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Argomento: Da stralcio d'area a frazionamento
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totonno
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"numero" ha scritto: è corretto, ma si ritorna al problema iniziale: se domani voglio vendere la porzione stralciata come posso sanare la cosa? è meglio spendere subito 93 euro in più a mio parere. saluti Dipende dal risultato che si vuol raggiungere con il nostro documento di aggiornamento. 1) vogliamo stralciare una porzione di particella per venderla a terzi separata dalla porzione residua ? TIPO DI FRAZIONAMENTO 2) Vogliamo accatastare all'urbano un magazzino di deposito attrezzi che serve (rimanendo legato funzionalmente) un terreno agricolo di più ampia consistenza ? TIPO MAPPALE (e solo quello) E non è scorretto perchè è perfettamente permesso dalla norma. Non potrebbe essere altrimenti . Se nel caso 2 optiamo per il frazionamento è uno sbaglio e un danno al cliente perchè il manufatto puo essere stato realizzato essenzialmente per servire il terreno agricolo (Magari è condizione per il rilescio della autorizzazione edilizia) e non può essere venduto separatamente dallo stesso. Entrambi assieme possono essere invece venduti. Ci mancherebbe. Saluti
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numero
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sicuramente esistono casi in cui la vendita separata del lotto residuo non si può fare, ma ne esistono almeno altrettanti in cui invece è permesso. quindi il quesito su come sanare la situazione rimane, e siccome prevenire è meglio che curare io preferisco accollare al cliente qualche euro in più piuttosto che cercare di spiegargli in seguito perchè il notaio si rifiuta di stipulare l'atto di vendita. Anche perchè il cliente sicuramente mi chiederebbe "perchè non me lo hai detto subito?". ovviamente è una mia opione personale, ci mancherebbe. saluti
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totonno
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Ogni caso ha la sua determinata tipologia , non siamo noi a scegliere, dipende dalle finalitá che il cliente vuole raggiungere. Solo quello. Saluti
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AMOSTORTO
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Salve, Quoto gli interventi di it9gvo e di numero, il problema permane se volessi tornare indietro ovvero regolarizzare la provenienza della p.lla con TF. Resta il fatto che il buco normativo catastale rimane volendo retrocedere per un TF e Tm Il notaio ha ragione. Poi se trovi chi stipula... Condivido anche l'idea del funzionario dell'ADT di modificare nella redazione del nuovo TF la corte annessa aumentandola anche di un solo mq , mi è capitato anche a me, questa la soluzione che ho dovuto adottare. @totonno, condivido tutto ma sull'ultimo post vorrei fare un appunto: purtroppo sentite l'indicazioni del cliente siamo noi a scegliere come redigere l'atto di aggiornamento, questa doppia casistica ex 14 oppure ex 18 anche nell'ultima versione di Pregeo viene rimandata alla facoltà del tecnico , non delle parti, cioè a dire come dice numero: non vale la pena spendere subito €65+€ 28(telematico) € 93? Non sempre è possibile: nel senso che non sempre il comune vede di buon occhio un frazionamento sotto il lotto minimo, ecco allora il ricorso all " l'artificio " del Tm per stralcio di corte che trova le sue origini se non ricordo male già con la circ. 2/84. saluti
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totonno
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Ciao Amostorto. Grazie di essere intervenuto. Quando si utilizza una tipologia 14 è perchè il frazionamento non è possibile farlo o perchè non serve. Non sempre al cliente necessita vendere il terreno residuo separato dal manufatto che ha ragione di esistere in quanto serve alla coltivazione del bene. Quindi non è possibile tornare indietro e per poter vendere una porzione occorre eseguire il frazionamento come intende anche giustamente il funzionario dell'AdT che così ha consigliato ad Amostorto. Il Notaio, Amostorto, ha ragione nel caso si debba vendere le porzioni derivate dal TM in maniera separata. Nel caso in questione si prospetta la vendita di entrambi le parti derivate dal TM. Vi immaginate lo scenario se con la tipologia 14 non si possono vendere gli immobili e le particelle assieme come lo erano prima ? Si provi il Notaio a impedire l'atto, me lo deve motivare per iscritto. Non è che con il TM si preclude una vendita delle porzioni derivate, sarebbe un danno gravissimo al cliente che ha dovuto accatastare il manufatto all'urbano obbligato a lasciare all'agricolo il terreno residuo. Fortunatamente il caso è previsto anche in Pregeo1060, anche se non ho avuto modo ancora di verificarlo. Sul fatto del cliente, l'osservazione è giusta. Ma io prima di eseguire un tipo di aggiornamento al cliente dovrò pur chiedere a cosa è finalizzata la sua richiesta. E' lui che mi deve chiarire che vuole frazionare il bene per il trasferimento separato di diritti, altrimenti il frazionamento non ha ragione di essere attuato, rischiando oltretutto di fare una cosa non richiesta che a volte non è proprio possibile effettuare se non ridisegnando una zona di rispetto attorno all'edificio che lo renda del tutto indipendente dal terreno agricolo al quale in origine era legato. Saluti P.S. Lo sciame qui a Firenze ancora continua...
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numero
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"totonno" ha scritto:
Nel caso in questione si prospetta la vendita di entrambi le parti derivate dal TM. io credo che il quesito fosse diverso, si parla di vendere il fabbricato e non il terreno stralciato, altrimenti tutta la discussione non avrebbe avuto ragione di esistere. saluti e buone feste
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geoalfa
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Numero, mi fa piacere che hai riportato il discorso all'origine, e che era: "sickboy" ha scritto: Devo fare un passaggio di proprietà di un fabbricato. A suo tempo ho fatto uno stralcio d'area per definire la corte , adesso il notaio mi dice che non si può trasferire in quanto non è un frazionamento ( infatti l'ho redatto con il tipo mappale ). Come si fa a convalidare il frazionamento? Ma : sickboy sarà soddisfatto della risposta avuta? sickboy avrà avuto conferma del suo corretto operare?
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totonno
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"sickboy" ha scritto: Viene venduto il fabbricato con la corte e anche la particella da cui sono stati diviso con tipo mappale. Ieri ho parlato con i responsabili dell' adt, il primo mi ha detto trovati un altro notaio ce ne sono tanti e vedrai che uno che ti fa il trasferimento lo trovi, il secondo mi ha detto che non c'è nessun modo per pagare i diritti che non sono stati versati (se voglio regolarizzare il tutto dovrei rifare il lavoro magari aumentando la corte di 1 mt. tutto attorno - robe da pazzi non ci penso prorprio) e comunque comunque secondo lui ci sarebbero dei problemi se facessi il trasferimento dentro 6 mesi dall'approvazione del tipo mappale superati quelli non vede problemi (è il responsabile frz tm dell'ufficio da oltre 20 anni). Alla domanda c'è una normativa che posso consultare? No questa è una prassi che noi come ufficio addottiamo se le mie delucidazioni ti soddisfano bene altrimenti "notai ce ne sono tanti! Boh, ho sentito un altro notaio e lui non si è mai posto il problema! SIAMO IN ITALIA E FUNZIONA COSI'. COMUNQUE GRAZIE A TUTTI Non è vero che Sick intendeva la vendita separata nel quesito iniziale. Difatti l'ho domandato e riporto la sua risposta. Leggete tutta la discussione se no è normale che non ci si intende. Saluti
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SIMBA964
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in fede con DIO
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"it9gvo" ha scritto: Si può sòlo convalidare le p.lle derivate con l'elaborato "Tipo Particellare" col quale vemgono confermate le superfici e la geometria particellare delle stesse. Mi sembra che questo sia sufficiente per acquietare il solerte notaio. P.S,: naturalmente ho considerato che il TM fu depositato al Comune. Buon lavoro Salve Intervengo solo per chiedere se qualcuno ha gia' utilizzato la procedura spiegata da it9gvo. E se il tipo non fosse stato depositato al Comune? Va bene lo stesso detta procedura? Saluti cordiali
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geoalfa
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Non è servito a nulla richiamare il quesito iniziale nel quale sikboy chiedeva come convalidare un frazionamento per una pratica redatta precedentemente con TM per la definizione la corte di pertinenza un fabbricato (e per definizione si può intendere anche corretta identificazione) Vendita che, successivamente al detto TM, il notaio non vuole redigerne la stipula, perchè per vendere separatamente il fabbricato dalla corte non si può fare, [ perchè per fare la vendita separata occorre il frazionamento! .. e non il TM. e fin qui è stato ampiamente dimostrato ]. Ma ... ! Il cliente di sickboy vuole SOLO vendere il suo fabbricato compreso la corte ( adeguatamente definita con TM e successiva condeguente pratica DocFa ), quindi tutto regolare! Il rogito si può fare ed il consiglio da dare qual'é ? E' quello di contattare di persona il Notaio e farlo recedere dalla sua impropria interpretazione. Semplice! O no?
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totonno
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La mia opinione è che a parte gli interventi di Geoalfa non ci sono interventi OT nella discussione molto interessante anche per la partecipazione di Numero, Amostorto e it9gvo e altri, a dimostrazione che l'argomento ha coinvolto molti stimati colleghi. Saluti
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geoalfa
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Quello che scrivi caro totonno : [ "" La mia opinione è che a parte gli interventi di Geoalfa non ci sono interventi OT nella discussione molto interessante anche per la partecipazione di Numero, Amostorto e it9gvo e altri, a dimostrazione che l'argomento ha coinvolto molti stimati colleghi.""] dimostra che sei tu completamente OT ! Sono compresi gli auguri per le prossime festività!
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SIMBA964
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in fede con DIO
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Salve Riattacco a chi? Gianni. Rileggi il titolo del post Continuo lunedi perche' sono a letto con la febbre. Buone feste a tutti
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gaetano59
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Salve, nella mia prima risposta, ho risposto quasi di getto, fidandomi della mia memoria. Infatti mi ricordavo che nel passato sono stati fatti atti di trasferimento di fabbricato accatastati con tipo mappale e stralcio di corte da maggiore consistenza, mentre, sempre a memoria, ricordavo che trasferire la particella di terreno residua da stralcio di corte fatto con TM, NON era possibile, ci voleva il tipo di frazionamento, Poi mi sono andato a rileggere l'art. 5 e ho visto che parla della necessità del tipo di frazionamento in caso di trasferimento di immobili che comportano, appunto, il frazionamento di particelle..... quindi ne ho dedotto che anche il trasferimento di un fabbricato con stralcio di corte determina il frazionamento di particella e quindi anche in questo caso ci vuole il frazionamento, NON è sufficiente il TM. Ecco perchè ho "rivisto" qunato avevo detto nella mia prima risposta. La confusione della mia memoria probabilmente non è da attribuire ad un mio rinco******mento (almeno spero) ma, al fatto che questa "norma-diatriba" (frazionamento o mappale?) ha avuto una lenta maturazione e quindi una applicazione, se cosi possiamo dire, dilazionata nel tempo. I colleghi che hanno qualche annetto di professione, come il sottoscritto, ricorderanno che in un primo momento (credo fino al 1986/87) il problema non veniva proprio posto, (in pratica ai fini di una eventuale compravendita, di fabbricato o di terreno che sia, non si badava se alla base c'èra un TF o un TM).... se non ricordo male.... Ora, tornando al nocciolo del problema, messo in evidenza da numero e da amostorto.... (come facciamo a rimediare? , c'è un buco normativo?).... Ritengo che la risposta sia nello stesso d.p.r. 650/72 e precisamente nell'art. 12 (sanzioni) che recita: "Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000 (6/a)......." Per cui, ammesso che ce ne sia necessità, si "sana" la cosa pagando la sanzione. altri pareri? saluti Gaetano
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it9gvo
(GURU)
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trappeto
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"SIMBA964" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Si può sòlo convalidare le p.lle derivate con l'elaborato "Tipo Particellare" col quale vemgono confermate le superfici e la geometria particellare delle stesse. Mi sembra che questo sia sufficiente per acquietare il solerte notaio. P.S,: naturalmente ho considerato che il TM fu depositato al Comune. Buon lavoro Salve Intervengo solo per chiedere se qualcuno ha gia' utilizzato la procedura spiegata da it9gvo. E se il tipo non fosse stato depositato al Comune? Va bene lo stesso detta procedura? Saluti cordiali Si, l'Ufficio di Palermo ha risolto il problema, mancante di qualsiasi norma da parte dell'Agenzia, facendo presentare, (come ho già detto), un tipo particellare per le p.lle in oggetto, col visto di deposito del Comune. Unica difficoltà (abbastanza minima) l'obbligo di battere l'intero perimetro delle p.lle coinvolte. Se ne ravvisa il deposito al Comune laddove la geometria particellare potrebbe anche variare significativamente e le superfici (SN) potrebbero variare rispetto a quelle (SR) indicate nel precedente TM Il Tipo Particellare sconta gli stessi tributi e bolli previsti per il TF generico. Buon lavoro
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