la voltura dell'atto spetta al notaio rogante, ma visto che a volte si gioca a rivestire i panni dell'avvocato o del giudice, perchè non farlo anche per il notaio. Per quanto riguarda l'atto da me descritto, ne ho visti tanti e ne possiedo anche uno, dato che mio padre in tal modo, alcuni anni fa, ricevette in donazione da sua madre un terreno, e posso assicurarti che la relativa domanda di voltura fu presentata ed eseguita in catasto pochi giorni dopo, con la sola introduzione della riserva circa la continuità storica della ditta.
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gianni04
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28 Luglio 2006
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ho letto attentamente questo topic che originariamente era stato aperto da giogeo che chiedeva ( riassumo sinteticamente ) : passaggio all'urbano di un ex fabbricato rurale, presente ai terreni con il mappale per intero (non subalternato), costituito da due piccoli appartamenti, uno a piano terra, l'altro a piano primo, posseduti pacificamente, ininterrottamente e da oltre un ventennio da due ditte diverse. Lo stesso giogeo chiedeva se era possibile indicare come ditta dichiarante entrambe le ditte posseditrici, e se è possibile intestare (con riserva), ad ognuna di esse il rispettivo appartamento, oppure cointestare il tutto? Oppure in alternativa procedere alla subalternazione del mappale o farne richiesta all'ufficio, così da poter gestire il tutto con due pratiche separate? A questa articolata domanda c'è stata una risposta di neroazzurro, il quale, come spesso succede nei forum, ha risposto senza previo supporto di norme in vigore affermando che a lui è successo più e più volte di intestare immobili "con riserva" Quindi la discussione si è accesa quando geoalfa, drasticamente - forse troppo! se rivolta ad animi molto sensibili che non amano essere contrastati - .... ma di tutto ciò vanno distinte due cose, e su questo sono perfettamente d'accordo, che: una cosa è presentare una pratica catastale in una maniera prevista dalla nota dell'Agenzia del Territorio del 21/02/2002 prot. 15232; un'altra é agire professionalmente seguendo le norme vigenti sia esse il codice civile o meglio le leggi in vigore. personalmente,e vedo che ci sono anche altri colleghi che la pensano come geoalfa, ritengo che, anche se la nota richiamata consente di presentare una pratica in deroga, non debba darsi a ciò potere di intestare di fatto un bene a soggetti che non ne hanno titolo legale. concordo con geoalfa che la intestazione deve essere compiutamente conclusa solo quando s'è pefezionato un atto pubblico di trasferimento, sia esso notarile , che sentenza per usucapione emessa dal giudice competente! e questo è la legge che lo dice non io, nemmeno geoalfa e gli altri colleghi. quindi critico severamente l'attacco scomposto di giogeo e di helena2 con insulti gratuiti a geoalfa, puramente e semplicemente. perché? ma perché anche se con un modo burbero ed intransigente, ha sempre consigliato ed indotto a rispettare le norme in vigore, nel migliore dei modi e nell'interesse professionale e deontologico. poi, se qualcuno ha la coda di paglia, provveda a munirsi di antincendio, anziché attaccarsi alla forma..... coraggio, geoalfa, insisti..... siamo con te!
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geoalfa
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grazie! avrò fatto un intervento alla gattuso, ma mi fa piacere constatare che coloro che vogliono bene a questo sito, e desiderano che non sia paragonato agli altri molto, ma molto più insignificanti e che desiderano che pregeo.it continui a crescere, perché più crescerà più sara utile a tutti no ovviamente per raggiungere questo scopo, bisognrà rispettare tutte quelle regole, scritte o meno, che consentono a questo sito di essere forse l'unico che possiee una banca dati invidiabilissima e che appunto per questo sta dando fastidio a molti. questi molti, stanno in tutte le maniere infastidendoci, consentendo a qualcuno di creare zizzania fra di noi! ma io, forte del vs aiuto e comprensione, insisto nel difendere e propagandare il rspetto dell norme, e controbattere a tutte quelle forme di malainformazione , la quale distruggerebbe quello che di buono è stato costruito, nell'interesse di tutti e non in quello di chi si impegna per raggiungere l scopo, checchè qualcuno dica o possa dire con insinuazioni che spesso sono lo specchio della vigliaccheria.... cordialità a tutti
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Neroazzurro
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Non voglio fare polemiche inutili e se sapevo che succedevano certi casini non avrei nemmeno risposto alla questione, comunque da come la vedo io ognuno è libero di operare nella maniera che meglio crede. Per tornare alla questione io nei casi che ho descritto non ho mai intestato con riserva beni che potrebbero essere oggetto di contestazione da parte di terzi, anche perchè avevo sempre a disposizione scritture private o comunque un documento che ne attestanti la proprietà, le intestazioni fatte secondo quanto detto "a voce dal nonno" non esistono proprio Sò benissimo che non si attiene perfettamente alle norme questa procedura, ma nell'ultimo caso che mi è capitato che un mio cliente ha acquistato (procedura seguita da un collega ora defunto) per 50000 € le quote di proprietà (restanti) di un fabbricato rurale in parte di sua proprietà con una scrittura privata (siccome non esiste alcun tipo di titolo di prorietà e gli intestatari catastali sono tutti nati ne 1800), successivamente lo ha ristrutturato completamente ed ora voleva donarlo ai figli, ovviamente manca l'atto di provenienza e sono stato incaricato di predisporre gli atti per una pratica di usucapione per regolarizzare il tutto Facendo una simulazione andava a spendere 110000 € con l'usucapione, mentre invece facendo un atto con dichiarazione di possesso, accatastando con riserva il fabbricato e quindi potendo usufruire pdel parametro del prezzo/valore spendeva 10000 € circa, ovviamente il mio cliente non essendo un milionario mi ha detto subito che l'usucapione non era economicamente sostenibile da parte sua e quindi gli ho descritto la seconda ipotesi. Quindi concludo dicendo solo una cosa, bisognerebbe anche smetterla di fare i burocrati ed i pignoli, perche in molti casi bisogna cercare di aiutare i clienti, non si può pretendere di far sostenere cifre folli in nome della pura e semplice burocrazia, della gente che lavorando onestamente è riuscita a costruirsi qualcosa non deve andare magari a vendere ciò che è riuscita a realizzare con tanti sforzi per regolarizzare la situazione, se si ha a disposizione della documentazione che comprovi l'effattiva proprietà del fabbricato non vedo quale sia il problema, sò benissimo che si rischia abbastanza a seguire determinate procedure, ma secondo il mio punto di vista vanno valutate la varie situazioni caso per caso e se il rischio non è eccessivamente alto si può cercare di metterci una pezza, se la situazione invece è al limite (mi è già successo) basta dire esplicitamente che non si intende rischiare così tanto ed evitare di fare il lavoro, o in alternativa procedendo secondo legge Mi scuso se sono stato causa di disturbo P.S. Sono perfettamente daccordo con il pensiero che bisogna operare nel rispetto delle norme e del codice deontologico e cerco sempre di rispettare questa cosa, ma non è sempre possibile in quanto, come nel caso delle sentenze di usucapione in molti casi la cosa non è economicamente sostenibile
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geoalfa
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salve ! lungi da me le polemiche sterili, ma bisogna dare pane al pane e vino al vino! forse mi sono espresso male, e me ne scuso, ma ............. questo è quello che si deve evitare, per poter consegnare al cliente un lavoro perfettamente realizzato! evitare di dare qualcosa di incompleto, perchè il cliente ignaro, potrebbe interpretare la cosa esattamente al contrario di quello che è giusto che faccia, indipendentemente dal costo e dalle tasse eventuali. "Neroazzurro" ha scritto: ..............., comunque da come la vedo io ognuno è libero di operare nella maniera che meglio crede. ! ...... ........................ Sò benissimo che non si attiene perfettamente alle norme questa procedura, ma nell'ultimo caso che mi è capitato che un mio cliente ha acquistato (procedura seguita da un collega ora defunto) per 50000 € le quote di proprietà (restanti) di un fabbricato rurale in parte di sua proprietà con una scrittura privata (siccome non esiste alcun tipo di titolo di proprietà e gli intestatari catastali sono tutti nati ne 1800), ............ ................... il mio cliente non essendo un milionario mi ha detto subito che l'usucapione non era economicamente sostenibile da parte sua e ............... Quindi concludo dicendo solo una cosa, bisognerebbe anche smetterla di fare i burocrati ed i pignoli, perché in molti casi bisogna cercare di aiutare i clienti, non si può pretendere di far sostenere cifre folli in nome della pura e semplice burocrazia, .......................................... sò benissimo che si rischia abbastanza a seguire determinate procedure, ma secondo il mio punto di vista vanno valutate la varie situazioni caso per caso e se il rischio non è eccessivamente alto si può cercare di metterci una pezza ........................ in alternativa procedendo secondo legge....................... P.S. Sono perfettamente d'accordo con il pensiero che bisogna operare nel rispetto delle norme e del codice deontologico e cerco sempre di rispettare questa cosa, ma non è sempre possibile in quanto, come nel caso delle sentenze di usucapione in molti casi la cosa non è economicamente sostenibile ripeto: evitare di fare proprio questo! non si tutelano i clienti con dei sotterfugi!........ cordialità
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""""questi molti, stanno in tutte le maniere infastidendoci, consentendo a qualcuno di creare zizzania fra di noi! """" NON E' ASSOLUTAMENTE VERO. Premesso che sono Helena e non Helena2, ribadisco che non si intende creare alcuna zizzania, anzi... E' il modo prosopopeico di pochissimi che da' fastidio soprattutto ai giovani, certamente non SOLONI. La reazione e' sintomo di non comprensione e di intolleranza a chi la pensa diversamente. Quante migliaia di cause si fanno per interpretazioni di avvocati, periti, giudici? Smettiamola di essere ripresi e continuiamo a porre quesiti, anche i piu' banali, tenendo sempre in vita questo bellissimo sito!
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it9gvo
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trappeto
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In risposta al quesito ampiamente descusso, se mi permettete, vorrei fare alcune considerazioni alla luce della normativa adottata da molti Uffici periferici che, in buona fede, cercano di ottemperare alle disposizioni che vengono loro impartite dagli organi superiori e cioè dalla Direzione Centrale dell'Agenzia. Molte di queste disposizioni vengono maturate e "partorite" a seguito di quesiti posti, appunto, dagli stessi Uffici periferici e non ci vedo nulla di male se questi stessi Uffici, per coerenza, poi le osservano pedissequamente. E' pur vero che altri Uffici non sarebbero obbligati all'osservanza di simili disposizioni (... anche perchè a volte le nuove disposizioni o pareri della D. Centrale vengono inviate ai sòli Uffici che hanno posto i quesiti!) Con la circolare 2/1984 fu consentito intestare con la dizione "per i propri diritti" i NUOVI fabbricati costruiti da un soggetto (sconosciuto al Catasto) su terreno intestato ad altra ditta; e mi risulta che tutti gli Uffici d'Italia hanno osservato questa disposizione. Queste intestazioni così fatte riportavano sia il possessore sia tutti gli intestati in Catasto con l'aggiunta di "per i propri diritti" ma non veniva precisata la "titolarità" di ciascuno. Non vennero inclusi in detta norma i fabbricati già esistenti in Catasto (FR o FUA) per cui, una prudente interpretazione degli Uffici stabilì che bisognasse intestarli SOLAMENTE alla ditta Catastale senza stravolgerne l'esistente titolarità. Con la circolare n.9 del 26/11/2001, la Direzione Centrale, nell'ambito del processo di miglioramento della qualità dele banche dati catastali, ha introdotto nuove modalità in merito alla registrazione negli atti del Catasto dei diritti reali di godimento; ciò al fine di allineare le metodologie di aggiornamento delle titolarità da iscrivere negli atti catastali, privilegiando la prassi in uso per le redazione delle formalità (allineamento con la Conservatoria dei Registri Immobiliari). Ecco quindi la circ. 15232 del 21/02/2002, paragrafo 2, che recita: "Nuovo accatastamento con mod. 3SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico". Faccio notare che allora esisteva ancora la Denuncia di Cambiamento" (Mod.3 SPC cartaceo) e a questo fa riferimento la disposizione sulla corretta intestazione: "la dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del Mod.3 SPC, IN TERZA PAGINA" (andiamo a vedere!)... "La ditta dichiarata nel frontespizio non ha titolo legale reso pubblico e pertanto si riporta come segue la DITTA DA INTESTARE all'impianto del C.E.U., secondo le norme di conservazione del Catasto" ...ditta dichiarante....... per i propri diritti ...ditta catastale.......... per i propri diritti Nella compilazione del file Pregeo " xxx.pdf " viene indicato che la ditta dichiarante non corrisponde per "stato di fatto non leggittimato". Quindi viene indicata la ditta dichiarante (il possessore) con titolarità "proprietà" (individuando così il soggetto cui imputare il reddito) e di seguito i soggetti intestati in Catasto con titolarità "ONERI" - per i propri diritti. Al C.F. l'Ufficio appone la RIS.1 in testa alla ditta dichiarante. Per quanto detto dovrebbe valere la considerazione fatta sopra e cioè che se stiamo trasferendo all'Urbano dei FR o FUA, dovremmo intestare i soggetti risultanti in Catasto. In quest'ultimo caso, nella compilazione del file xxx.pdf, dovremmo aggiungere le generalità del possessore, che firma l'atto di aggiornamento, allegando lettera d'incarico, e con la dizione "dichiarante il fabbricato"; tale soggetto non può essere però trascritto al C.F.. Grazie per l'attenzione e ...gradirei commenti...
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gianni04
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"it9gvo" ha scritto: In risposta al quesito ampiamente discusso, se mi permettete, vorrei fare alcune considerazioni alla luce della normativa adottata da molti Uffici periferici che, in buona fede, cercano di ottemperare alle disposizioni che vengono loro impartite dagli organi superiori e cioè dalla Direzione Centrale dell'Agenzia. Molte di queste disposizioni vengono maturate e "partorite" a seguito di quesiti posti, appunto, dagli stessi Uffici periferici e non ci vedo nulla di male se questi stessi Uffici, per coerenza, poi le osservano pedissequamente. E' pur vero che altri Uffici non sarebbero obbligati all'osservanza di simili disposizioni (... anche perchè a volte le nuove disposizioni o pareri della D. Centrale vengono inviate ai sòli Uffici che hanno posto i quesiti!) Con la circolare 2/1984 fu consentito intestare con la dizione "per i propri diritti" i NUOVI fabbricati costruiti da un soggetto (sconosciuto al Catasto) su terreno intestato ad altra ditta; e mi risulta che tutti gli Uffici d'Italia hanno osservato questa disposizione. Queste intestazioni così fatte riportavano sia il possessore sia tutti gli intestati in Catasto con l'aggiunta di "per i propri diritti" ma non veniva precisata la "titolarità" di ciascuno. Non vennero inclusi in detta norma i fabbricati già esistenti in Catasto (FR o FUA) per cui, una prudente interpretazione degli Uffici stabilì che bisognasse intestarli SOLAMENTE alla ditta Catastale senza stravolgerne l'esistente titolarità. Con la circolare n.9 del 26/11/2001, la Direzione Centrale, nell'ambito del processo di miglioramento della qualità dele banche dati catastali, ha introdotto nuove modalità in merito alla registrazione negli atti del Catasto dei diritti reali di godimento; ciò al fine di allineare le metodologie di aggiornamento delle titolarità da iscrivere negli atti catastali, privilegiando la prassi in uso per le redazione delle formalità (allineamento con la Conservatoria dei Registri Immobiliari). Ecco quindi la circ. 15232 del 21/02/2002, paragrafo 2, che recita: "Nuovo accatastamento con mod. 3SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico". Faccio notare che allora esisteva ancora la Denuncia di Cambiamento" (Mod.3 SPC cartaceo) e a questo fa riferimento la disposizione sulla corretta intestazione: "la dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del Mod.3 SPC, IN TERZA PAGINA" (andiamo a vedere!)... "La ditta dichiarata nel frontespizio non ha titolo legale reso pubblico e pertanto si riporta come segue la DITTA DA INTESTARE all'impianto del C.E.U., secondo le norme di conservazione del Catasto" ...ditta dichiarante....... per i propri diritti ...ditta catastale.......... per i propri diritti Nella compilazione del file Pregeo " xxx.pdf " viene indicato che la ditta dichiarante non corrisponde per "stato di fatto non leggittimato". Quindi viene indicata la ditta dichiarante (il possessore) con titolarità "proprietà" (individuando così il soggetto cui imputare il reddito) e di seguito i soggetti intestati in Catasto con titolarità "ONERI" - per i propri diritti. Al C.F. l'Ufficio appone la RIS.1 in testa alla ditta dichiarante. Per quanto detto dovrebbe valere la considerazione fatta sopra e cioè che se stiamo trasferendo all'Urbano dei FR o FUA, dovremmo intestare i soggetti risultanti in Catasto. In quest'ultimo caso, nella compilazione del file xxx.pdf, dovremmo aggiungere le generalità del possessore, che firma l'atto di aggiornamento, allegando lettera d'incarico, e con la dizione "dichiarante il fabbricato"; tale soggetto non può essere però trascritto al C.F.. Grazie per l'attenzione e ...gradirei commenti... concordo con it9gvo! lo ringrazio per la perfetta disamina della questione, perché conferma perfettamente quanto da me, un pò troppo frettolosamente, sostenuto e cioé: non è che dichiarando in catasto una nuova ditta - senza un previo un rogito o una sentenza - si può acquisire la proprietà di un bene questo, in qualche caso, e per evitare possibili incomprensioni, sarebbe meglio il meno possibile usufruire di questa possibilità da usarsi correttamente e con tutte le precauzioni, e non abitualmente! cordialità
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Neroazzurro
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"gianni04" ha scritto: non è che dichiarando in catasto una nuova ditta - senza un previo un rogito o una sentenza - si può acquisire la proprietà di un bene questo, in qualche caso, e per evitare possibili incomprensioni, sarebbe meglio il meno possibile usufruire di questa possibilità da usarsi correttamente e con tutte le precauzioni, e non abitualmente! Scusa se vado a mettere i puntini sulle i, ma da come avevo detto nei post precedenti la proprietà nei casi da me elencati precedentemente la acquisisco con un atto con dichiarazione di possesso o comunque in una dichiarazione di successione e di sicuro non con l'accatastamento con riserva in quanto il catasto non è probatorio, quest'ultimo secondo il mio ragionamento viene radatto per poter disporre di una rendita catastale per applicare il pricipio del prezzo/valore e successivamente all'atto le quote di proprietà vengono volturate comunque Se poi la proprietà dichiarata in atto non è corrispondente a verità, e queste cose vanno dimostrate in tribunale, vanno poi ad impugnare l'atto e non l'accatastamento Questa cosa si potrebbe fare anche dichiarando le quote degli intestatari presenti in catasto, ma da come la vedo io far dichiarare sull'accatastamento che tizio è comproprietario per 1/50 e dieci giorni dopo tizio dichiara di essere proprietario per 1/1 da oltre un ventennio mi sembra proprio una contraddizione bella e buona, se effettivamente il bene viene appunto utilizzato in modo pacifico, ininterrotto da oltre un ventennio e questa cosa è dimostrabile non vedo perchè non possa essere utilizzata la riserva in fase di accatastamento, ovviamente se il cliente di turno vuole soltanto intestarsi un fabbricato in catasto e non procedere con un atto di certo non gli farei il lavoro, io questo tipo di operazione la vedo soltanto come un mezzo per poter risparmiare qualche euro in fase di registrazione dell'atto e per evitare inutili pratiche di usucapione e basta, di sicuro un intendo scippare la titolarità a qualcuno con un accatastamento, anche perchè la cosa mi sembra alquanto impossibile
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jarod
Antonino S. Cutri'
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Gioia Tauro
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A proposto di ditta all'urbano, mi è stato riferito, da una fonte attendibile, che sta per uscire una nuova circolare che tratta una nuova categoria catastale. la "F/6". Nelle conferenze di presentazione di pregeo10 è stata data anticipazione. Una delle possibilità date al professionsita è proprio quella di dichiarare una ditta e di accendere una riserva in atti anche per le casistiche che sono state sopra ampiamente discusse......... Tale riserva potrà essere successivamente cancellata con la produzione dei titoli di proprietà mancanti.
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robertopi
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"jarod" ha scritto: A proposto di ditta all'urbano, mi è stato riferito, da una fonte attendibile, che sta per uscire una nuova circolare che tratta una nuova categoria catastale. la "F/6". Nelle conferenze di presentazione di pregeo10 è stata data anticipazione. Una delle possibilità date al professionsita è proprio quella di dichiarare una ditta e di accendere una riserva in atti anche per le casistiche che sono state sopra ampiamente discusse......... Tale riserva potrà essere successivamente cancellata con la produzione dei titoli di proprietà mancanti. Non è che ti riferisci alla categorie e quindi alla ditta nascente dal TM in attesa della presentazione del docfa? Ossia nelle more della presentazione del docfa, al CF si iscrive una categoria fittizia con relativa intestazione, che poi al momento della presentazione del docfa deve essere perfezionata, con il corretto classamneto. saluti
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ValluzziAntonio
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"it9gvo" ha scritto: In risposta al quesito ampiamente descusso, se mi permettete, ........................................ .........................tale soggetto non può essere però trascritto al C.F.. ringrazio it9gvo per aver dettagliatamente illustrato quanto ho detto io in maniera molto sintetica, ribadendo che non è certo l'intestazione in catasto a garantire il cliente.
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jarod
Antonino S. Cutri'
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10 Febbraio 2003
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Gioia Tauro
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"robertopi" ha scritto: "jarod" ha scritto: A proposto di ditta all'urbano, mi è stato riferito, da una fonte attendibile, che sta per uscire una nuova circolare che tratta una nuova categoria catastale. la "F/6". Nelle conferenze di presentazione di pregeo10 è stata data anticipazione. Una delle possibilità date al professionsita è proprio quella di dichiarare una ditta e di accendere una riserva in atti anche per le casistiche che sono state sopra ampiamente discusse......... Tale riserva potrà essere successivamente cancellata con la produzione dei titoli di proprietà mancanti. Non è che ti riferisci alla categorie e quindi alla ditta nascente dal TM in attesa della presentazione del docfa? Ossia nelle more della presentazione del docfa, al CF si iscrive una categoria fittizia con relativa intestazione, che poi al momento della presentazione del docfa deve essere perfezionata, con il corretto classamneto. saluti Vera la prima parte, ma la seconda può anche non essere vera, in quanto è previsto un caso in cui l'Ufficio provvederà ad iscrivere in atti "RIS. 1 - ATTI PASSAGGI INTERMEDI NON ESISTENTI" su tutte le unità immobiliari costituite. La riserva potrà essere cancellata successivamente. Aspettiamo comunque la circolare.
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Edmond_Dantes
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"it9gvo" ha scritto: In risposta al quesito ampiamente descusso, se mi permettete, vorrei fare alcune considerazioni alla luce della normativa adottata da molti Uffici periferici che, in buona fede, cercano di ottemperare alle disposizioni che vengono loro impartite dagli organi superiori e cioè dalla Direzione Centrale dell'Agenzia. Molte di queste disposizioni vengono maturate e "partorite" a seguito di quesiti posti, appunto, dagli stessi Uffici periferici e non ci vedo nulla di male se questi stessi Uffici, per coerenza, poi le osservano pedissequamente. E' pur vero che altri Uffici non sarebbero obbligati all'osservanza di simili disposizioni (... anche perchè a volte le nuove disposizioni o pareri della D. Centrale vengono inviate ai sòli Uffici che hanno posto i quesiti!) Con la circolare 2/1984 fu consentito intestare con la dizione "per i propri diritti" i NUOVI fabbricati costruiti da un soggetto (sconosciuto al Catasto) su terreno intestato ad altra ditta; e mi risulta che tutti gli Uffici d'Italia hanno osservato questa disposizione. Queste intestazioni così fatte riportavano sia il possessore sia tutti gli intestati in Catasto con l'aggiunta di "per i propri diritti" ma non veniva precisata la "titolarità" di ciascuno. Non vennero inclusi in detta norma i fabbricati già esistenti in Catasto (FR o FUA) per cui, una prudente interpretazione degli Uffici stabilì che bisognasse intestarli SOLAMENTE alla ditta Catastale senza stravolgerne l'esistente titolarità. Con la circolare n.9 del 26/11/2001, la Direzione Centrale, nell'ambito del processo di miglioramento della qualità dele banche dati catastali, ha introdotto nuove modalità in merito alla registrazione negli atti del Catasto dei diritti reali di godimento; ciò al fine di allineare le metodologie di aggiornamento delle titolarità da iscrivere negli atti catastali, privilegiando la prassi in uso per le redazione delle formalità (allineamento con la Conservatoria dei Registri Immobiliari). Ecco quindi la circ. 15232 del 21/02/2002, paragrafo 2, che recita: "Nuovo accatastamento con mod. 3SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico". Faccio notare che allora esisteva ancora la Denuncia di Cambiamento" (Mod.3 SPC cartaceo) e a questo fa riferimento la disposizione sulla corretta intestazione: "la dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del Mod.3 SPC, IN TERZA PAGINA" (andiamo a vedere!)... "La ditta dichiarata nel frontespizio non ha titolo legale reso pubblico e pertanto si riporta come segue la DITTA DA INTESTARE all'impianto del C.E.U., secondo le norme di conservazione del Catasto" ...ditta dichiarante....... per i propri diritti ...ditta catastale.......... per i propri diritti Nella compilazione del file Pregeo " xxx.pdf " viene indicato che la ditta dichiarante non corrisponde per "stato di fatto non leggittimato". Quindi viene indicata la ditta dichiarante (il possessore) con titolarità "proprietà" (individuando così il soggetto cui imputare il reddito) e di seguito i soggetti intestati in Catasto con titolarità "ONERI" - per i propri diritti. Al C.F. l'Ufficio appone la RIS.1 in testa alla ditta dichiarante. Per quanto detto dovrebbe valere la considerazione fatta sopra e cioè che se stiamo trasferendo all'Urbano dei FR o FUA, dovremmo intestare i soggetti risultanti in Catasto. In quest'ultimo caso, nella compilazione del file xxx.pdf, dovremmo aggiungere le generalità del possessore, che firma l'atto di aggiornamento, allegando lettera d'incarico, e con la dizione "dichiarante il fabbricato"; tale soggetto non può essere però trascritto al C.F.. Grazie per l'attenzione e ...gradirei commenti... Condivido in toto quanto esaustivamente illustrato da it9gvo. In aggiunta, vorrei segnalare quanto previsto dal paragrafo 10 della Istruzione XIV circa la possibilità della intestazione ai possessori di fatto, limitatamente ai "soli" nuovi enti da censire in catasto. A mio avviso, se si deve semplicemente trasferire un F.R. o un F.A.U. dal catasto terreni, al catasto dei fabbricati, si deve mantenere la ditta già esistente. Se così non fosse, ne verrebbe meno lo stesso presupposto della conservazione che - riguardo le intestazioni - viene effettuata solo sulla base di atti legali. Saluti.
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